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  • Cassazione Sezioni Unite 23 dicembre 2008 n. 30254 [AA]
    E’ soggetta a cassazione per motivi attinenti la giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che neghi la tutela risarcitoria degli interessi legittimi ritenendo che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente dichiarata in sede di annullamento, atteso che è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale (ripartito tra i diversi ordini di giudici a seconda del tipo di situazioni soggettive e di settori di materie), ma anche quella che dà contenuto a quel potere, stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca. Rientra pertanto nello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione, rimesso alle Sazioni Unite, l’interpretazione della norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., la eroghi concretamente, e nel vincolarlo ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale.
     
  • Adunanza Plenaria 3 marzo 2008 n. 1 [AA]
    1) L’istituto dell’in house providing (espressione introdotta nel libro bianco CE del 1998, indicante l’aggiudicazione di appalto “all'interno della Pubblica amministrazione, ad esempio tra Amministrazione centrale e locale o, ancora, tra una Amministrazione ed una società interamente controllata") è istituto di stretta interpretazione poichè eccezionale rispetto ai principii generali del diritto comunitario.
    2) La società mista rientra nel concetto di partenariato pubblico privato e non può essere automaticamente ricondotta al modello organizzativo dell’in house providing, dovendosi in generale escludere la possibilità del cosiddetto “controllo analogo” in presenza di componente societaria privata ed essendo comunque richiesta, anche laddove il capitale sia totalitariamente pubblico, che vi sia l’influenza determinante del socio pubblico sugli obiettivi strategici e sulle decisioni rilevanti.
    3) L’affidamento di servizi socio-sanitari, ancorchè non riconducibili immediatamente alla disciplina comunitaria e nazionale specificamente riferita ai contratti pubblici di servizi, deve seguire in ogni caso la procedura ristretta di cui all’art. 27, comma 1, Codice Appalti Pubblici, nonchè rispettare i principii di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
     
  • Adunanza Plenaria 22 ottobre 2007 n. 12 [AA]
    1) I “comportamenti” che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva sono solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti  formali e fattuali di ogni concreta fattispecie, non risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere: di converso, è sufficiente ad affermare la giurisdizione amministrativa l’oggettivo - e non meramente intenzionale - svolgersi di un’attività amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente riconosciuto alla pubblica amministrazione o ai soggetti equiparati.
    2) La necessità di osservare la cd. “pregiudiziale amministrativa”, implicante il previo annullamento dell’atto al fine dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno, discende dal rapporto di consequenzialità che lega l’azione impugnatoria (finalizzata alla demolizione del provvedimento) all’azione risarcitoria (di riparazione degli effetti lesivi).
    3) L’illegittimità dell’esercizio del potere comporta sempre, nel caso di lesione di interessi e, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, anche nel caso di lesioni di diritti soggettivi, la configurabilità della sola giurisdizione amministrativa, sia che la domanda risarcitoria venga proposta congiuntamente a quella demolitoria, sia che venga proposta autonomamente: appartiene pertanto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda avente a oggetto il risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, attesi la permanente efficacia degli atti presupposti al decreto di espropriazione dichiarato illegittimo e la riconducibilità dell’attività amministrativa all’esercizio di un pubblico potere autoritativo.
     
  • Consiglio di Stato 18 aprile 2007 n. 1784 [FB]
    1) E' legittimo il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che ha disposto l'immediata entrata in vigore del nuovo regime di aiuti comunitari di cui al Regolamento CE 1782/03 anziché posticiparla all'1.1.2007 così come richiesto da alcuni rappresentati del settore agricolo interessato. Tale potestà derogatoria, attribuita allo Stato membro, si configura infatti come una mera facoltà, che se non esercitata entro il termine stabilito (1.8.2004), deve considerarsi rinunciata.
    2) Il decreto Ministeriale attuativo di una disciplina comunitaria è il frutto di una potestà amministrativa di carattere generale e non è quindi soggetto all'onere di una puntuale motivazione circa le ragioni della scelta operata.
    3) L'atto amministrativo di attuazione di una norma comunitaria non deve contenere una motivazione ulteriore rispetto a quella indicata dalla norma comunitaria (ex. art. 253 T.C.E.) al fine di evitare che le eventuali ragioni esplicative dello Stato membro si pongano in contrasto con quelle adottate in ambito comunitario.
     
  • Consiglio di Stato 5 aprile 2007 n. 1535 [FB]
    È legittima la decisione della Università di vietare ai ricercatori universitari non confermati lo svolgimento di attività libero professionale extramuraria, ciò in quanto non può ritenersi che l’art. 1 comma 3 del D.l. 2.03.1987, n. 57 (conv. con mod. nella legge 22.04.1987, n. 158) sia stato implicitamente abrogato per effetto della entrata in vigore della disciplina di carattere generale di cui al D.lgs. 21.12.1999, n. 517.
     
  • Consiglio di Stato 3 aprile 2007 n. 1514 [AA]
    E' illegittimo l'affidamento diretto da parte del Comune (ad una società interamente partecipata dallo stesso) dei servizi di progettazione, conservazione, manutenzione, documentazione e catalogazione dei beni culturali. Infatti, ai sensi dell'art. 115, c. 3, lett. a) D.lgs. 42/2004, l'affidamento diretto può concernere unicamente il servizio relativo alla valorizzazione, intesa quale promozione e sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale, ma non anche, in difetto di specifiche norme derogatrici, comprensiva delle attività di progettazione e di restauro dei beni culturali. Tali istituti riguardano appalti pubblici di lavori e sono quindi disciplinati dalle relative norme. [FB]
     
  • Corte Costituzionale 23 marzo 2007 n. 104 [FR - AA]
    1) E’ costituzionalmente illegittimo per violazione l'art. 97 della Costituzione, sotto il duplice profilo dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, il combinato disposto dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio n. 9 del 2005 e dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 1 del 2004, nella parte in cui prevede che i direttori generali delle Asl decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale (salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina), che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto e che la durata dei contratti dei direttori generali delle Asl viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall'incarico. Ed invero, in base a tali norme, il direttore generale viene fatto cessare dal rapporto (di ufficio e di lavoro) con la Regione per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso, e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di funzionamento dei servizi, o - ancora - per una delle altre cause che legittimerebbero la risoluzione per inadempimento del rapporto. Senonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie e, in particolare, che la decisione dell'organo politico relativa alla cessazione anticipata dall'incarico del direttore generale di Asl rispetti il principio del giusto procedimento e non trasformi la dipendenza funzionale del dirigente in dipendenza politica. [FR]
    2) E’ costituzionalmente illegittimo per violazione dei principii di ragionevolezza e del giusto procedimento l'art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 (incarichi dirigenziali diversi da quelli di dirigente generale) già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nominato dal nuovo Governo regionale, facendoli così dipendere dalla discrezionale volontà di questo, con ciò aggiungendo una ulteriore causa di revoca - peraltro senza che sia previsto obbligo di valutazione e di motivazione - a quelle di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento). [AA]
    (Si segnala che in questo sito è pubblicata una delle ordinanze di rimessione, ossia
    Cons. Stato, sez. V, ordinanza 19 ottobre 2005 n. 5837, emanata nel giudizio di appello avverso la ordinanza 613/2005 T.A.R. Latina)
     
  • Corte Costituzionale 12 marzo 2007 n. 77. [AA]
    E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, dovendosi espungere, perchè incompatibile con fondamentali valori costituzionali, il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi, il quale, ancorchè non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge, è attualmente presupposto dall’intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali.
     
  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2006 n. 2. [AA]
    1) Sia ai sensi dell
    ’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato a seguito della pronunzia di parziale incostituzionalità di cui a Corte Cost. 28 luglio 2004 n. 281, sia ai sensi dell’art. 7 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, il giudice amministrativo conosce, in via consequenziale ed anche in separato giudizio, dei danni derivanti da provvedimenti autoritativi riconosciuti illegittimi in sede di giurisdizione generale di legittimità, atteso che tale annullamento fa sì che gli effetti “medio tempore” prodottisi in loro esecuzione non rilevino soltanto come “comportamenti”  (nella specie misure emanate negli anni 1984/1990 in esplicazione del potere espropriativo).
    2) Il periodo di prescrizione per proporre la domanda risarcitoria conseguenziale all’annullamento giurisdizionale di atti autoritativi
    decorre dal passaggio in giudicato della decisione del giudice amministrativo e non dalla data di emanazione della sentenza di primo grado, benchè questa sia immediatamente esecutiva a norma dell'art. 33 Legge 1034/71 e non sospesa dal Giudice dell’appello.
     
  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2006 n. 1207
    Rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, fermo restando che è a questo precluso Il sindacato in via principale sull’atto amministrativo, l’azione di risarcimento del danno derivante da un provvedimento amministrativo, definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, quando non venga in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa - per essere stato l’atto aliunde rimosso o divenuto inefficace per decorso del termine - non operando la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria. [AA]
     
  • Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 19 ottobre 2005 n. 5837
    Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio, e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), della L.R.Lazio 17 febbraio 2005 n. 9, per contrasto con i principi di cui agli artt. 32, 97 e 117 Cost., poichè la decadenza generalizzata dalla carica dei componenti degli organi istituzionali di tutti gli enti dipendenti, decorso il novantesimo giorno dalla prima seduta del Consiglio regionale, applicata al rapporto di lavoro del Direttore Generale di azienda sanitaria locale sembra lesiva dei principi di buon andamento e imparzialità, dei fondamentali obiettivi di tutela della salute pubblica e sembra inoltre esulare dalla competenza legislativa regionale. [AA]
    (Si segnala che la decisione è stata emanata nel giudizio di appello avverso la ordinanza
    613/2005 T.A.R. Latina e che la questione è stata ritenuta fondata da Corte Cost. 104/2007)
     
  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005 n. 6 [AA]
    1) Le controversie concernenti il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, conseguente alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 6 legge 21 luglio 2000 n. 205.
    2) Nella materia degli appalti pubblici la quantificazione del danno da perdita di chances può essere operata con criterio equitativo, riconoscendo al concorrente l'utile economico che sarebbe derivato dalla gestione del servizio messo in gara nella misura del 10% dell'ammontare dell'offerta, da calcolarsi tuttavia, laddove l’amministrazione aveva facoltà di riduzione dell’importo contrattuale, direttamente sull’ammontare ridotto in quella misura.
     
  • Cass., Sezioni Unite Civili, ordinanza 2 dicembre 2004 n. 4885 (depositata il 7-3-2005) [AA]
    Rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia avente ad oggetto la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. - nel rilascio di concessione edilizia - del dirigente dell’ufficio tecnico comunale, di componenti della commissione urbanistica e della commissione edilizia, nonchè dell’Ente medesimo in forza della estensione di responsabilità ex art. 28 Cost., ove la domanda, svolta dal titolare della concessione sul presupposto che l’atto possa essere caducato dagli esiti di un procedimento penale o da eventuali provvedimenti dell’autorità amministrativa, non postuli alcun sindacato circa la legittimità o la illegittimità del provvedimento e, in quanto riferita a comportamenti asseritamente illeciti, non configuri un diritto patrimoniale conseguenziale, ma un autonomo diritto soggettivo.