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TAR Latina > Giurisprudenza > Ordinanza 613/2005
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

composto dai Magistrati:
- Dott. Franco BIANCHI - Presidente
- Dott. Santino SCUDELLER - Consigliere
- Dott. Davide SORICELLI - Primo Referendario Relatore

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2005;
Visto l’ultimo comma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’3 della legge del 21 luglio 2000 n. 205;

Visto il ricorso n. 699 del 2005, proposto dal signor B.B., rappresentato e difeso dagli avv.ti J.Q. e A.Z.D., con i quali si domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti G.T. e F.V., con i quali si domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione;

e nei confronti

del signor E.P., rappresentato e difeso dall’avv. C.D.S., presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Latina, Viale dello Statuto, n. 24,

per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,

del provvedimento prot. n. 98435 del 3 agosto 2005 con cui è stata comunicata la decadenza dalla carica di Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina;

Visti gli atti e i documenti depositati col ricorso;
Visto il decreto Presidenziale n. 569/2005 del 13 agosto 2005 con il quale è stata accolta l’istanza cautelare provvisoria;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Udita la relazione del Primo Referendario Dott. Davide Soricelli e uditi altresì gli avv.ti A.Z.D., J.Q., F.V., G.T. e C.D.S.

Considerato che il ricorrente impugna la nota regionale con la quale gli è stata comunicata la decadenza dalla dalla carica di direttore generale dell’Azienda AUSL di Latina e tutti gli atti che hanno comportato la nomina del nuovo direttore generale;

Vista la costituzione in giudizio della Regione Lazio che in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione;

Considerato che l’eccezione così formulata presenta profili di fondatezza in quanto la giurisdizione del giudice amministrativo è stata affermata solo nei casi di annullamento di ufficio dell’atto di nomina o di mancata conferma ad esito dei risultati conseguiti, rilevando in entrambe tali ipotesi l’esercizio di attività discrezionale ed il collegamento, ad essa, di una posizione di interesse legittimo (CS V - 5746 - 3.10.2003; SS.UU. 6854 - 6.5.2003);

Considerato che la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata in relazione al caso di decadenza per specifiche inadempienze, incidendo il provvedimento su una posizione di diritto soggettivo (SS.UU. 6854 - 6.5.2003);

Considerato che nell’ipotesi in esame, avendo il ricorso ad oggetto la questione della applicabilità degli artt. 55 dello Statuto regionale e 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 - che prevedono la automatica decadenza dei “vertici” degli organi “dipendenti” della regione - non si controverte della legittimità o meno dell’esercizio di una potestà pubblica ma della verificazione o meno di un fatto estintivo dei diritti nascenti dal contratto di prestazione d’opera stipulato dal ricorrente, con la conseguenza che la causa non è riconducibile alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ma a quella dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria coinvolgendo il diritto alla prosecuzione del rapporto che si fonda su un contratto ancora in essere al momento della comunicazione 3 agosto 2005;

Considerato che pertanto, non sussistono i presupposti per accordare la richiesta tutela cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina - respinge la proposta domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Latina, 23 settembre 2005

Franco Bianchi - Presidente

Davide Soricelli - Primo Referendario Est.