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SINTESI DEGLI ORIENTAMENTI DEL T.A.R. LATINA IN TEMA DI GIURISDIZIONE (in riferimento alle decisioni dell’anno 2007)
(Fabio Raponi)
Numerose sono state le pronunce in materia di riparto di giurisdizione emesse nell'anno 2007 dal TAR Lazio, Sezione di Latina. Si segnalano le più rilevanti, ripartendole ulteriormente per materia.
Concorsi, impiego pubblico e conferimento di incarichi dirigenziali.
Con riferimento all'impugnazione di atti relativi all'avviamento al lavoro di lavoratori appartenenti alle categorie protette, la sentenza n. 166 del 9 marzo 2007 ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo; ciò in base alla motivazione che la procedura in esame non ha carattere concorsuale e neppure selettivo in senso proprio, dal momento che gli aspiranti al lavoro, in base all'art. 35 comma 2, d. lg. 2001 n. 165, vengono avviati dal competente ufficio per chiamata numerica previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, ma in assenza di alcuna valutazione comparativa, tanto che non viene formata alcuna graduatoria; da ciò deriva la posizione di diritto soggettivo rivestita dal lavoratore invalido che rivendica sostanzialmente l'avviamento al lavoro e la costituzione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, gli incarichi convenzionati di medicina generale, la sentenza n. 273 del 18 aprile 2007 ha ritenuto che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal medico che rivendichi il diritto alla costituzione della convenzione sulla base della sua posizione nella graduatoria e della deduzione della mancata cancellazione di altro medico, a lui anteposto, già assegnatario di altro incarico; ciò in quanto nella procedura per il conferimento da parte delle aziende sanitarie locali degli incarichi ai medici della medicina generale in regime di convenzione, mentre nella fase di individuazione delle zone carenti che l'amministrazione intende ricoprire e nella formulazione delle graduatorie vi sono spazi per valutazioni discrezionali (cui corrisponde la posizione di interesse legittimo degli aspiranti), una volta stabilite tali graduatorie la p.a. deve procedere alle convenzioni di diritto privato sulla base dell'ordine progressivo della graduatoria, senza che residui alcun potere discrezionale.
In materia di organizzazione degli uffici, la sentenza n. 305 del 28 aprile 2007 ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla impugnazione delle determinazioni con le quali il commissario straordinario di un comune approva gli atti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, nella parte in cui questi prevedono l'istituzione del Settore di Polizia locale, l'assegnazione al Settore di un dirigente amministrativo nonché la figura apicale di "Funzionario di Vigilanza D3", categoria giuridica, responsabile del servizi attività di vigilanza dell'ente, trattandosi di atti amministrativi che sono funzionalmente espressione di potestà organizzatoria in rapporto ai quali la posizione del ricorrente (nella specie, il comandante della polizia municipale) assume chiara consistenza di interesse legittimo.
Con la sentenza n. 519 del 17 luglio 2007 è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla controversia relativa al concorso per titoli ed esami finalizzato alla formazione della graduatoria per il reclutamento di disoccupati da utilizzare in un "cantiere scuola e lavoro" con la funzione di addetti ufficio relazioni con il pubblico"; nella specie, infatti, dal bando si desumeva che il reclutamento non dava luogo all'instaurarsi di un vero e proprio rapporto di lavoro nel contesto della pubblica amministrazione, bensì di un rapporto simile a quello dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili ai sensi del D. lgs. 28 febbraio 2000 n. 81, con la conseguenza che non veniva in rilievo un concorso preordinato "all'assunzione", così come richiesto dall'art. 63, d. lg. 30 marzo 2001 n. 165 ai fini della devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La giurisdizione del giudice amministrativo è stata, invece, affermata dalla sentenza n. 1030 del 29 ottobre 2007 con riferimento alla controversia relativa al concorso interno per titoli, per la copertura di cinque posti del profilo di "istruttore", categoria C, posizione C/1; a tal fine, si è considerata determinante la rilevanza organizzativa della procedura, testimoniata dalla normativa di riferimento (art. 6 comma 12, l. 15 maggio 2007 n. 127), dalla posizione spesa all'atto della partecipazione (ex "IV^ qualifica funzionale" - categoria "B2") e da quella conseguibile (qualifica di "istruttore"- categoria "C/1") ad esito della procedura. Si è, in tal modo, recepito il principio dettato dalle Sezioni unite della Cassazione (fra le tante, Cass. civ., Sez. un., 7 febbraio 2007 n. 2693), secondo il quale tra le "procedure concorsuali di assunzione" devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo rientrano non solo quelle finalizzate alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro, ma anche quelle "interne", rivolte all'inquadramento in aree funzionali o categorie più elevate.
Per quel che concerne, infine, le controversie riguardanti il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti della pubblica amministrazione e alle condizioni che ammettono il possibile rimborso (assoluzione ed assenza di un conflitto di interessi), la sentenza n. 1232 del 15 novembre 2007 ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Edilizia ed urbanistica
In relazione alla domanda di risarcimento dei danni subiti a causa della illegittima occupazione dell'area di proprietà, la sentenza n. 155 del 5 marzo 2007, in conformità ai princìpi tracciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, alla condizione che l'occupazione sia comunque riconducibile all'esercizio della funzione amministrativa.
In materia di retrocessione di area espropriata. la sentenza n. 172 del 12 marzo 2007 ha chiarito che - a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 204 del 6 luglio 2004 e 281 del 28 luglio 2004, che hanno dichiarato illegittimo l'art. 34, d. lg. 31 marzo 1998 n. 80, devono nuovamente ritenersi estranee alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di diritto alla retrocessione dell'area espropriata per la realizzazione di un'opera pubblica mai realizzata, già pacificamente devolute alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 63, l. 25 giugno 1865 n. 2359.
La sentenza n. 175 del 12 marzo 2007 ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria emessa, ai sensi dell'art. 30, l.r. Lazio 5 maggio 1993 n. 27, per aver attivato e continuato lavori di escavazione di inerti a cielo aperto senza la prescritta autorizzazione; nella specie, infatti, in base al criterio del petitum sostanziale, la controversia coinvolgeva la verifica dell'azione autoritativa della p.a. sull'intera economia del rapporto concessorio ancora non venuto ad esistenza; la Sezione ha, dunque, precisato che dall'art. 34, d. lg. 31 marzo 1998 n. 80, come confermato dall'art. 7, l. 21 luglio 2000 n. 205, nel testo manipolato da Corte cost., n. 204 del 2004, si evince una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche in materia di provvedimenti irrogativi di sanzioni in materia di attività estrattiva, trattandosi di atti teleologicamente posti in essere dall'amministrazione nell'esercizio di controllo e governo del territorio; e ciò in deroga all'art. 22 bis, l. 24 novembre 1981 n. 689, che, nello stabilire la competenza del tribunale (ordinario) per le violazioni in materia di urbanistica ed edilizia, fa salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
Al contrario, la sentenza n. 181 del 15 marzo 2007, evidentemente ritenendo che non venisse nella specie in rilievo l'esercizio di attività autoritativa della p.a. in base al criterio del petitum sostanziale, ha ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso una ingiunzione ex L. n. 689/1981 irrogata per attività edilizia effettuata in assenza del nulla osta relativo al vincolo idrogeologico, affermando che, di regola, la competenza giurisdizionale a pronunciarsi contro le ordinanze ingiunzione emesse dalla pubblica amministrazione senza alcun margine di discrezionalità spetta in via generale, ex art. 22, l. n. 689, cit., al giudice ordinario poiché l'opponente fa valere il diritto a non essere sottoposto ad una prestazione patrimoniale non conforme alla legge, invocando il rispetto del principio di legalità di cui all'art. 1, l. n. 689, cit., e quindi una situazione giuridica di diritto soggettivo.
Con la sentenza n. 209 del 27 marzo 2007 la Sezione ha ritenuto, tenendo conto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 204 del 6 luglio 2004 e 281 del 28 luglio 2004, che debba egualmente attribuirsi alla cognizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto sostanziale l'accertamento negativo del diritto dell'amministrazione di ottenere il corrispettivo dovuto in relazione all'assegnazione di un'area in diritto di superficie; né in senso contrario potrebbe invocarsi l'art. 5, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che fa espressamente salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di corrispettivi.
In tema di occupazione usurpativa la sentenza n. 211 del 27 marzo 2007, preso atto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 204 del 6 luglio 2004 e 281 del 28 luglio 2004, ha stabilito che devono nuovamente ritenersi estranee alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto il risarcimento del danno derivante dalla occupazione cd. "usurpativa", vale a dire dalla occupazione illegittima perché protrattasi oltre il termine di legge senza che ad essa abbia fatto seguito il tempestivo decreto di esproprio: In particolare, si è ritenuto che l'art. 53, d. lg. 8 giugno 2001 n. 327, come riformulato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 191 dell'11 maggio 2006, che riconduce alla giurisdizione amministrativa le controversie relative a comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, è applicabile soltanto con riferimento a comportamenti conseguenti all'applicazione del citato testo unico e non può, dunque, essere applicato a controversie relative a comportamenti realizzati prima della sua entrata in vigore.
Con la sentenza n. 1200 del 13 novembre 2007 si è chiarito che le controversie in punto di debenza e quantificazione dell'indennizzo in caso di abusiva occupazione di aree demaniali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di comuni controversie in materia di diritti soggettivi, non riconducibili alla giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni pubblici, dato che in simile ipotesi il rapporto concessorio difetta per definizione.
Immigrazione
La sentenza n. 1571 del 12 dicembre 2007 ha affermato che spetta sempre al giudice ordinario decidere sul l'impugnazione della revoca del permesso di soggiorno qualora il ricorrente abbia invocato unicamente l'applicazione in proprio favore delle norme e dei princìpi in tema di ricongiungimento familiare; ciò alla luce del noto criterio di riparto basato sul petitum sostanziale; ed infatti, considerata l'ampiezza della formulazione normativa dell'art. 30, D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, secondo cui " contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede", la Sezione ha ritenuto che ogni controversia riguardante il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sia sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo. La stessa decisione ha avuto anche modo di applicare la regola della traslatio iudicii, fissata dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 77/2007, stabilendo che, in difetto di una norma di rito diversamente regolatrice in via speciale del rapporto controverso, il ricorrente deve riassumere la causa presso la competente autorità giudiziaria indicata dal giudice sfornito di giurisdizione, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza, o notifica se anteriore, ovvero, in difetto dell'una e dell'altra, entro sei mesi dal deposito della decisione nella segreteria della sezione.
Sicurezza pubblica.
Una interessante questione di giurisdizione è stata affrontata dalla sentenza n. 238 del 4 aprile 2007 con riferimento ai rilievi foto segnaletici e fotodattiloscopici previsti dagli articoli 4 e 15 del TULPS approvato con R.d. n. 773/1931 e 7 del relativo Regolamento. Nella specie, è stato ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso il cd. "biglietto di invito", emesso dal Commissariato della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 15, r.d. del 18 giugno 1931 n. 773, con diffida a presentarsi presso il medesimo commissariato per essere sottoposto ai rilievi sopra citati, in quanto l'invito a comparire disposto nell'ambito di indagini volte all'accertamento di reati o all'individuazione di persone sospette e/o pericolose non appartiene al novero degli atti tipici della funzione amministrativa ma a quelli di natura giudiziaria; pertanto, la posizione azionata ha consistenza di diritto soggettivo, con la conseguenza che qualsiasi contestazione avverso di esso dovrà essere avanzata nelle forme e nei modi previsti dal codice di procedura penale, che sfuggono, come tali, alla giurisdizione del giudice amministrativo (nella specie, i motivi di ricorso erano comunque incentrati sul difetto delle condizioni e dei presupposti per procedere all'emissione dei cd. biglietti di invito).
(inserito il 12-3-2008)
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