AvvocatiAmministrativisti.it

AvvocatiAmministrativisti.it

TAR Latina > Giurisprudenza > Giustizia amministrativa
 

  • Sentenza 1° febbraio 2008 n. 84 [FP]
    Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, deve tenersi presente che la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso in cui tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse; di diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
     
  • Sentenza 9 gennaio 2008 n. 18 [AA]
    E' inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato ove l'atto di diffida e messa in mora, che ne è presupposto essenziale, sia privo della sottoscrizione della parte istante e quindi inidoneo ad indirizzare, in vista dell'esecuzione spontanea del giudicato, il rapporto sostanziale fra chi ha visto le sue ragioni riconosciute in giudizio e l'Amministrazione soccombente: la natura "sostanziale" dell'atto impone la sua sottoscrizione da parte dell'istante, mentre il difensore può solo aggiungere la sua firma ovvero sottoscrivere da solo la diffida esclusivamente sulla base di procura speciale conferita dall'interessato, la cui firma non può essere autenticata dal difensore essendo atto estraneo al processo.
     
  • Sentenza 29 novembre 2007 n. 1450 [AA]
    In applicazione della Direttiva 89/665/CEE (cd. Direttiva Ricorsi) è legittimato ad impugnare a titolo individuale l'aggiudicazione di un appalto anche uno solo dei componenti un’associazione temporanea priva di personalità giuridica, che ha partecipato in quanto tale ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto in violazione di regole dell’evidenza pubblica poste a tutela della concorrenza..
     
  • Adunanza Plenaria 22 ottobre 2007 n. 12 [AA]
    1) I “comportamenti” che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva sono solo quelli che, tenuto conto dei riferimenti  formali e fattuali di ogni concreta fattispecie, non risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere: di converso, è sufficiente ad affermare la giurisdizione amministrativa l’oggettivo - e non meramente intenzionale - svolgersi di un’attività amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente riconosciuto alla pubblica amministrazione o ai soggetti equiparati.
    2) La necessità di osservare la cd. “pregiudiziale amministrativa”, implicante il previo annullamento dell’atto al fine dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno, discende dal rapporto di consequenzialità che lega l’azione impugnatoria (finalizzata alla demolizione del provvedimento) all’azione risarcitoria (di riparazione degli effetti lesivi).
    3) L’illegittimità dell’esercizio del potere comporta sempre, nel caso di lesione di interessi e, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, anche nel caso di lesioni di diritti soggettivi, la configurabilità della sola giurisdizione amministrativa, sia che la domanda risarcitoria venga proposta congiuntamente a quella demolitoria, sia che venga proposta autonomamente: appartiene pertanto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda avente a oggetto il risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, attesi la permanente efficacia degli atti presupposti al decreto di espropriazione dichiarato illegittimo e la riconducibilità dell’attività amministrativa all’esercizio di un pubblico potere autoritativo.
     
  • Sentenza 1° agosto 2007 n. 565
    L’esecuzione del giudicato concorre alla realizzazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 24 e 113 Cost., anche nei confronti della pubblica amministrazione, con la conseguenza che l’Azienda Unità Sanitaria Locale non può opporre, quale preteso impedimento a pagare, la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 149/2007 (di ratifica dell’accordo, con i ministeri competenti, relativo al piano di rientro del disavanzo sanitario) secondo cui sarebbe “tassativamente escluso l’utilizzo di risorse correnti per la copertura dei debiti pregressi, compreso l’anno 2006”. [AA]
     
  • Sentenza 31 luglio 2007 n. 558
    Il ricorso cosiddetto “esplorativo”, ossia proposto sotanzialmente al buio ed unicamente mirante a sollecitare accertamenti da parte del collegio giudicante, confidando nella emersione ex post della ipotizzata illegittimità, è inammissibile ove si limiti ad adombrare un presunto conflitto d’interessi in capo ad alcuni amministratori senza che siano indicate tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio effettivamente sussista.[AA]
     
  • Sentenza 18 maggio 2007 n. 379 [FR]
    Contrariamente a quanto sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 13660 del 2006) e come si desume anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la domanda di risarcimento dei danni causati dalla lesione di interessi legittimi non può essere proposta in via autonoma dinanzi al giudice amministrativo, richiedendo sempre e comunque che sia stata preventivamente instaurata l’azione di annullamento dell’atto lesivo; ove ciò non avvenisse, la domanda risarcitoria, piuttosto che dichiarata inammissibile, dovrebbe essere respinta nel merito sia perché troverebbe applicazione l’art. 1227 c.c.  sia perché difetterebbe l’elemento essenziale del danno ingiusto, essendo in tal modo precluso l’accertamento della  antigiuridicità della condotta amministrativa che è sempre caratterizzata comunque  dalla presunzione di legittimità.
     
  • Sentenza 1 dicembre 2006 n. 39 (depositata il 17 gennaio 2007) [FR]
    La disposizione di cui all'art. 21-octies L. n. 241 del 1990, essendo norma processuale sull'azione di annullamento è applicabile anche ai procedimenti precedenti l'entrata in vigore della riforma di cui alla L. n. 15 del 2005.
    La previsione di cui all'art. 21-octies, comma 1, L. n. 241 del 1990, che annovera tra le possibili cause di annullabilità il vizio di incompetenza, non esclude l'applicabilità del secondo comma, primo periodo, in base al quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; pertanto, la violazione delle norme sulla competenza, in quanto "norme sul procedimento", legittima l'annullamento dell'atto vincolato e la conseguente rimessione dell'affare all'autorità competente, ex art. 26 comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, solo ove sia palese che il suo contenuto dispositivo avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
     
  • Sentenza 9 giugno 2006 n. 449 (pubblicata l’ 11 luglio 2006 ) [AA]
    In una controversia in materia di appalti di lavori pubblici, il ricorso incidentale deve essere delibato con priorità logica rispetto al ricorso introduttivo laddove abbia ad oggetto atti della procedura di gara anteriori a quelli della fase di valutazione delle offerte, poichè, ove fosse ritenuta la sussistenza di vizi genetici del procedimento con esso sollevati, verrebbe meno l'interesse ad agire del ricorrente principale che non abbia proposto censure il cui accoglimento sia suscettibile di determinare la rinnovazione della gara.
     
  • Ordinanza 23 settembre 2005 n. 613 (depositata il 24 settembre 2005) [AA]
    Esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo - e rientra in quella dell’A.G.O. - la controversia con cui il Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale impugna il provvedimento dichiarativo della sua decadenza dall’incarico, emanato ai sensi dell’art. 55 della Statuto della Regione Lazio e della Legge Regionale del Lazio 17 febbraio 2005 n. 9, atteso che non viene in esame la legittimità dell’esercizio di una potestà pubblica, bensì la verificazione di un fatto estintivo di diritti nascenti da contratto di prestazione d’opera.
    (Se segnala nel giudizio di appello avverso questa ordinanza è stata emanata la ordinanza del
    Cons. Stato, Sez.V, n. 5837/05 e successivamente la sentenza Corte Cost. 104/2007 di accoglimento della questione di legittimità costituzionale ivi sollevata).
     
  • Sentenza 8 luglio 2005 n. 634 (depositata il 26 luglio 2005) [AA]
    In forza delle sentenze della Corte Costituzionale 6.7.2004 n. 204 e 28.7.2004 n. 281, sono sottratti alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed appartengono invece a quella del Giudice Ordinario le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva e da occupazione usurpativa, trattandosi di fattispecie da annoverare tra i “comportamenti” della P.A. non pertinenti a diritti patrimoniali conseguenziali all’annullamento di atti amministrativi nè a situazioni in cui di esercizio, neppure mediato, alcun pubblico potere.
     
  • Sentenza 29 aprile 2005 n. 413 (depositata il 16 maggio 2005) [AA]
    1) L
    a pronuncia di perenzione di un ricorso non costituisce una decisione di merito, bensì un provvedimento estintivo del giudizio che incide soltanto sul rapporto processuale tra le parti in causa: ne consegue che, non costituendo essa giudicato sostanziale, di per sè sola non impedisce la delibazione di un altro ricorso con cui sia stato impugnato il medesimo provvedimento, non potendosi fare meccanica applicazione del principio del ne bis in idem.
    2) Nel pronunciare sul risarcimento del danno in forma specifica, il Giudice Amministrativo non può limitarsi a conoscere incidenter tantum e senza efficacia di giudicato della illegittimità dell’azione della pubblica amministrazione, ossia limitandosi a disapplicare l’atto (non normativo) impugnato, ma deve previamente esercitare la cognizione diretta prevista dal processo di annullamento.
     
  • Ordinanza 14 gennaio 2005 n. 1 (depositata il 17 gennaio 2005) [AA]
    L'effetto conformativo connesso al giudicato cosiddetto "cautelare" obbliga l'Amministrazione, nelle more del giudizio di merito, ad attenersi al pronunciamento giudiziale anche in via di autotutela, con la conseguenza che ogni comportamento elusivo dell’ordine del Giudice Amministrativo è assoggettato al giudizio di ottemperanza.
    Nel vigore di ordinanza che abbia sospeso l'efficacia di una autorizzazione commerciale per illegittimità derivata da vizi del presupposto provvedimento edilizio-urbanistico, costituisce comportamento elusivo del giudicato cautelare il rilascio allo stesso soggetto di altre autorizzazioni commerciali destinate a tenere luogo di quella sospesa, e ciò nonostante quella originaria sia stata rinunciata in corso di causa e quelle successive non siano state ancora impugnate.
     
  • Ordinanza 3 dicembre 2004 n. 852 (depositata il 10 dicembre 2004) [AT]
    Nelle materie in cui è riconosciuta al giudice amministrativo la sola giurisdizione di legittimità, la parziale mancata esecuzione di un provvedimento amministrativo efficace, non traducendosi in un danno da provvedimento bensì in un danno da comportamento omissivo, impedisce la cognizione di una eventuale azione di risarcimento danni e rende inammissibile l'istanza ex art. 696 c.p.c. di accertamento tecnico preventivo proposta.
     
  • Sentenza 9 luglio 2004 n. 692 (depositata il 1° settembre 2004) [AA]
    In base al nuovo testo dell'art. 34 D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come modificato dall'art. 7 L. 21 luglio 2000 n. 205 e nella formulazione derivante dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia in cui, pur essendo richiesta tutela per una posizione di diritto quale configurata in atti di natura privatistica, s'imponga comunque la verifica della legittimità di atti espressione di un potere pubblicistico comunque connessi ad un'ipotesi di giurisdizione esclusiva nella quale, per effetto dell’art. 103, comma 3 della Costituzione, “la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi.
     
  • Ordinanza istruttoria 16 luglio 2004 n. 517 (depositata il 16 luglio 2004) [AA]
    [con commento di Armando Argano]
    In fattispecie di impugnazione del permesso di costruire, ulteriori chiarificazioni sulla documentazione prodotta dalle parti in rapporto ai motivi di doglianza proposti con il ricorso, possono essere ricercate, ai sensi degli artt. 118 e 259 c.p.c., mediante l’ispezione diretta dei luoghi da parte del Collegio, con l’assistenza di un consulente tecnico.
     
  • Sentenza 9 luglio 2004 n. 645 (depositata il 20 luglio 2004) [AA]
    Alla luce della correzione apportata all’art. 33 d.lgs. n. 80/98 dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario - e non più in quella del Giudice amministrativo - la controversia tra due Comuni relativa l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di affidamento di pubblico servizio.
     
  • Sentenza 20-25 febbraio 2004 n. 87(depositata il 26 febbraio 2004) [AA]
    Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo, pur in presenza di clausola arbitrale, quante volte la P.A. estrometta dal servizio la concessionaria mediante esercizio del proprio potere autoritativo, di tal che gli effetti di tale esercizio sul contratto costituiscono conseguenza del provvedimento e non causa giuridica di esso.