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Osservazioni “a caldo” sulla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204.
I diritti di credito in materia di servizi pubblici ritornano al giudice ordinario?

di Fabio Raponi
(Avvocato in Latina)


Pare ormai esser diventata una consuetudine quella del verificarsi in piena estate di importanti avvenimenti per la giustizia amministrativa, quasi si volesse concedere agli operatori e cultori della materia il tempo per studiarne ed assimilarne gli effetti durante il periodo di ferie.
Ricordiamo tutti l’estate del 1999, quando suscitò scalpore la sentenza n. 500 del 22 luglio 1999 con la quale le Sezioni unite della Corte di Cassazione, per la prima volta, dichiararono in modo espresso  la risarcibilità dell’interesse legittimo.
Per non parlare dell’estate del 2000, passata dagli operatori a valutare gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità, per eccesso di delega, degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 da parte dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 292 del 17 luglio 2000, e della “sanatoria legislativa” effettuata con l’emanazione in tempi “record” della L. 21 luglio 2000 n. 205.

Ma passiamo ad occuparci della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004 - destinata sicuramente a ricordare, per parecchi anni a venire, l’estate 2004 – concentrando l’analisi (ovviamente senza alcuna pretesa di esaustività) sulla specifica questione - dal taglio soprattutto pratico - racchiusa nell’interrogativo in epigrafe e auspicando, in tal modo, di stimolare fra gli esperti della materia un dibattito costruttivo sull’argomento.

Partiamo innanzitutto dal fatto, per capire quale tipo di controversia ha originato la rimessione alla Corte con riferimento alla materia dei servizi pubblici  e, conseguentemente, per meglio comprendere la motivazione della sentenza.

Una casa di cura privata (mal individuando l’ordine giurisdizionale competente) conviene dinanzi al Tribunale di Roma - con atto di citazione notificato il 10 agosto 2000 (proprio il giorno dell’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000) – l’Azienda Usl Rm/E al fine vederla condannare al pagamento di somme dovute all’attrice stessa per prestazioni di ricovero svolte nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

Trattasi, dunque, della classica ipotesi di controversia pacificamente devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 33, d.lgs. n. 80/98 (come modificato dalla L. n. 205 del 2000), ed in particolare dalla lett. e) del comma 2, contemplante in  tale giurisdizione esclusiva anche le controversie di natura patrimoniale afferenti i servizi pubblici, compreso il Servizio sanitario nazionale.

Va comunque ricordato che, anche prima dell’entrata in vigore della norma menzionata, le controversie inerenti il rapporto fra casa di cura privata ed USL rientravano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo tale rapporto qualificato dalla prevalente giurisprudenza come concessione di pubblico servizio, e quindi ricadente nella previsione dell’art. 5, L. n. 1034 del 1971.
Quest’ultimo articolo, al secondo comma, faceva però salva in tale materia la giurisdizione del giudice ordinario  per le controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, con la conseguenza che le pretese patrimoniali del concessionario, del tipo di quelle prima indicate, dovevano essere fatte valere davanti al giudice ordinario, mediante le tipiche azioni processualcivilistiche.

Peraltro, con la riforma del d.lgs. n. 80/98 - coerentemente con l’estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici anche alle questioni patrimoniali - la materia dei servizi pubblici è stata espunta dal testo dell’originario art. 5, cit., del quale è stato ridotto l’ambito oggettivo di applicazione, ivi compresa la clausola di riserva al G.O., alla sola concessione di beni pubblici.

Pertanto, dall’entrata in vigore dell’art. 33 d.lgs. n. 80/98, il giudice amministrativo ha cominciato ad occuparsi anche delle questioni meramente patrimoniali insorte fra il gestore del pubblico servizio e l'amministrazione, in tal modo procedendo ad accertare la sussistenza dei diritti di credito rivendicati, e avvalendosi successivamente anche del nuovo potere monitorio conferitogli dall’art. 8 della l. 205 mediante il richiamo alle disposizioni contenute nel capo I del titolo I del libro IV del c.p.c.

E’ per questo che il Tribunale di Roma, consapevole del proprio difetto di giurisdizione nella materia de qua, ma - di contro - ritenendo incostituzionale la norma che ha devoluto la stessa al giudice amministrativo, con ordinanza del 31 luglio 2002 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, commi 1 e 2, lettere b) ed e), come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui devolve, appunto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi «tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi» e, in particolare, le controversie «riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale», per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione.

La rilevanza della questione è evidente, atteso che il dettato dell’art. 33, cit., sottrarrebbe al Tribunale civile la giurisdizione nella controversia sottoposta al suo esame, in favore del giudice amministrativo, mentre l’accoglimento della q.l.c. gliela restituirebbe.
La fondatezza della questione viene argomentata sotto diversi profili, fra i quali quello ritenuto dalla Corte più importante è la violazione dell’art. 103 della Costituzione.

In particolare, il Giudice delle leggi condivide appieno la prospettazione del giudice rimettente in base alla quale l’art. 103 Cost. non consente al legislatore di devolvere alla giurisdizione esclusiva del GA interi “blocchi di materie” di rilevante interesse pubblico, ma solamente materie "particolari", nelle quali la pubblica amministrazione agisce comunque prevalentemente in via autoritativa e solo eventualmente in via negoziale; vale a dire, materie nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione può investire "anche" diritti soggettivi, ma deve riguardare sempre e comunque in modo preminente interessi legittimi.

Viene conseguentemente dichiarata, per intero, l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 33, cit., contenente la nota esemplificazione delle ipotesi di servizi pubblici devolute al giudice amministrativo, nonché, parzialmente, del comma 1, sul quale, facendo sapiente uso del proprio potere manipolativo, la Corte interviene sia in termini riduttivi, eliminando l’aggettivo indefinito “tutte”, riferito alle controversie devolute al giudice amministrativo, sia in termini additivi, in particolare, reintroducendo in modo espresso, fra l’elenco di tali controversie, quelle relative alle “concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, in tal modo ripristinando di fatto la norma già contenuta nell’art. 5, l. T.A.R. prima della menzionata modifica da parte del d.lgs. n. 80/98.

Per rendersi conto con chiarezza delle modifiche apportate, si riporta quello che dovrebbe essere il nuovo testo dell’art. 33 in seguito alla  riformulazione operata dalla pronuncia in rassegna:
<< Art. 33, d.lg. n. 80 del 1998.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. dichiarato incostituzionale.
3. All’articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole “o di servizi”.>>

Con riferimento a quest’ultimo terzo comma – com’è noto, modificato dall’art. 33, comma 3, del d.lgs. 80/98 al fine di devolvere al giudice amministrativo anche le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi in materia di concessioni di pubblici servizi (che il secondo comma dell’art. 5, legge T.A.R. conferiva invece al giudice ordinario) - appare evidente l’incoerenza del suo mantenimento, avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 33, comma 1, che ristabilisce invece la giurisdizione del g.o. nella materia delle indennità, canoni ed altri corrispettivi inerenti le concessioni di pubblici servizi.

Il mancato intervento della Corte sul terzo comma dell’art. 33, d.lgs. n. 80/98 - peraltro tacitamente abrogato in base al criterio cronologico – la cui eliminazione sarebbe stata richiesta da esigenze di coerenza normativa, si spiega forse con l’osservazione che esso non ha costituito oggetto dell’ordinanza di rimessione (anche se probabilmente la Corte avrebbe comunque potuto far uso del suo potere di estendere la pronuncia di incostituzionalità anche ad altre norme collegate a quelle espressamente censurate).

In ogni modo, certo è che la norma contenuta nel vecchio art. 5, l. T.A.R., che escludeva espressamente dalla giurisdizione esclusiva del G.A., per devolverle al G.O., le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi in materia di concessioni di pubblici servizi, è di fatto tornata in vigore.
Ciò sta a significare che, dal giorno  successivo alla pubblicazione della sentenza n. 204/04 sulla Gazzetta Ufficiale (ex art. 136 Cost.), il giudice amministrativo - anche nei giudizi attualmente pendenti, non trovando applicazione il principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale - non è più competente a decidere delle questioni meramente patrimoniali, involgenti in via principale diritti di credito, fra concessionario del servizio e amministrazione, né potrà più emettere decreti ingiuntivi in tali materie, non potendosi negare che nel termine “corrispettivi” rientrino tutti i diritti di credito.

La competenza in tali materie torna, quindi, nuovamente al giudice ordinario, con tutti i risvolti che tale novità comporta sul piano pratico.
Ci stiamo riferendo, ad esempio, anche a tutte le questioni meramente patrimoniali vertenti fra casa di cura privata, concessionaria del servizio sanitario, e ASL, essendo ormai pacifico in giurisprudenza che il rapporto di accreditamento costituisce fattispecie del  tutto analoga alla concessione di un pubblico servizio (Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2002 n. 1362) atteso che “anche in seguito al passaggio  dei rapporti tra istituzioni  sanitarie private e S.s.n. dal sistema della convenzione a quello cosiddetto dell'accreditamento (attuato dal d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502), non è venuta meno la qualificabilità degli stessi rapporti come concessori, salva la particolarità rappresentata dalla  loro natura di concessioni ex lege di attività di servizio pubblico” (ex multis, Cass. civ., Sez. Un., 25 giugno 2002, ord. n. 9284).

Lo stesso dovrebbe dirsi con riferimento alle questioni patrimoniali tout court tra farmacista convenzionato e ASL in ordine al corrispettivo  dei medicinali forniti agli utenti del S.s.n., a meno che non si voglia escludere che il rapporto instaurato fra i due sia equiparabile alla concessione.

Un’interpretazione letterale del dispositivo della sentenza n. 204 del 2004 potrebbe, infatti, far nascere qualche dubbio sull’ambito oggettivo dell’esclusione dei diritti di credito dalla giurisdizione del GA.
Non è chiaro, invero, se la Consulta abbia voluto limitare tale esclusione alla sola materia delle “concessioni” di pubblico servizio, ovvero abbia voluto riferirla a tutte le ipotesi in cui viene, comunque, in rilievo, un servizio pubblico.

Infatti, nel nuovo primo comma 1 dell’art. 33, come riformulato dalla Consulta, l’esclusione dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – e la conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - delle controversie in materia di pubblici servizi concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi sembrerebbe, in base ad una lettura testuale della norma, essere espressamente affermata soltanto per le concessioni di pubblici servizi; ciò in quanto il periodo incidentale “escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” è inserito soltanto dopo la locuzione “relative a concessioni di pubblici servizi” e non, invece, prima di tutto l’elenco specifico delle materie che la Corte ritiene costituzionalmente attribuibili al giudice amministrativo, come sarebbe stato invece necessario se si fosse voluto estendere tale esclusione a tutte le ipotesi ivi indicate.
La nuova formulazione della norma, dunque, interpretata in senso letterale, potrebbe indurre qualcuno a ritenere che detta tale esclusione vada riferita alle sole concessioni di servizio pubblico.

Stando così le cose, diverrebbe pertanto necessario stabilire quando si sia, o meno, in presenza di una concessione di servizio pubblico, dato che dall’esposta interpretazione letterale si potrebbe ricavare la conclusione (indubbiamente illogica) che nel primo caso le questioni inerenti indennità canoni e corrispettivi dovrebbero essere portate davanti al GO, nel secondo caso davanti al GA.

Prendiamo, ad esempio, il servizio farmaceutico, il quale (unitamente alla materia dei trasporti e delle telecomunicazioni) sembrerebbe stato devoluto tout court al GA, senza esclusioni di sorta.
A tal proposito, si ricorda come fu proprio in tale specifica materia che si pronunciò l’Adunanza Plenaria del Consiglio Stato con l’importante ordinanza n. 1 del 30 marzo 2000, la quale, per concludere nel senso dell’attrazione nella giurisdizione del giudice amministrativo anche delle questioni inerenti i rapporti di credito nella materia del servizio farmaceutico, ritenne potersi prescindere dalla qualificazione formale dell’atto amministrativo disciplinante l'accesso alla relativa attività (ovvero, se rientrante nell'ambito dell'autorizzazione costitutiva o nell' ambito della concessione), a tal fine ritenendo rilevante unicamente la qualità (sostanziale) di ‘gestore’ del servizio pubblico, senz’altro da riconoscere al titolare di una farmacia, ai sensi dell’art. 33, d.lgs. n. 80 del 1998.

Nel dettaglio, vale la pena rammentare come la questione in esame era stata deferita alla Plenaria dalla Sez. V del Consiglio Stato, con l’ordinanza 9 novembre 1999 n. 2440, nella quale, oltre all’eccesso di delega, si prospettava ragionevolmente anche la stessa violazione dell’art. 103 Cost, ove si fosse interpretato il d.lgs. n. 80/98 nel senso di devolvere alla giurisdizione  del giudice amministrativo anche la pretesa  meramente patrimoniale collegata all'inadempimento  di un'obbligazione pecuniaria.
Ma la Plenaria superò tale dubbio ritenendo assente un preciso limite costituzionale (ex art. 103 Cost.) alla discrezionalità del legislatore nell’estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed inequivocabile la devoluzione allo stesso di tali controversie patrimoniali operata dall’art. 33, cit., ed in particolare dalle seguenti tre disposizioni:
- il comma 1, per il quale «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti … al servizio farmaceutico»;
- il comma 2, lettera b), che ha espressamente annoverato tra le «controversie in materia di pubblici servizi», di cui al comma 1, quelle «tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi»;
- il comma 2, lettera f), che si riferisce alle controversie «riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese … nell’ambito del Servizio sanitario nazionale».

Sennonché tali tre punti, dai quali il Supremo Consesso di Palazzo Spada ha inferito la giurisdizione del giudice amministrativo, sono stati tutti espunti dalla Consulta, ragion per cui, per ciò solo, dovrebbe ricavarsi – a contrario – che anche nella materia del servizio farmaceutico si sarebbe tornati alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di diritti di credito.

Ciò anche a prescindere dall’orientamento ormai consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale anche il rapporto intercorrente tra le Usl (e successivamente le Asl) e le farmacie per l'erogazione dell'assistenza sanitaria si inquadra nello schema della concessione di pubblico  servizio (ex multis, Cass., S.U., 14 marzo 2002, ord. n. 3791), con la conseguenza che, in base a tale dictum, le controversie aventi ad oggetto la pretesa del farmacista concessionario al pagamento  dei compensi dovutigli per il servizio svolto, costituenti appunto il “corrispettivo” dei medicinali forniti agli utenti del S.s.n., dovrebbero ritornare oggi, in seguito alla sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale, nella giurisdizione del giudice ordinario (come avveniva in forza dell’art. 5, comma 2 legge n. 1034 del 1971, prima della modifica operata dal d.lgs. n. 80/98).

Ma a ciò si arriverebbe, in ogni caso, anche interpretando il dispositivo della sentenza n. 204 del 2004, come doveroso, in combinato disposto con la motivazione, nella quale è inequivoca l’affermazione che la devoluzione delle controversie meramente patrimoniali al giudice amministrativo viola l’art. 103 Cost.

Da quanto sinora esposto, sembrerebbe, dunque, che i diritti di credito in materia di servizi pubblici ritornino nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ma ciò potrebbe non sempre avvenire.
Possono esservi infatti casi in cui oggetto principale della controversia sia la verifica dell'azione autoritativa della p.a. sull'intera economia del rapporto concessorio, ovvero la determinazione del contenuto della convenzione fra amministrazione concedente e concessionario del pubblico servizio, o di altri atti amministrativi a contenuto generale, rientranti pacificamente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nell’ambito di simili giudizi, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove venga in rilievo anche la domanda di pagamento dei corrispettivi in questione, quest’ultima è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto meramente accessoria rispetto alla prima (ex multis, Cass. civ., sez. un.,  29 aprile 2004 n. 8212; 10 gennaio 2003 n. 256; 25 giugno 2002, ord. n. 9284).
In tali ipotesi, però, strumento di tutela patrimoniale del credito non potrà certo più essere il procedimento per ingiunzione di cui al capo I titolo I del libro IV c.p.c., attivabile, com’è noto, soltanto per azioni di condanna e non per azioni costitutive, volte ad accertare il contenuto del rapporto obbligatorio.

Da ciò deriva la conseguenza, di non poco conto, che la disposizione di cui all’art. 8, comma 1, della L. 205, che ha conferito al giudice amministrativo il potere di emettere decreti ingiuntivi sia – in pratica – divenuta irrilevante.
Sembrerebbe invece ancora utilizzabile - nell’ambito di una controversia del tipo di quella ora descritta - il comma 2 dell’art. 8, cit., che consente al T.A.R., su istanza di parte, di disporre in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-bis (ovvero, la non contestazione della parte costituita) e 186-ter (la prova scritta del credito) del codice di procedura civile.

Altro strumento di tutela dei diritti di credito accessori alla domanda principale, nell’ambito di un giudizio amministrativo, potrebbe consistere nell’ordinanza cautelare di ingiunzione a pagare, che il ricorrente può domandare ai sensi dell’art. 21, comma 7, l. T.A.R., come introdotto dalla l. 205, ove ricorra anche il presupposto del fumus boni iuris e del periculum in mora.
E’ però ovviamente possibile che il concessionario del pubblico servizio, ambisca, in via principale,  ad essere soddisfatto del proprio credito.
In tal caso si verificherebbe allora l’ipotesi inversa a quella appena esposta, poiché, per ottenere in via principale la condanna dell'amministrazione e/o l’accertamento di tale diritto di credito, risulterebbe competente il giudice ordinario, anche ove venissero in rilievo atti amministrativi, potendo gli stessi essere da lui disapplicati incidenter tantum,  in tal modo attraendo a sé anche la competenza su di essi (Cass. civ., sez. un., 5 novembre 1998 n. 11090; 5 dicembre 2001 n. 15425; Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2002 n. 1989).

Da ciò si intuisce facilmente come ben potranno verificarsi giudizi paralleli aventi sostanzialmente oggetto identico, a seconda di come vanga impostata la domanda giudiziale, con tutte gli eventuali problemi connessi  a tale contemporanea litispendenza nonché all’emanazione di decisioni contrastanti fra i due giudici, soltanto una delle quali potrebbe arrivare al controllo di legittimità della Suprema Corte per  il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3, c.p.c.

Vi è poi un’altro curioso problema interpretativo generato dalla sentenza n. 204/04.

Essendo stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’intero secondo comma dell’art. 33, risulta attualmente eliminata anche la clausola, contenuta nella seconda parte della lett. e), di esclusione dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dei rapporti individuali di utenza, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.

Da tale circostanza qualcuno potrebbe trarre la conseguenza (invero, aberrante) che, stando ad una interpretazione restrittiva e letterale, tali controversie debbano considerarsi ora rientranti nella giurisdizione esclusiva del GA, ove si dimostri che soltanto quella era la norma che ne prevedeva la devoluzione al giudice ordinario. Ciò sia pur limitatamente alla materia del servizio farmaceutico, dei trasporti e delle telecomunicazioni, le quali, come osservato sopra, potrebbero ritenersi apparentemente devolute per intero alla giurisdizione del g.a. senza eccezioni di sorta.

Simili controversie non vengono, invece, in rilievo in tutte le altre ipotesi residue contemplate nel nuovo art. 33, nelle quali la p.a. agisce quasi sempre in via autoritativa ed il rapporto è comunque fra amministrazione e gestore del servizio.

Anche in questo caso, occorre dunque stabilire se la Consulta abbia inteso conferire al giudice amministrativo le materie afferenti al servizio farmaceutico, ai trasporti e alle telecomunicazioni in via realmente esclusiva oppure limitatamente al rapporto di concessione fra PA e gestore, all’affidamento o al procedimento amministrativo.

Nella prima ipotesi, infatti, in mancanza della espressa clausola di esclusione, si potrebbe anche sostenere, per assurdo, sempre in base ad una interpretazione restrittiva e letterale della norma, che in tali materie il g.a. potrebbe ora conoscere anche dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, ovvero del rapporto tra utente ed erogatore del servizio, o, addirittura (e qui con totale sconvolgimento dei principi fondamentali in tema di riparto di giurisdizione), delle controversie che riguardano il danno a persona o a cose (si ipotizzi un eventuale danno subito dalla persona a causa di un medicinale scaduto).

Ciò, in particolare, facendo riferimento – a contrario - alla giurisprudenza delle Sezioni Unite e del Consiglio di Stato, che aveva escluso dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie fra fruitore del servizio e il soggetto erogatore dello stesso proprio in virtù della espressa esclusione normativa dei rapporti individuali di utenza (cfr. Cass. civ., sez. un., 28 aprile 2004 n. 8103, sia pur con riferimento al servizio di fornitura di acqua potabile; 16 aprile 2004 n. 7265, riguardante il servizio di depurazione delle acque reflue).

Ma anche una tale possibile illazione dovrebbe essere scongiurata da una lettura del dispositivo della sentenza n. 204/04 in combinato disposto con la sua motivazione, dalla quale si evince chiaramente la necessità di restituire al giudice ordinario controversie di natura meramente negoziale, quali sono, appunto, i rapporti individuali di utenza nell’ambito del servizio pubblico.

Conclusivamente, riprendendo le fila del discorso sin qui portato avanti, la sentenza n. 204/04, nel ridelimitare la giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità all’art. 103 Cost., sembra, ad un primo approccio, aver complicato il quadro normativo e giurisprudenziale creatosi in questi ultimi anni, ponendo una serie di problemi interpretativi, come quello qui “a caldo” esaminato, sui quali non mancherà certamente il contenzioso in punto di giurisdizione.
E’ auspicabile, pertanto, che la Corte di Cassazione, quale Giudice del riparto, abbia modo di chiarire gli effetti e la portata di questa certamente storica, ma anche problematica sentenza.

(16 luglio 2004)