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Art. 56 Codice dell’Amministrazione Digitale: dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile.
Carmelo Giurdanella [*]
Sommario: 56.1. Principi generali - 56.2. Dati identificativi degli interessati - 56.3. Diffusione di sentenze e documenti da parte di terzi - 56.4. Pubblicazione sul sito www.giustizia-amministrativa.it
56.1. Principi generali.
L'art. 56 CAD prevede che "i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorità emananti.". Tale norma deve essere letta come un'applicazione di quanto previsto dagli art. 51 e 52 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Le norme citate impongono a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti in procedimenti giurisdizionali di ogni genere che solo chi vi abbia interesse possa accedere ai dati identificativi degli stessi anche mediante il ricorso al mezzo elettronico [1].
In tal modo il legislatore ha inteso conciliare le esigenze di rapidità nell'accesso alle informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento del procedimento giurisdizionale e quelle di protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti.
Diversa è la disciplina dettata per l'ipotesi in cui si sia già pervenuti alla pronuncia di una sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale. In questo caso a fronte di una regola generale che prevede la più ampia pubblicità del provvedimento giustiziale, il legislatore pone dei limiti in favore dell'interessato che, per motivi legittimi, "con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento." Peraltro l'Autorità Giudiziaria procedente può disporre in tal senso anche d'ufficio.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla tutela dei minori o di persone coinvolte in procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, fermo restando il divieto di divulgare i dati relativi alle persone offese da atti di violenza sessuale (art. 734 bis c.p.), nel senso che chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2 dello stesso articolo, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità dei soggetti di cui sopra.
La medesima disciplina di tutela si applica anche nel caso di deposito di lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 825 c.p.c.
56.2. Dati identificativi degli interessati.
Il c.d. Codice della Privacy offre all'art. 4, co. 1, lett. b) la definizione di "dato personale", come "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". In quest'ambito la successiva lett. c) dello stesso art. 4, co. 1, definisce i dati identificativi come "i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato" [2].
In materia, occorre osservare che in tutti i casi non coperti dalla disciplina di tutela è consentito diffondere in ogni modo il contenuto anche integrale di sentenze e provvedimenti giurisdizionali.
Inoltre non può dubitarsi con la migliore dottrina in materia che la posizione giuridica della parte che chieda l'omissione dei dati identificativi corrisponda ad un diritto soggettivo a fronte del quale il giudice non potrebbe negare l'accoglimento della relativa istanza, a meno che la diffusione o la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale non sia imposta dalla legge a titolo di sanzione accessoria.
Si osserva, pertanto, che si tratta di un diritto processualmente esercitatile e che non rientra, quindi, nella piena disponibilità del suo titolare, dovendosene coordinare l'esercizio con il rispetto delle norme processuali e sostanziali di cui il giudice è garante. Ciò viene confermato dalla previsione del co. 2, art. 52 del c.d. Codice della Privacy che attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di disporre l'omissione dei dati identificativi dei soggetti coinvolti ogni volta che ciò sia necessario a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Tuttavia, non si può mancare di osservare che tale rilevante potere del giudice non viene puntualmente definito nel Codice e quindi si traduce in un potere il cui esercizio è sostanzialmente discrezionale ed è compiuto dal giudice non secundum legem ma secondo equità. Infatti il potere in parola è svincolato dall'istanza di parte e può prestarsi a delle prevaricazioni nei casi in cui la diffusione anche delle generalità e dei dati identificativi degli interessati potrebbe essere opportuna. Del resto la stessa proposizione di specifici motivi d'appello rispetto ad una pronuncia in tal senso appare assai ardua stante appunto la suddetta discrezionalità del potere del giudice.
56.3. Diffusione di sentenze e documenti da parte di terzi
Il Codice della Privacy non manca di disciplinare poi l'ipotesi concernente la diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali da parte di terzi ove rechino l'annotazione, di cui al comma 2 dell'art. 52 del medesimo, volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento [3].
Per quanto concerne le sanzioni per l'inosservanza della disposizione in commento occorre richiamare il combinato disposto della dell'art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati), dell'art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione), 26 (Garanzie per i dati sensibili), 27 (Garanzie per i dati giudiziari), 45 (Trasferimenti vietati) e 167, co. 2, (Illeciti penali) del Codice della Privacy.
Quest'ultimo prevede che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni".
Inoltre, l'art. 172 del Codice della Privacy dispone che la condanna per tale delitto importa la pubblicazione della sentenza.
E' evidente che il dolo specifico che caratterizza la fattispecie penale appena richiamata nonché la condizione di punibilità costituita dalla circostanza che dal fatto derivi nocumento, possono limitare l'effettiva applicazione della sanzione appena indicata, ma è comunque significativo che essa rivesta la forma giuridica di un vero e proprio delitto il quale, tra l'altro, si pone accanto alla sanzione generica di cui all'art. 11, co. 2 del Codice della Privacy secondo il quale "i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati".
56.4. Pubblicazione sul sito www.giustizia-amministrativa.it
L'art. 56, comma 2, CAD dispone che "Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali".
Come si vede l'intento del legislatore è quello di non solo favorire, ma anche rendere giuridicamente obbligatoria, la diffusione su Internet delle sentenze e, più in generale, delle decisioni del giudice amministrativo e contabile.
Si ricorderà, infatti, che era già invalsa nella prassi la pubblicazione nel sito www.giustizia-amministrativa.it dei provvedimenti dei TAR e del Consiglio di Stato, per cui la norma in esame non fa altro che recepire questa pratica, statuendo, però, la necessità dell'osservanza delle cautele di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali [4].
Proprio per tale ragione, ed in vista dell'entrata in vigore del CAD, nel sito de quo è stata oscurata per qualche tempo la parte relativa alla consultazione dei provvedimenti e dei dati di cancelleria, in modo da consentire di verificarne la compatibilità con le norme sulla privacy.
In quest'ambito, tuttavia, occorre osservare che la norma in commento si pronuncia soltanto con riguardo alle decisioni ed alle sentenze del giudice, mentre la diffusione tramite Internet dei dati di cancelleria resterebbe sottoposta alla disciplina di cui all'art. 56, comma 1° CAD. A questo proposito, poiché questa disposizione prevede che l'accesso ai dati identificativi delle controversie pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sia consentito "a chi vi abbia interesse", si potrebbe dubitare della legittimità di un sistema, come quello attuale, che consente di fatto a chiunque di accedere ai suddetti dati.
In senso contrario può essere rilevato che la categoria dei soggetti interessati, trattandosi di ricorsi contro atti e provvedimenti amministrativi, si estende a concernere pressoché tutti i consociati, restandone confermata la validità e legittimità del sistema di diffusione informatica oggi utilizzato. Non si deve dimenticare, infatti, che l'accesso ai dati di cancelleria consente al cittadino di aver cognizione dei procedimenti contro atti della pubblica amministrazione rispetto ai quali egli stesso potrebbe avere interesse all'impugnazione. La pubblicità mediante Internet si traduce in questo modo in un fondamentale strumento di controllo democratico sull'attività della P.A.
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Note:
[*] Articolo estratto dal volume "Il codice della Pubblica Amministrazione digitale. Commentario al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005", a cura di G. Cassano e C. Giurdanella, Milano, 2005.
[1] Cfr. Barilà, Caputo, La tutela della privacy nella pubblica amministrazione, Milano, 2000.
[2] Cfr. De Giorgi, Lisi, Guida al Codice della Privacy, Napoli, 2003, p. 48.
[3] Cfr. Castiglione, Accesso ai documenti amministrativi e tutela delle persone nel trattamento dei dati personali, in Cons. St., 1998, II, p. 1204; Simitis, Il contesto giuridico e politico della tutela della privacy, in Riv. crit. dir. priv., 1997, p. 579 ss.
[4] Sull’utilizzazione, poi, delle nuove tecnologie ITC per la realizzazione di un vero e proprio processo telematico anche nell’ambito della giustizia amministrativa, cfr. Giurdanella, Depositi “elettronici” al Tar Catania: spunti per un processo amministrativo telematico, su Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).
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