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TAR Latina > Giurisprudenza > Elezioni

 

  • Sentenza 1° febbraio 2008 n. 83 [FP]
    Nel caso in cui l'elettore fotografi (nella specie, mediante telefono cellulare) la scheda elettorale con il voto da lui apposto, può astrattamente desumersi la sua volontà di far conoscere a terzi la propria espressione del voto, ma il voto deve comunque ritenersi valido se non risulti l'inserimento di segni particolari di riconoscimento sulla medesima scheda.