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TAR Latina > Giurisprudenza > Ordinanza 852/2004
 

Comportamenti della P.A. e comportamenti "pregiudizievoli" della P.A.

Con l'ordinanza cautelare n. 354/2004 dello scorso 10 dicembre, il TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, interviene in una spinosa questione: quella della esatta ripartizione della giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice civile, nella quale si erano registrate, negli ultimi periodi profonde e significative incertezze giurisprudenziali (cfr.: Trib. Napoli, Sez. I, 21/11/1999 n. 1347; TAR Campania, Napoli, sez. V, 22/12/1999 n. 3271; Trib. Palermo, sez. I, 06/05/1999; TAR Toscana, 15/05/2000 n. 888; TAR Sicilia, sez. I, 28/04/2000 n. 701; in senso contrario: Consiglio di Stato, sez. IV, 09/07/2002 n. 3819; TAR Napoli, srz. V, 09/12/2002; TAR Lazio, sez. II bis, 02/07/2002 n. 6077).
In particolare, con il pronunciamento in esame, il TAR Latina applica l'orientamento decisamente prevalente in dottrina, e recepito dalla giurisprudenza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204, in base al quale nell'ipotesi in cui il Giudice Amministrativo abbia una giurisdizione  di sola "legittimità" esulano dalla medesima i c.d. "comportamenti" della pubblica amministrazione.
La parziale mancata esecuzione di un provvedimento amministrativo efficace, per il quale sia riconosciuta all'A.G.A. la sola giurisdizione di legittimità, infatti, ad avviso del citato TAR, non traducendosi in un danno da provvedimento bensì in un danno da comportamento omissivo, impedisce la cognizione di una eventuale azione di risarcimento danni, in guisa da rendere inammissibile l'istanza ex art. 696 c.p.c. di accertamento tecnico preventivo proposta.

(Antonio Toscano - 20 gennaio 2005)


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

composto dai Magistrati:
- Dott. Franco BIANCHI - Presidente
- Dott. Elia ORCIUOLO - Componente
- Dott. Santino SCUDELLER - Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sulla istanza di accertamento tecnico preventivo avanzata dalla Società A.M. S.a.s. di C.M. & C. con sede in Sezze, in persona del socio accomandatario M.C., difesa e rappresentata dall'Avv. G.M., con domicilio in Latina, Via L. Farini n. 4, istanza avanzata nell'ambito del ricorso n. 354 del 2004 proposto dalla stessa Società contro il Comune di Sezze.

Vista l'istanza;
visti gli atti tutti di causa.
Relatore il Consigliere Dott. Elia Orciuolo.
Uditi, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2004, l'Avv. G.M. per l'istante, l'Avv. A.Z.D. per il Comune di Sezze.

Ritenuto e considerato quanto segue.

IN FATTO:

Con istanza notificata il 9/11 novembre 2004, depositata il successivo 12 novembre, la Società A.M. S.a.s. (di seguito: Società) ha premesso:
- di gestire un esercizio di vendita di media struttura per prodotti alimentari e non alimentari nel centro storico di Sezze, Piazza (.....), su una superficie di mq 700 articolata in due piani;
- che le esigenze di approvvigionamento impongono regolari scarichi  con automezzi di massa superiore ai 35 quintali;
- che tali operazioni possono avvenire soltanto in prossimità del punto vendita, stante il particolare andamento altimetrico del centro storico di Sezze;
- che il comune, con deliberazione n. 240 GM del 18 dicembre 2003, ha istituito un'isola pedonale in Piazza (.....) e il divieto di transito all'interno del centro storico per i mezzi con massa superiore a 35 quintali;
- che con ordinanza 206 del 23 dicembre 2003 il responsabile del servizio di polizia municipale ha, conseguentemente, istituito la predetta area pedonale delimitata con dissuasori, ha vietato il transito nel centro storico per i mezzi aventi massa superiore a 35 quintali ed ha istituito la zona di carico e scarico in due stalli di sosta in Largo Bruno Buozzi;
- che essa Società ha proposto ricorso (n. 354 del 2004) a questo TAR LT chiedendo l'annullamento dei predetti atti, previa sospensione;
- che la domanda cautelare è stata respinta (con ordinanza n. 299 del 24 aprile 2004) osservandosi che le esigenze di pubblico interessi commerciali della ricorrente, interessi comunque suscettibili di soddisfacimento con idonea organizzazione per l'approvvigionamento dei prodotti (tale ordinanza è risultata confermata dal Consiglio di Stato in sede di Appello; ord. n. 3732 del 30 luglio 2004);
- che gli stalli di sosta, istituiti in Largo Bruno Buozzi, non sono mai stati attrezzati e che il sito di ubicazione è occupato per i lavori in corso;
- che ciò comporta la impossibilità per esse società di approvvigionarsi delle merci utilizzando gli stalli indicati nella ordinanza della polizia municipale, con conseguente danno riconducibile alla mancata esecuzione di un provvedimento da parte della stessa Amministrazione che lo ha emesso;
- che essa Società intende chiedere tale risarcimento;
- che, a tal fine, si rende necessario disporre un accertamento tecnico preventivo sullo stato dei luoghi, questo essendo suscettibile di alterazione e pertanto inidoneo, in futuro, a consentire la corretta valutazione dei fatti genetici del danno degli autori e dell'epoca del comportamento dannoso e di quanto altro.

Tanto premesso, la Società ha chiesto che, ai sensi dell'art. 696 cpc, venga disposto il suddetto accertamento tecnico preventivo, dandosi incarico a un consulente, fissandosi i quesiti, disponendosi per il giuramento del consulente ed emettendosi  gli altri occorrenti provvedimenti.

Nella camera di consiglio del 3 dicembre 2004, fissata per la trattazione dell'istanza, il Comune di Sezze ha depositato la nota n. 26156 Del 26 novembre 2004 del proprio settore tecnico, con la quale si precisa che l'area adiacente all'immobile Museo Antiquarium Comunale, adibita a parcheggio, è, allo stato, parte integrante del cantiere relativo ai lavori di Restauro Antiquarium Comunale, e che la fine dei lavori è prevista per il 31 Gennaio 2005; tale area sarebbe, come precisato verbis, quella prevista per gli stalli di sosta.
Indi, nella stessa camera di consiglio, previa discussione, l'istanza è stata ritenuta per la decisione.

IN DIRITTO:

L'istanza è inammissibile.
Giusta i principi, l'istanza di accertamento tecnico preventivo, di cui all'art. 696 del codice di procedura civile, va proposta al giudice competente per la causa di merito (cfr. Cass. 21 maggio 1975, n.1997).
Nella fattispecie, il danno di cui la Società intende chiedere il risarcimento non si presenta riconducibile, allo stato, agli atti impugnati con il ricorso nell'ambito del quale è stata proposta l'istanza in questione; tali atti, invero, non risultano riconosciuti, al momento, illegittimi, essendo stata la domanda cautelare respinta sia in primo che in secondo grado, per cui non può parlarsi di danno giuridicamente rilevante connesso a detti atti; è principio infatti che la domanda di risarcimento di un danno che si assuma derivante da un provvedimento amministrativo è ammissibile a condizione che sia impugnato tale provvedimento e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento (cfr. Cons. Stato, AP, 26 marzo 2003 n. 4).

Il danno invece, tenuto conto di quanto dall'istante dedotto, si presenta riconducibile, impregiudicata ogni questione sulla rilevanza di esso al fine di un risarcimento da parte del Comune, alla parziale mancata esecuzione di un provvedimento amministrativo, allo stato efficace (cfr. pag. 4, n. 10, della istanza).
Non tratterebbesi, cioè, di danno da provvedimento, bensì di danno da comportamento omissivo.
Ma, in ordine ai comportamenti che non rientrano in materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sempre che l'attribuzione di queste materie comprenda anche i comportamenti, non sussiste la giurisdizione dello stesso giudice.
E, nel caso, trattandosi della stessa omessa esecuzione di atti in tema di disciplina della circolazione stradale, non viene in questione una materia di giurisdizione esclusiva.

Pertanto, non spettando al giudice amministrativo conoscere di una eventuale azione di risarcimento danni che potesse intentare la Società nei  confronti del Comune di Sezze per mancata messa a disposizione degli stalli di sosta in questione, non sussiste neanche giurisdizione dello stesso giudice per disporre accertamento tecnico preventivo, ciò spettando, invece, al  giudice ordinario, che dovrebbe essere adìto per ottenere, sempre che ne siano riconoscibili i presupposti, un risarcimento del genere.
L'istanza va conclusivamente dichiarata inammissibile.
Quanto alle spese, si ravvisa la sussistenza di motivi per disporne fra le parti la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'istanza in epigrafe, proposta dalla Società A.M. S.a.s.;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2004.

Il Consigliere Estensore
(Dott. Elia Orciuolo)
Il Presidente
(Dott. Franco Bianchi)