AvvocatiAmministrativisti.it

AvvocatiAmministrativisti.it

TAR Latina > Giurisprudenza > Enti Locali

 

  • Sentenza 15 gennaio 2008 n. 41 [AA]
    Fino a che non sia costituita l‘Autorità d’Ambito, e a dispetto dell’intervenuta scadenza del termine del 31-12-2006 di cui all’art. 113, comma 15 bis, D.Lgs. 267/2000, è il Consiglio Comunale, non la Giunta, che mantiene la competenza a scegliere le modalità per i nuovi affidamenti del servizio di smaltimento dei rifiuti.
     
  • Sentenza 23 febbraio 2007 n. 136 [AA]
    Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell’Ambito Territoriale Ottimale sono vincolanti per tutti gli enti locali che ne fanno parte ed anche se assunte con il formale dissenso dei medesimi: ne consegue che, laddove la legge conferisca ai Consigli Comunali il potere di approvare tali deliberazioni, attribuisce nel contempo anche il potere di non approvarle, ma s’intende che la disapprovazione può ammettersi solo in presenza di vizi di legittimità della convenzione di cooperazione e non può in alcun caso riferirsi al merito delle decisioni inerenti alla gestione del servizio idrico integrato, essendo questo riservato dalla legge 36/1994 (cd. Legge Galli) e dalla L.R. Lazio 6/1996 alla predetta Conferenza (o agli organi del consorzio allo scopo istituito). Ove, infatti, si consentisse la disapprovazione per ragioni di merito, si attribuirebbe a ogni organo consiliare un potere di veto sulle determinazioni assunte dalla Conferenza secondo il principio maggioritario, così dandosi ingresso a una sorta di parziale cogestione del sistema idrico che - dato il numero degli enti costituenti gli ambiti e la mutevolezza delle maggioranze politiche che li governano - renderebbe di fatto impossibile la gestione unitaria e in ambito sovracomunale e sovraprovinciale delle risorse idriche così vanificando gli obiettivi della legge.
     
  • Sentenza 13 gennaio 2006 n. 144 (depositata il 14 febbraio 2006). [AA]
    Nel sistema delle fonti proprie degli enti locali, le norme del nuovo statuto comunale, che si configura come atto normativo atipico di rango paraprimario o subprimario, prevalgono su quelle del regolamento attuativo dello statuto previgente non aggiornate alla luce del nuovo.
     
  • Ordinanza 19 novembre 2004 n. 809 (depositata il 19 novembre 2004) [AA]
    Non può essere dichiarato il dissesto dell’ente locale laddove sia possibile assicurare l’erogazione dei servizi indispensabili di cui al D.M. 28 maggio 1993 mediante la eliminazione di voci di spesa in questo non comprese.
    Deve essere quindi sospesa e rinviata al Consiglio Comunale affinchè la riesamini, la delibera dichiarativa del dissesto adottata in carenza di almeno una delle condizioni previste dall’244 Decr. Legsl. 18 agosto 2000 n. 267 (impossibilità di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistenza di crediti liquidi ed esigibili di terzi a cui non possa farsi validamente fronte).
     
  • Sentenza 9 luglio 2004 n. 649 (depositata il 21 luglio 2004) [AA]
    E' illegittima la delibera del Consiglio Comunale, di designazione dei componenti delle commissioni consiliari permanenti, laddove risultino eletti quali rappresentanti della minoranza consiglieri che, invece, appartengano di fatto alla maggioranza.
    Nell'assenza di una norma idonea a cristallizzare la composizione delle due coalizioni e nella mutevolezza delle stesse successivamente ai comizi elettorali, l'individuazione dei consiglieri comunali appartenenti all'uno o all'altro dei due schieramenti è indagine da operarsi in concreto, sulla base di indizi univoci.
     
  • Sentenza 20-25 febbraio 2004 n. 87(depositata il 26 febbraio 2004) [AA]
    Il concessionario del servizio di gestione delle entrate comunali non può trattenere, a copertura dell’aggio asseritamente non percepito, parte delle somme riscosse per conto dell’Ente Pubblico, lamentando l’inadempimento di questo ed agendo ex art. 1460 c.c.,  poichè in tal modo non reagisce mediante un proprio inadempimento, ma si appropria di un bene altrui.