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TAR Latina > Giurisprudenza > Ordinanza 1/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA
composto dai Magistrati: - Dott. Franco BIANCHI - Presidente - Dott. Elia ORCIUOLO - Consigliere Relatore - Dott. Santino SCUDELLER - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2005;
Visto l’ultimo comma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge del 21 luglio 2000 n. 205;
Visto il ricorso n. 1114/2003 proposto dalla Società T.L.F., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti P.S.R. e P.D.R. e con gli stessi elettivamente domiciliata in Latina, Via F. Filzi, n. 25, presso lo studio dell’avv. G.R.;
contro
- il Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti C.M. e F.P.C., con i quali è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale in Latina, via Farini, n. 2;
e nei confronti
- del Consorzio D.F. s.r.l., in persona del legale raprresentante p.t., - della Società N.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante, - della Società L. s.r.l., in persona del legale rapprentante p.t., - della Società S. s.r.l., in persona del legale rapprentante p.t., tutte rapprentate e difese dagli avv.ti M.M. e F.T., ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Latina, via Pio VI, n. 36;
per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,
della autorizzazione n. 21 del 31 luglio 2003 di attività commerciale rilasciata alla Società N.R. s.r.l.;
visti gli atti e documenti depositati col ricorso; vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dall Società ricorrente; vista l’ordinanza n. 755/2004 del 25 ottobre 2004; vista l’ordinanza istruttoria n. 781/2004 del 9 novembre 2004 e i relativi adempimenti; vista l’istanza di esecuzione dell’ordinanza n. 755/2004, notificata il 27 e 28 dicembre 2004 e depositata il 30 successivo, presentata dalla Soc. T.L.F.; vista l’istanza di revoca dell’ordinanza n. 755/2004, notificata il 30 dicembre 2004 e depositata in pari data dalle Società controinteressate; visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
udita la relazione del Consigliere Dott. Santino Scudeller e uditi, altresì gli avv.ti P.D.R., C.M., F.P.C., M.M. ed A.T. con delega dell’avv. F.T.;
vista la precedente ordinanza n. 755 in data 25/10/2004 con la quale la Sezione ha accolto la domanda cautelare, proposta dalla T.L.F. s.r.l., riferita all’autorizzazione commerciale n. 21 del 31/07/2003 rilasciata alla N.R. s.r.l.;
considerato che il giudicato cautelare, reso nella specie con la predetta ordinanza, confermata in appello dal Consiglio di Stato fonda la sua portata prescrittiva su un vizio di illegittimità derivata, riscontrato a carico della impugnata autorizzazione commerciale e connesso a specifici profili di illegittimità di tipo edilizio - urbanistico denunciati in ricorso, sussistendo nel contempo il periculum in mora;
ritenuto che lo stesso giudicato implica, “ex se”, nelle more del giudizio di merito una condotta conformativa dell’Amministrazione, anche in via di autotutela, che renda concrete ed effettive le statuizioni giudiziali ivi espresse nell’esercizio del dovere che grava sulla medesima Amministrazione di eseguire in via amministrativa i provvedimenti del Giudice, costituendo l’esecuzione giudiziale un rimedio eventuale, successivo, attivato da istanza di parte, in presenza di comportamenti omissivi dell’Amministrazione, di atti e provvedimenti elusivi e/o violativi del giudicato stesso;
considerato che: a - la T.L.F. s.r.l. ha proposto istanza di esecuzione della predetta ordinanza; b - la N.R. s.r.l. nel resistere alla predetta domanda, ha richiesto anche la revoca del citato provvedimento cautelare;
vista la documentazione prodotta in giudizio e per quel che concerne l’esame delle richiamate istanze, la dedotta rinuncia da parte della N.R. s.r.l. alla autorizzazione commerciale 21/2003, i provvedimenti sanzionatori adottati ed i successivi atti costitutivi di rapporti tra privati (affitto azienda) presupposti per la presentazione di ulteriori istanze;
considerato che sussistano elementi per l’accoglimento della istanza di esecuzione: a - rilevando la circostanza per la quale, i successivi provvedimenti autorizzativi sono stati adottati nella vigenza della preesistente ordinanza cautelare; b - in quanto appare indiscutibile, per l’aspetto oggettivo (luogo e tipo di attività esercitata), il collegamento tra il precedente provvedimento - sospeso dalla Sezione - e le successive autorizzazioni commerciali;
considerato che dai richiamati elementi di fatto si evince, proprio in ragione del detto collegamento, l’esistenza di un modus operandi et procedendi elusivo del disposto dell’ordinanza in esecuzione;
considerato che, allo stato non possono ritenersi sussistenti esigenze di tutela dell’integrità del contraddittorio, rilevando sotto tale aspetto la circostanza per la quale gli affittuari di azienda subentrano nel rapporto per come conformato da precedenti provvedimenti giurisdizionali;
considerato alla luce delle esposte indicazioni, non si ravvisa la sussistenza di validi presupposti per l’accoglimento della istanza di revoca della ordinanza cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina -, accoglie la proposta domanda di esecuzione della ordinanza n. 755 del 25.10.2004, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, e per l’effetto, ordina al Comune di Latina di adottare ogni iniziativa conformativa atta alla tempestiva esecuzione della stessa;
respinge l’istanza di revoca della medesima ordinanza cautelare proposta dalla N.R. s.r.l.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Latina, 14 gennaio 2005
Il Consigliere Estensore (Dott. Santino Scudeller)
Il Presidente (Dott. Franco Bianchi)
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