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Servizi pubblici locali:
appalti in house e rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza.

(
commento a Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza 22 aprile 2004 n. 2316)

di Francesco Buonanno
(Avvocato in Roma)

Il Consiglio di Stato, dopo avere in un primo tempo ritenuto applicabili, anche retroattivamente e nei processi in corso, le disposizioni di cui all’art. 14 del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito con L. 24.11.2003 n. 236 (cfr. in questo sito, sez. V, 19 febbraio 2004, n. 679; v. anche Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 12 maggio 2004, n. 1685), che, insieme all’art. 4, comma 234, della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004), ha definito un nuovo assetto della materia dei servizi pubblici locali, modificando ed integrando la disciplina di cui agli artt. 113 e 113/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL), già precedentemente oggetto di riforma ad opera dell’art. 35 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), a distanza di pochissimi mesi, si arresta di fronte alla nozione di “controllo analogo” e alle problematiche che comporta l’affidamento diretto dei servizi pubblici locali in relazione ai principi comunitari di libera prestazione dei servizi, divieto di discriminazione ed obbligo di parità di trattamento, trasparenza e libera concorrenza, di cui agli artt. 12, 45, 46, 49 e 86 del Trattato.

Il Giudice nazionale, nel caso di specie, che riguardava l’affidamento della gestione di parcheggi pubblici a pagamento ad una società per azioni, a capitale interamente pubblico, ai sensi dell’art. 44, comma 6, lett. b) della legge della Regione Trentino-Alto Adige 4.1.1993, n. 1, modificato dall’art. 10 della legge regionale del 23.1.1998, n. 10 (ma le preoccupazioni del Consiglio di Stato si estendono a tutta la materia dei servizi pubblici locali, con particolare attenzione alle nuove norme di cui al citato art. 113, comma 5, lett. c)), ha espresso il dubbio che l’affidamento diretto, ossia in deroga ai sistemi di scelta del contraente di cui alla Direttiva 92/50 CEE, divenuto una pratica sempre più frequente, possa sottrarre “aree assai ampie di attività economiche all’iniziativa imprenditoriale privata, in contrasto la stessa ragion d’essere dell’Unione Europea”.

Il Consiglio di Stato, quindi, anche con riferimento alle recenti norme dell’Ordinamento interno, letteralmente “mutuate” da pronunzie della Corte di Giustizia, manifesta una sorta di tensione verso la correzione del sistema e l’apertura definitiva del mondo dei servizi all’imprenditoria privata, o più correttamente a forme di gestione privatistica dei servizi pubblici, che favoriscano, da un lato, la concorrenza e, dall’atro, la crescita dei servizi stessi sotto i profili della efficienza, dell’efficacia, della economicità e della trasparenza.

Sarà interessante, al riguardo, conoscere l’orientamento della Corte di Giustizia, in particolare, dopo la pubblicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (in G.U.C.E. 30 aprile 2004 n. L 134/1), che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia elettrica, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

L’art. 23, nel disciplinare le esclusioni dall’applicazione della direttiva stessa, riprende la nozione di “impresa collegata” di cui all’art. 1, par. 3, della direttiva 93/38/CE (da intendere, tuttavia, nell’Ordinamento interno, come “impresa controllata” secondo la definizione di cui all’art. 2359 c.c.) e stabilisce che è impresa collegata “qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lett. g), del trattato e relativa ai conti consolidati, o, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lett. b), o che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore o che, come quest’ultimo, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne” (par. 1).

Dunque, la direttiva “non si applica agli appalti aggiudicati:

a) da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata, o

b) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 3 a 7, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori” (par. 2).

Con particolare riferimento agli appalti di servizi (ma lo stesso vale per le forniture o per i lavori), affinché si applichi il succitato par. 2, lett. a) occorre che “almeno l’80% del fatturato medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata” (par. 3, lett. a)).

Se poi a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non sia disponibile, basterà che l’impresa dimostri, in base a proiezioni dell’attività, che “probabilmente” realizzerà il fatturato di cui al predetto par. 3, lett. a).

Fermo restando che se più imprese collegate all’ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, le suddette percentuali saranno calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

Ciò detto, la Corte di Giustizia dovrà chiarire se si possa procedere all’affidamento senza gara di un pubblico servizio in presenza dei soli elementi di cui sopra, ovverosia ogni qualvolta ci si trovi di fronte alla fattispecie descritta dall’art. 23 della direttiva 2004/17/CE e l’affidatario realizzi almeno l’80% del proprio fatturato medio dalla fornitura di servizi alle “imprese” cui è collegato, o se occorra effettivamente dell’altro.

Premesso, che l’art. 23 sembra essere riferito agli appalti degli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici (cioè le “imprese pubbliche” di cui all’art. 2, par. 1, lett. b) della direttiva), stante l’uso del termine “imprese” quanto ai soggetti in favore dei quali viene svolta al parte più rilevante dell’attività dell’impresa collegata (80% del fatturato medio), di talché, occorrerebbe verificare in primis, se si possa applicare l’art. 23 agli enti aggiudicatori che, invece, sono amministrazioni aggiudicatrici (ad es. gli enti locali ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. a) della direttiva), va detto che certamente la stessa disposizione può servire a chiarire il significato della seconda parte dell’art. 113, comma 5, lett. c) del TUEL (punto 50 della nota sentenza 18 novembre 1999, in causa C-107/98, Teckal s.r.l. c/ Comune di Aviano), che fa generico riferimento alla circostanza che il soggetto controllato svolga la parte più rilevante della propria attività in favore dell’ente aggiudicatore dell’appalto, senza indicare requisiti in tal senso in termini di fatturato.

Nulla aggiunge, tuttavia, la direttiva 2004/17/CE in merito al concetto di “controllo” messo in risalto dalla giurisprudenza comunitaria e ora dal legislatore nazionale che, se riferito all’ente aggiudicatore nei confronti dell’affidatario (diretto) del servizio pubblico, deve essere “analogo a quello da esso esercitato suo propri servizi”.

Al tal riguardo, infatti, sembrerebbe che il possesso anche dell’intero capitale sociale del soggetto affidatario da parte dell’ente pubblico, possa difficilmente garantire quella situazione di dipendenza organica che normalmente si realizza nell’organizzazione burocratica di una pubblica amministrazione.

Piuttosto, affinché ricorra il “controllo analogo” occorrerebbe il realizzarsi di un rapporto tra affidante e affidatario capace di determinare un “assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato” e che riguardi l’ “insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo” (cfr. interpretazione della sentenza Teckal fornita dalla Commissione europea, con nota del 26 giugno 2002 e riportata dal Consiglio di Stato nell’ordinanza in commento, in www.europa.eu.int; ma v. anche Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare 19 ottobre 2001 n. 12727, in G.U. 13 novembre 2001 n. 264).

Si auspica, quindi, che la Corte di Giustizia fornisca elementi utili a definire il concetto di controllo analogo, precisando quale forma ed intensità debba avere il pubblico potere esercitato sulla società di capitali (interamente pubblica o mista), affinché quest’ultima si possa considerare una organizzazione strumentale dell’amministrazione (locale) e non un soggetto del tutto autonomo, salvo l’esercizio dei poteri propri del possessore della maggioranza delle azioni, secondo le norme del diritto commerciale comune.

Evidenziando, al riguardo, che se davvero le decisioni dell’affidatario del servizio – organizzato in forma di società di capitali – si devono formare all’interno dell’amministrazione pubblica affidante che partecipa al capitale sociale, come sembrerebbe dover essere interpretando il rapporto di subordinazione gerarchica cui rimanda la lettura della sentenza Teckal fatta dalla stessa Commissione europea e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, allora il Consiglio di Stato potrebbe aver individuato un ulteriore tema di sicuro interesse, affermando che il modello che meglio sembra contenere le caratteristiche del “controllo analogo” (art. 113, comma 5, lett. c) del TUEL) sia l’azienda municipalizzata (R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578).

Verrebbe, quindi, da concludere che quando l’eccezione si fa regola, come sembrerebbe nel caso di specie, il primo a farne le spese è il “mercato” e indirettamente l’utenza; dopo: i) la spinta alla liberalizzazione di alcuni settori di pubblico servizio, rectius volti alla produzione di beni e/o servizi di interesse economico generale (cfr. “Libro verde sui servizi di interesse generale” del 21 maggio 2003, in www.europa.eu.int), pur con le resistenze degli ambiti caratterizzati da monopolio naturale o da una compenetrazione tra gestione della rete ed erogazione del servizio così intensa da rendere difficile l’affidamento disgiunto e l’apertura completa al mercato; ii) la corsa alle privatizzazioni e iii) la creazione di una concorrenza “per” il mercato attraverso il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, laddove non era possibile realizzare un’effettiva concorrenza “nel” mercato, si sviluppa quella che fino poco tempo fa appariva come una sorta di prassi sporadica dell’amministrazioni appaltanti, originata da una altrettanto isolata pronunzia della giurisprudenza comunitaria, peraltro, variamente interpretata (sentenza Teckal).

Tale “pratica” diviene oggi “regola” attraverso una serie di norme che disciplinano l’affidamento dei servizi pubblici locali, la cui interpretazione rimanda ad uno o più modelli che si credeva – per le finalità di cui sopra – di dovere superare, come testimonia ad esempio l’abrogazione dell’art. 22 della l. 8 giugno 1990 n. 142.

Necessario, dunque, in presenza di una normativa nazionale votata nella materia degli appalti a riconoscere e a riflettere istituti del diritto comunitario, non sempre peraltro immediatamente o chiaramente applicabili ai modelli organizzativi dell’amministrazione pubblica, specie locale (e si tralascia, in questa sede, la problematica dei Partenariati Pubblico Privati che richiederebbe altri e più complessi ragionamenti – v. tuttavia il “Libro Verde sui Partenariati Pubblico Privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni” del 30 aprile 2004, in www.europa.eu.int), che il Giudice comunitario stabilisca delle regole affinché la gestione delle pubbliche risorse non sia esposta a procedure diverse da quelle destinate a garantire la crescita del mercato interno, l’economia nelle spese e il vantaggio per l’utenza (v. infra la decisione commentata).

Nelle more, appare corretto, non meramente prudenziale, bensì doveroso, l’atteggiamento del Giudice nazionale che, dove vi è conflitto o non chiara interpretazione delle norme comunitarie, sospende il giudizio e rimette al Giudice “competente” la soluzione della questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 234 del Trattato (per un altro recentissimo caso di rimessione in materia di affidamento del servizio idrico integrato, v. Tar Liguria, Sez. II, ord. 27 maggio 2004, n. 822; v. anche A. De Roberto, “L’obbligo di rinvio per le giurisdizioni di ultima istanza”, in www.giustizia-amministrativa.it).

***

Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza 22 aprile 2004 n. 2316 - Pres. Elefante, Est. Branca; *** s.p.a. (Avv.ti Ferrari e Ciampoli) c. Comune di Bolzano (Avv.ti Prosperi e Cappello) e *** s.p.a. (Avv.ti Schullian e Calò), quanto all’appello avverso la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino – Alto Adige, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, 20 maggio 2003 n. 211, sospende il giudizio e rimette alla Corte di giustizia della Comunità europea.

(omissis)

ORDINANZA

sul ricorso n. 6265 del 2003, proposto dalla **** s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Ferrari e Giustino Ciampoli, elettivamente domiciliata presso  il primo in Roma, via P.A. Micheli 78 

contro

il Comune di Bolzano, rappresentato e difeso  dagli avv.ti Ettore Prosperi e Marco Cappello ed  elettivamente domiciliato  presso il primo in Roma, Via Panisperna n. 104, e

la **** s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Manfred Schullian e Maurizio Calò, elettivamente domiciliata  presso il secondo  in Roma,  via Antonio Gramsci, 36

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Regionale   di Giustizia Amministrativa per il Trentino – Alto Adige, Sezione Autonoma  per la Provincia di Bolzano, 20 maggio 2003 n. 211, resa tra le parti.

(omissis)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dalla **** s.p.a. per l’annullamento di tutti i provvedimenti con i quali il Comune di Bolzano ha esercitato il recesso dalla convenzione stipulata con la **** s.p.a. per la gestione dei parcheggi a pagamento, e, con deliberazione del Consiglio comunale 17 dicembre 2002, n. 124,  ha affidato il medesimo servizio alla **** s.p.a., con decorrenza 1 gennaio 2003. Con la stessa sentenza è stato respinta anche la domanda relativa al risarcimento del danno.

In particolare, la ricorrente aveva dedotto che l’affidamento di servizi pubblici ad una società per azioni, a capitale interamente comunale, come la ****, senza espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, si poneva in contrasto le norme di cui agli artt. 12, 45, 46, 49 e 86 del Trattato dell’Unione Europea, che tutelano principio di non discriminazione, la libertà nella prestazione dei servizi pubblici e il principio della libera concorrenza.

La Sezione autonoma di Bolzano ha ritenuto che tale vizio non si configurasse, allegando la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità che ha escluso l’applicazione delle regole della libera concorrenza per i casi di “in house providing”, riconoscibili dal fatto che l’Amministrazione esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (sentenza 18 novembre 1999 in causa 197/98 Teckal s.r.l. c. Comune di Aviano; 9 settembre 1999 in causa 108/98 Risan c. Comune di Ischia). Il possesso del 100% del capitale sociale garantirebbe tale forma di controllo.

Avverso la decisione la **** s.p.a. ha proposto appello, chiedendone la riforma.

Il Comune di Bolzano e la s.p.a. **** si sono costituite in giudizio per resistere al gravame

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ha rilevo preliminare la doglianza con la quale la ricorrente in primo grado, e odierna appellante, ha lamentato che l’affidamento di servizi pubblici ad una società per azioni, a capitale interamente comunale, come l’attuale controinteressata, senza espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, si porrebbe in contrasto le norme posto che il Comune è amministrazione aggiudicatrice a norma dell’art. 1 lett. a) della Direttiva citata dell’Unione Europea, che stabiliscono il divieto di discriminazione, la libertà nella prestazione dei servizi pubblici e la libera concorrenza.

L’appellante non ignora che le norme dell’ordinamento della Regione Trentino – Alto Adige (art. 44 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1, nel testo sostituito dall’art. 10, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10;) consentono l’affidamento diretto del servizio pubblico ad una società per azioni, o a responsabilità limitata, alla condizione che vi sia “influenza dominante pubblica” (art. 44 cit. comma 6, lett. b), e ciò si verifica quando i comuni “detengono un numero di azioni tali da consentire di disporre della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, ovvero quando lo statuto della società preveda il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, sempre che il comune detenga almeno il venti per cento del capitale” (comma 10).

Si esprime, tuttavia, il dubbio che tali disposizioni non siano compatibili con i principi del Trattato UE con particolare riguardo al divieto di discriminazione, alla libera prestazione dei servizi pubblici ed alla libera concorrenza.

Il Collegio condivide tale dubbio e ritiene opportuno la remissione alla Corte di giustizia ai fini di una pronuncia pregiudiziale (v., in caso molto  simile, Tribunale di Giustizia Amministrativa per il Trentino- Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano, ord. 27 settembre 2003 n. 25, estratto in G.U.C.E. 10 gennaio 2003, C. 7/23).

Il problema della compatibilità con l’ordinamento comunitario dell’affidamento di servizi pubblici a società per azioni a capitale pubblico, totale o maggioritario, cosiddetto “in house providing” non sembra sia stato esaminato dalla Corte di Giustizia assumendo come parametro diretto di giudizio le norme del Trattato medesimo citate in precedenza.

E’ nota la pronuncia pregiudiziale  18 novembre 1999 adottata in causa 107/98, Teckal s.r.l. c. Comune di Aviano. Era stato chiesto se, a norma della Direttiva CEE 93/36, doveva farsi luogo alla procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico di fornitura, considerando che era stato prescelto con trattativa diretta un soggetto consortile cui l’Amministrazione committente partecipava con proprio capitale. Nella detta pronuncia (punto 50) la Corte ha affermato che, essendo il Comune amministrazione aggiudicatrice a norma dell’art. 1 lett. a) della Direttiva 93/36 CEE,  la relativa normativa doveva essere applicata, quindi occorreva bandire una gara,  se, secondo la valutazione del giudice a quo, si trattava di due soggetti distinti tra i quali si era concluso un contratto configurabile come appalto. “Può avvenire  diversamente  - ha soggiunto la Corte - solo nel caso in cui, nel contempo, l’Ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello che da esso esercitato sui propri servizi, e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’Ente o con gli Enti locali che la controllano.”.

L’espressione usata dalla Corte “… controllo analogo a quello da esso esercitato suo propri servizi …” propone un nuovo problema interpretativo, dovendosi stabilire quando il controllo esercitato presenti le caratteristiche volute dalla sentenza.

Più specificamente si tratta di capire se il possesso dell’intero capitale del soggetto affidatario,  nella specie una società per azioni, possa garantire quella situazione di dipendenza organica che normalmente si realizza nell'organizzazione burocratica di una pubblica amministrazione.

Occorre notare che la Commissione della U.E.  ha avuto occasione di esprimere il proprio autorevole avviso sul punto con la nota 26 giungo 2002, diretta al Governo Italiano per sollecitare ulteriori modificazioni all’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall’art. 35 comma 1, della legge n. 448 del 2001, nel quale si riscontravano disposizioni non conformi ai principi di diritto comunitario invocati anche nella presente fattispecie

Si legge nella detta nota: “ 34. Per quanto riguarda in particolare la nozione di “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi” di cui alla giurisprudenza in discorso, la Commissione sottolinea che affinché tale tipo di controllo sussista non è sufficiente il semplice esercizio degli strumenti di cui dispone il socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario.
35. Il controllo contemplato nella sentenza Teckal fa infatti riferimento ad un rapporto che determina, da parte dell’amministrazione controllante, un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo.”.

La commissione sembra alludere, quindi, ad un fenomeno giuridico assimilabile a quello delle aziende municipalizzate di cui al r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, nel quale si istituiva un nuovo soggetto, con capacità giuridica propria e propri organi, sottoposto peraltro a penetranti poteri di vigilanza da parte dell’Amministrazione (art. 16 e ss. R.D. n. 2578/1925).

Tale esperienza, d’altra parte, era caratterizzata dall’obbligo dell’azienda di svolgere la propria attività mediante contratti, scegliendo il contraente con procedure ad evidenza pubblica (art. 57 e ss. del Regolamento di cui al d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902).

L’affidamento diretto a società per azioni, del tutto autonome, salvo l’esercizio dei poteri propri del possessore della maggioranza delle azioni, secondo le norme del diritto commerciale comune, sembra esporre la gestione delle pubbliche risorse a procedure diverse da quelle destinate a garantire una crescita del mercato interno, l’economia nelle spese e il vantaggio per l’utenza.

E’ da aggiungere che la soluzione del quesito in esame non esplica effetti solo sulla applicabilità della normativa della Regione Trentino-Alto Adige, perché anche la legislazione dello Stato consente ora la deroga al metodo di scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica. Con l’art. 14 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 è stato nuovamente modificato l’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 ( testo unico delle leggi sugli enti locali) concernente la disciplina dei servizi pubblici, già modificato, come accennato in precedenza con l’art. 35 della legge 20 dicembre 2001 n. 448. Il comma 5 è stato interamente sostituito con una disposizione che, alla lettera c), riproducendo alla lettera le espressioni della sentenza Teckal, ammette il conferimento del servizio “a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.”.

Si riscontra un impiego sempre più frequente della detta deroga, e ciò comporta la sottrazione di aree assai ampie di attività economiche all’iniziativa imprenditoriale privata, in contrasto la stessa ragion d’essere dell’Unione Europea.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte di giustizia della Comunità Europea, a sensi dell’art. 234 del Trattato istitutivo, ai fini della pronuncia pregiudiziale sul seguente quesito:

se è compatibile col diritto comunitario, in particolare con la libertà della prestazione di servizi, il divieto di discriminazione e l’obbligo di parità di trattamento, trasparenza e libera concorrenza, di cui agli artt. 12, 45, 46, 49 e 86 del Trattato, l’affidamento diretto, ossia in deroga ai sistemi di scelta del contraente di cui alla Direttiva 92/50 CEE,  della gestione di parcheggi pubblici a pagamento, ad una società per azioni, a capitale interamente pubblico, ai sensi dell’art. 44, comma 6, lett. b) della legge della Regione Trentino-Alto Adige 4.1.1993, n. 1, modificato dall’art. 10 della legge regionale del 23.1.1998, n. 10.

(omissis)