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Altre Corti > Corti Superiori > Cons. Stato 1784/07
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5932/2006 proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

contro

[30 ditte resistenti e appellanti incidentali], in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dall'avv. C.C. presso il quale sono elettivamente domiciliate in Roma, via della Camilluccia 785, appellanti incidentali,

e nei confronti di

[23 ditte convenute], in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitesi in giudizio

per la riforma

della sentenza dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione II ter, 6 aprile 2006, n. 2478;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio, con appello incidentale, dei soggetti dianzi indicati e la memoria dagli stessi prodotta a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
vista l'ordinanza della Sezione 28 luglio 2006, n. 4093;
relatore, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2007, il Consigliere Paolo Buonvino;
uditi, l'avv. C. per le appellanti e l'avv. dello Stato N. per l'amministrazione appellata.
Ritenuto in fatto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1) - Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto per l'annullamento del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 5 agosto 2004, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e consequenziale, tra cui i dd.mm. 10 marzo 2004, 20 luglio 2004 e 11 ottobre 2004; ha dichiarato, invece, inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalle ricorrenti.

Dopo aver premesso, in linea di fatto, che il decreto principalmente impugnato era gravato nella parte in cui aveva disposto l'immediata entrata in vigore del nuovo regime di aiuti comunitari di cui al regolamento CE n. 1782/2003 (anticipando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2005, anziché alla data 1° gennaio 2006 prevista dalla normativa comunitaria), i primi giudici hanno ritenuto il ricorso fondato sotto l'assorbente profilo di censura dedotto con l'ultimo motivo di ricorso, ove era stato lamentato il difetto di motivazione dell'atto impugnato nella parte in cui era stata disposta l'applicazione immediata del nuovo regime di aiuti comunitari di cui al regolamento CE n. 1782/03 anziché, in accoglimento delle istanze ripetutamente presentare dai rappresentanti del settore, posticiparla al 1° gennaio 2007, come previsto dall'art. 71 del predetto regolamento, secondo cui "qualora le specifiche condizioni agricole lo giustifichino, uno Stato membro può decidere, entro il 1° agosto 2004, di applicare il regime di pagamento unico dopo un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2005 o il 31 dicembre 2006".

In particolare, i primi giudici hanno ritenuto che l'atto impugnato fosse privo di motivazione relativamente alla mancata considerazione della possibilità, offerta regolamento predetto, di istituire un regime transitorio.

Dopo aver considerato, invero, che gli atti normativi comunitari sono, in virtù dell'art. 253 TCE, sorretti da un'articolata e puntuale motivazione che, nelle premesse dell'atto, dà ragione delle scelte compiute e sancite nel successivo articolato, secondo il modello della "rappresentanza degli interessi" che in tale sistema di legislazione negoziata sovranazionale trova espressione, il TAR ha ritenuto quanto segue: "orbene, ritiene il Collegio che l'atto impugnato, in quanto atto normativo di attuazione della normativa comunitaria, non possa ritenersi tout court esentato dal rispettare la predetta logica e quindi, nel momento in cui detta disposizioni integrative o attuative di essa e tanto più quando determini il momento di applicazione del nuovo regime, possa ritenersi in modo assoluto assolto dall'onere di dar conto delle ragioni di tali scelte, non essendo al fine di evadere tale onere motivazionale - che se incombe sugli organi che stabiliscono le norme primarie in sede comunitaria non si vede perché non dovrebbe incombere sugli organi nazionali che a tali norme devono dare attuazione mediante atti normativi di livello secondario - sufficiente il mero invocare l'art. 3 co.2 della legge n. 241/90".

Il TAR ha, poi, rilevato che, anche a prescindere dall'ovvia considerazione  che "l'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), non impone, ma certo non vieta, la motivazione degli atti normativi" - come ben evidenziato dalla Corte Costituzionale nella recente Sentenza n. 379 del 6 dicembre 2004, ove ha ammesso che lo Statuto di una Regione possa operare proprie scelte in tale direzione, imponendo la motivazione degli atti normativi regionali - il comma 2 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 era già stato interpretato dalla giurisprudenza, con espresso riferimento a scelte urbanistiche discrezionali relative alla destinazione di singole aree, nel senso (cfr. C.d.S., A.P., 22 dicembre 1999 n. 24; idem, IV, 25 settembre 2002 n. 4907; idem, 6 ottobre 2003 n. 5869 ) di non escludere dall'obbligo di motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale "allorché sussistano particolari situazioni che abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifica considerazione".

E, nella fattispecie, i primi giudici hanno ritenuto che "l'esigenza di una più incisiva e specifica motivazione" del decreto ministeriale in esame, nella parte in cui esprime la scelta di non avvalersi della possibilità di un'applicazione graduale della riforma  introdotta con il regolamento CE n. 1782 prevista dall'art. 71 dello stesso regolamento, scaturisse proprio dalla necessità di valutare l'interesse degli operatori di settore in considerazione della circostanza che la programmazione delle attività produttive dagli stessi svolte si articola su cicli pluriennali e che tale durata del ciclo produttivo - su cui essi avevano fatto incolpevole affidamento - avrebbe (in tesi) potuto indurre a ritenere il settore in esame meritevole di una posticipazione dell'applicazione del nuovo regime, come concesso ad altre categorie produttive; né poteva ritenersi tale atto motivato per relationem mediante il rinvio agli atti di intesa assunti in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e di Conferenza permanente per i Rapporti Stato-Regione, atteso che neanche in questi atti era ravvisabile alcuna considerazione in merito alla possibilità  di un'applicazione graduale della nuova Politica Agricola Comune.

Dopo avere, in parziale accoglimento del ricorso, annullato il decreto impugnato sotto tali assorbenti profili (avendo fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione), il TAR ha, invece, dichiarato inammissibile il ricorso stesso nella parte in cui era rivolto a conseguire la declaratoria del diritto al risarcimento del danno.

2) - Per l'amministrazione appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto, anzitutto, non sarebbe logico assumere come necessaria la motivazione in presenza di un atto che si limita ad applicare la regola prescritta dal regolamento comunitario (l'art. 71 dello stesso stabilendo che solo l'esercizio della potestà derogatoria dallo stesso ammessa potrebbe essere esercitato in base alla verificata sussistenza di specifiche condizioni agricole); in ogni caso, dai verbali della Conferenza dei Presidenti delle Regioni emergerebbero, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, concreti elementi di motivazione giustificativi della scelta operata in sede di concertazione tra Stato ed Enti locali ai fini dell'emanazione del provvedimento in questione; e, comunque, la disciplina di cui si tratta atterrebbe alle sole attività agricole e non tutelerebbe, per contro, interessi, quali quelli fatti valere dalle originari ricorrenti, facenti capo a soggetti prestatori di beni o servizi per l'agricoltura che, altrimenti, si verrebbe a riconoscere a soggetti esterni ad un determinato regime di aiuti un interesse tutelato in merito alla prosecuzione del regime stesso solo in virtù del fatto che, per effetto di tale regime (di cui gli appellati non sarebbero destinatari), essi potrebbero trovare migliori condizioni di mercato nell'espletamento della propria attività.

Né sarebbe stata correttamente supportata, la sentenza impugnata, dal richiamo in essa operato, sempre ai fini della ritenuta esigenza di idonea motivazione, ai principi enucleabili dall'art. 25 (recte, 253) del TCE.

Neppure coglierebbero nel segno i richiami all'art. 3 della legge n. 241/1990 (che, per gli atti aventi la natura di quello in esame consentono, ma non prescrivono affatto una specifica motivazione , in tema di atti normativi o, comunque, generali) e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 379/2004 (che atterrebbe ad un ambito conflittuale peculiare, senza possibilità di estensione alla presente fattispecie dei principi per esso affermati dalla stessa Suprema Corte).

L'appellante Amministrazione controdeduce, poi, alle altre censure svolte in primo grado ed assorbite dal TAR e, in primo luogo, a quella di ingiustificata disparità di trattamento con il settore lattiero-caseario, per il quale il nuovo regime PAC è stato assoggettato ad una diversa (e successiva di un anno) data di entrata in vigore; tale differente previsione trova legittimo supporto, infatti, negli articoli 47 e 62 dello stesso regolamento comunitario; deduce, poi, l'infondatezza della censura di incompetenza ministeriale nell'emanazione del provvedimento stesso, valendo, a tal fine, la disciplina di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 428 del 29 novembre 1990, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 204 (di conversione in legge del d.l. 24 giugno 2004, n. 157), applicabile in presenza di emanazione di atti recanti mere modalità applicative conseguenti alle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari.

Neppure sussisterebbe alcuna violazione, imputabile al decreto impugnato, di violazione del principio di perequazione tra le diverse regioni agricole, attesa l'introduzione, da parte dell'U.E, di una disciplina di settore innovativa di rinuncia ad interventi diretti di regolamentazione del mercato agricolo e di mantenimento di un sostegno al reddito per gli agricoltori legato al rispetto di regole di tipo orizzontale, volte ad aumentare la sostenibilità complessiva del settore stesso, accompagnata tuttora, peraltro, da interventi di sostegno specifici per la coltivazione del grano duro, a talune specifiche condizioni (art. 69 del regolamento in questione CE n. 1782/03).

In definitiva, il decreto impugnato sarebbe correttamente basato su presupposti di fatto e di diritto direttamente derivanti dalla disciplina comunitaria e non determinerebbe alcuna disparità di trattamento, né arrecherebbe alcun danno alle legittime aspettative produttive delle imprese sementiere interessate in quanto non verrebbero previste limitazioni nell'utilizzazione di seme certificato (anzi, i previsti aiuti specifici al grano duro, con l'obbligo di utilizzazione di seme certificato, ne incentiverebbero l'impiego).

3) - Resistono talune delle imprese appellate (in epigrafe indicate) che insistono, nelle proprie difese, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui accoglie l'originario ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione; insistono, peraltro, con appello incidentale, anche per l'analisi delle altre censure svolte in primo grado, in relazione alle quali affermano la sussistenza di uno specifico interesse al puntuale esame, l'accoglimento delle stesse ben potendo portare ad una favorevole definizione della domanda risarcitoria che il TAR erroneamente avrebbe ritenuto inammissibile proprio per aver limitato l'accoglimento al motivo anzidetto, con assorbimento delle altre doglianze.

Con ordinanza 28 luglio 2006, n. 4093, la Sezione ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

4) - L'appello è fondato.
Ciò che principalmente rileva, ad avviso del Collegio, è il fatto che il regolamento in questione è entrato in vigore il 28 ottobre 2003 (sette giorni dopo la sua pubblicazione in GUCE, a mente dell'art. 156 del regolamento stesso); che il medesimo, all'art. 156, fissa una serie di date specifiche per ciò che attiene all'applicazione di molteplici norme dello stesso, puntualmente elencate; che, inoltre, lo stesso art. 156, al prg. 2, lettera d), prevede, con specifico riferimento al titolo III del regolamento, che esso entri in vigore il 1° gennaio 2005; che in detto titolo III è contenuto l'art. 71 ("periodo transitorio facoltativo"), di cui le originarie ricorrenti hanno invocato l'applicazione con specifico riferimento al prg. 1, in base al quale, "qualora le specifiche condizioni agricole lo giustifichino, uno Stato membro può decidere, entro il 1° agosto 2004, di applicare il regime di pagamento unico dopo un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2005 o il 31 dicembre 2006" , "nei casi in cui lo Stato membro decida di applicare il regime di pagamento unico prima del termine del periodo transitorio, esso decide entro il 1° agosto dell'anno civile che precede quello per il quale si applica il regime di pagamento unico".

Ebbene, ciò che emerge da tale disciplina normativa comunitaria è, da un lato, la ordinaria, immediata applicabilità del regime del pagamento unico, introdotto con il regolamento in questione; dall'altro, che, eccezionalmente, i singoli Stati membri possono decidere di spostarne la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2006 o al 1° gennaio 2007 (salvo poter riconsiderare tale determinazione, nel rispetto, peraltro, di quanto previsto nel secondo alinea del paragrafo 1 sopra riportato).

Con la conseguenza che, se pure il Governo italiano non avesse operato alcuna specifica ed esplicita scelta, sarebbe entrato comunque in vigore, alla data fissata dall'art. 156 del regolamento, il regime di pagamento unico anzidetto, indipendentemente da ogni specifica previsione in tal senso in sede di decreto attuativo.

Vero che il regolamento comunitario prevede che il Governo possa esercitare la detta potestà derogatoria; ma si tratta di una semplice facoltà che, se non esercitata entro un termine prestabilito (1° agosto 2004) deve ritenersi rinunciata, senza pregiudizi per lo Stato membro.

In una situazione siffatta deve ritenersi che il decreto impugnato, nella parte in cui stabilisce che l'entrata in vigore del regime anzidetto è da ritenersi coincidente con quella stabilita dal regolamento, non fa altro che adeguarsi a quest'ultimo, con esclusione dell'esercizio della facoltà di deroga offerta dalla disciplina comunitaria.

Trattandosi di esercizio di potestà amministrativa di carattere generale, lo stesso non soggiaceva, poi, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 241/1990, all'onere di puntuale motivazione circa le ragioni della scelta operata (tanto più nella considerazione che, se anche questa non avesse costituito oggetto di specifico esame, non di meno il contestato regime comunitario sarebbe stato immediatamente applicabile).

Ciò non impediva, naturalmente, alle imprese interessate di mettere in mora il Governo, pretendendo l'esercizio del potere derogatorio entro il termine del 1° agosto 2004 avvalendosi della procedura del silenzio-rifiuto, con il conseguente onere, per il Governo stesso, di esprimersi su detta formale istanza, più puntualmente motivando, se del caso, le proprie scelte amministrative; ma tanto non è stato fatto, dal momento che, come indicato, del resto, nella stessa sentenza impugnata, le imprese interessate hanno fatto istanza di esercizio della deroga, ma non lo hanno mai formalizzato con le modalità, i termini e ai fini anzidetti, essendosi limitata la sola AS.SE.ME (Associazioni Sementieri Mediterranei), con nota informale diretta al Ministro il 29 aprile 2004, a richiedere di essere ricevuta e ascoltata per discutere, insieme ad altre proposte, quella di posticipare all'anno 2007, in base al citato regime transitorio, la decisione sull'accoppiamento o meno dell'aiuto al frumento duro ovvero la sua piena entrata in vigore.

5) - Né a tale conclusione ostano i principi enunciati nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 379 del 6 dicembre 2004.

Con tale sentenza è stato, infatti, affermato, tra l'altro, che, "quanto ai rilievi relativi al fatto che in tal caso il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie, anche volendosi in questa sede prescindere dalla contestabile configurabilità della legge sul procedimento amministrativo come parametro di costituzionalità, basta considerare che l'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), non impone, ma certo non vieta, la motivazione degli atti normativi; ed in ogni caso - come ben noto - la motivazione degli atti amministrativi generali, nonché di quelli legislativi è la regola nell'ordinamento comunitario: sembra pertanto evidente che la fonte statutaria di una Regione possa operare proprie scelte in questa direzione".

Ebbene, altro è la sussistenza di uno specifico onere, invocato dalle originarie ricorrenti, di motivazione degli atti aventi natura generale, quale quello oggetto del decreto qui in esame, altro il riconoscimento, da parte della Suprema Corte, della facoltà di motivare gli atti suddetti.

Il fatto che il Governo potesse motivare il decreto in parola non implicava, per converso, alcuno specifico onere in tal senso, trattandosi, come si ripete, di mera facoltà e non di obbligo di motivazione.

6) - Né rileva la considerazione, svolta dai primi giudici, secondo cui gli atti normativi comunitari sono, in virtù dell'art. 253 TCE, sorretti da un'articolata e puntuale motivazione che, nelle premesse dell'atto, dà ragione delle scelte compiute e sancite nel successivo articolato, secondo il modello della "rappresentanza degli interessi" che in tale sistema di legislazione negoziata sovranazionale trova espressione; la norma comunitaria rileva, infatti, solo nell'ambito di quell'ordinamento (in cui, nella formazione degli atti normativi, convergono gli apporti e gli interessi degli Stati membri), senza che ne sia prevista estensione alcuna con riguardo alle determinazioni dei singoli Stati membri volte all'attuazione delle norme o delle decisioni di fonte comunitaria; se la motivazione dell'atto comunitario è già dallo stesso fornita, del resto, eventuali ragioni esplicative da parte dello Stato membro in sede di attuazione degli atti comunitari stessi rischierebbe, invero, di tradursi, talora, in una sorta di non ammessa interpretazione di essi, suscettiva di porsi in contrasto con la medesima disciplina comunitaria.

7) - Quanto al riferimento fatto dal TAR alla giurisprudenza di questo Consiglio (A.P., 22 dicembre 1999, n. 24; Sezione IV, 25 settembre 2002, n. 4907; 6 ottobre 2003, n. 5869) che non esclude l'obbligo di motivazione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale "allorché sussistano particolari situazioni che abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifica considerazione", vi è da rilevare che la stessa Adunanza Plenaria ha chiarito come costituiscano situazioni siffatte, richiedenti apposita motivazione anche dell'atto generale, solo quelle, proprie, peraltro, dell'ambito urbanistico, caratterizzate dalla sussistenza di una precedente convenzione di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree (in quanto, in tal caso, la situazione del privato rimane "consolidata" da atti - convenzionali - di attuazione degli strumenti urbanistici generali, in forza dei quali si genera l'affidamento, cioè l'aspettativa che il successivo comportamento dell'affidante sia coerente con quello che, in precedenza, ha generato l'altrui fiducia"); ovvero dalla situazione del privato che abbia ottenuto un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o di un silenzio - rifiuto su una domanda edilizia, in ordine alla pretesa di variante di nuove previsioni urbanistiche rilevanti in quanto sopravvenute nel corso del giudizio (in quanto, in tal caso, la rilevanza della situazione del privato è data dall'intervenuto accertamento giurisdizionale della illegittimità del diniego di concessione edilizia o del silenzio - rifiuto sulla domanda edilizia in relazione alle previgenti indicazioni di piano), mentre nel caso del proprietario inciso dalla variante di reiterazione dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo non è ravvisabile alcun affidamento.

Nel caso di specie si tratta, invece, di tutt'altra fattispecie (non caratterizzata dai concreti affidamenti del privato che soli - e in casi particolari - possono giustificare l'eccezionale onere di motivazione, peraltro non nuovo, anche a livello normativo, alla disciplina urbanistica, ove solo si consideri l'onere di prendere in considerazione e sinteticamente motivare le opposizioni avanzate dai privati in rapporto all'approvazione degli strumenti urbanistici) in cui l'attuanda disciplina comunitaria non investe specifiche posizioni di singoli amministrati legati alla P.A. da apposita convenzione o che abbiano ottenuto il detto giudicato, ma ha una portata generale amplissima, non caratterizzata dalla presenza di situazioni oggetto delle peculiari aspettative personali anzidette ed, inoltre, mirante a produrre benefici diretti non per la categoria dei produttori di sementi, ma dei singoli operatori agricoli, unici beneficiari diretti delle contribuzioni comunitarie (mentre l'interesse vantato dalle appellate - a meno che non si tratti anche di imprenditori agricoli - è solo un interesse riflesso e mediato, non essendo ad esse destinati gli aiuti di cui si tratta).

8) - Né, in contrario, può rilevare il fatto che le originarie ricorrenti fidassero nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 (che, all'art. 6, recava un termine di validità eccedente quello del 1° gennaio 2005).

È lo stesso regolamento (CE) n. 1782/2003, invero, che, all'art. 153, abroga espressamente tale regolamento (applicabile, comunque, fino alla campagna di commercializzazione 2004/2005); mentre il successivo art. 155 prevede espressamente la possibilità di adottare ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previgenti a quelle previste per il nuovo regime e, in particolare, il superamento delle misure contenute nell'art. 6 dal regolamento (CE) n. 1251/1999 anzidetto; sennonché, tale facoltà non è rimessa direttamente agli Stati membri, bensì ad appositi organi comunitari, secondo la speciale procedura di cui al precedente art. 144 ed agli artt. 4 e 7 della decisione 1999/468/CE; con la conseguenza che neppure spetta al Governo italiano introdurre rimedi atti ad introdurre agevolazioni siffatte.

9) - A tutto quanto precede si aggiunga, ad ogni buon conto, che la Conferenza dei Presidenti Stato - Regioni - Province Autonome si è espressa, nella seduta del 15 gennaio 2004, affermando che "una delle principali opzioni da adottare" riguardava proprio la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1832/2003 ed ha considerato "la necessità generale di giungere per tempo ad offrire al sistema delle Amministrazioni per l'agricoltura ed al sistema produttivo agricolo ed agroalimentare le migliori coordinate operative e di calendario affinché l'applicazione del regolamento sia la più efficace ed utile possibile"; la Conferenza ha, pertanto, indicato per il 1° gennaio 2005 la data di inizio dell'applicazione dell'indicato regolamento comunitario in Italia; in tal modo fornendo, sia pure sinteticamente, le ragioni che la inducevano a non avvalersi della facoltà derogatoria accordata dal ripetuto art. 71 del regolamento (e tale determinazione è stata, poi, confermata nell'intesa del 29 luglio 2004, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge comunitaria n. 428 del 1990, sullo schema di decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali per la riforma della politica agricola comune in attuazione del regolamento qui oggetto di gravame, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano).

Sicché l'atto impugnato appare, comunque, supportato, ob relationem, dalla scelta - ritenuta la più utile ed efficace per il settore agroalimentare - di introdurre con immediatezza e in termini indifferenziati (salvo per ciò che, per i motivi che si diranno, attiene al settore lattiero-caseario) il regime del pagamento unico di cui si tratta, con la conseguenza che non può neppure parlarsi di provvedimento privo di ogni motivazione.

Per i motivi che precedono va, quindi, riformata la sentenza appellata.

10) - A questo punto deve procedersi all'esame delle censure assorbite dal TAR, reiterate in questa sede dalle originarie ricorrenti che, anzi, hanno espressamente criticato la sentenza impugnata per aver proceduto a tale assorbimento.
Anche dette doglianze appaiono, peraltro, prive di consistenza.

Quanto alla dedotta disparità con il settore lattiero-caseario, si tratta di situazione inversa rispetto a quella concernente le sementi, sicché la stessa non può costituire parametro di legittimità della disciplina qui contestata; in tal caso, infatti, il regime fissato dal regolamento, all'art. 47, prg. 2, prevede che - in deroga agli articoli 33, 43 e 44 del regolamento stesso - il regime di pagamento unico trova applicazione, normalmente, solo a partire dal 2007; ma che lo stesso può essere previsto, invece, dallo Stato membro, con decorrenza 2005; con la conseguenza che, in questo caso, è lo stesso legislatore comunitario ad avere previsto, quale termine ordinario per il pagamento unico, l'inizio dell'anno 2007.

11) - Circa il dedotto difetto di competenza dell'organo ministeriale, deve ritenersi la relativa censura priva di consistenza, dal momento che, nella specie, si verte in tema di decreti da adottarsi - ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.

Ad ogni buon conto, come già rilevato, nell'ipotesi in cui il Ministero non avesse tempestivamente - nel termine indicato nel regolamento comunitario - emanato il citato decreto o non avesse espressamente disciplinato la materia relativa alla data di applicazione del regime del pagamento unico, questo sarebbe, comunque, entrato in vigore, in base alla insindacabile norma comunitaria, il 1° gennaio 2005; e, del pari, tale data è destinata a rimanere ferma, anche in caso di annullamento dell'impugnato decreto per incompetenza, senza che le originarie ricorrenti, che non hanno, a tempo debito, attivato la procedura del silenzio-rifiuto, possano pretendere di vedersi risarcite per il mancato tempestivo esercizio - o il non favorevole esercizio - di una potestà non vincolata e che non necessariamente, quindi, avrebbe dovuto essere espressamente esercitata dal Governo nei termini dalle stesse postulati.

12) - Da condividere è, infine, la notazione difensiva dell'Avvocatura secondo cui neppure sussiste violazione alcuna, imputabile al decreto impugnato, del principio di perequazione tra le diverse regioni agricole di cui all'art. 33 (già 39), prg. 2, lettera a), del Trattato.

E, invero, eventuali aspetti legati alle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole sono stati, logicamente, considerati, affrontati e risolti attraverso le insindacabili scelte di carattere generale, operate dal legislatore comunitario, che hanno portato all'introduzione del nuovo regime del pagamento unico (comportante un sostegno diretto agli agricoltori - e non più interventi sostanzialmente volti alla regolamentazione del mercato agricolo - nonché interventi di sostegno specifici per la coltivazione del grano duro, a talune specifiche condizioni, giusta art. 69 del regolamento in questione CE n. 1782/03); sicché non urta neppure con il detto principio comunitario la scelta, in concreto operata, di dare immediata attuazione alla nuova disciplina comunitaria, nell'interesse degli operatori agricoli, diretti destinatari della stessa e che non risulta che si siano schierati avverso la scelta medesima dalla quale, quindi, non possono ritenersi pregiudicati.

Non senza considerare, infine, che, se anche fosse vero che taluni terreni marginali sono stati sottratti (a seguito dell'immediata entrata in vigore del regolamento comunitario al 1° gennaio 2005) alla coltivazione del grano duro, ciò appare riconducibile, evidentemente, a scelte, di carattere economico-produtivo, che hanno interessato gli agricoltori titolari di quei fondi, i quali versano, tra l'altro, in una posizione di interesse potenzialmente contrapposto rispetto a quello dei produttori sementieri, che, come si ripete, non sono, al contrario degli agricoltori, diretti destinatari del nuovo regime comunitario di aiuti e che, dall'eventuale accoglimento del gravame, potrebbero persino essere pregiudicati.

13) - All'accoglimento dell'appello e al rigetto dell'originario ricorso si ricollega, poi, anche l'improcedibilità dell'appello incidentale,essendone venuti meno i presupposti.

14) - Per i suesposti motivi l'appello principale in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado; va, invece, dichiarato improcedibile l'appello incidentale.

Le spese del doppio grado, attesa la complessità e novità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie l'appello principale in epigrafe e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio 2007 con l'intervento dei sigg.ri:

Claudio Varrone - Presidente
Paolo Buonvino - Consigliere est.
Aldo Scola - Consigliere
Francesco Caringella - Consigliere
Bruno Rosario Polito - Consigliere

Presidente
Claudio Varrone

Consigliere
Paolo Buonvino

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18/04/2007

 

 

 

 

 

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