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TAR Latina > Giurisprudenza > Sentenza 692/2004
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

composto dai Magistrati

- Dott. Franco BIANCHI – Presidente
- Dott. Elia ORCIUOLO - Consigliere
- Dott. Santino SCUDELLER - Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 336 dell’anno 2003, proposto da M.R., rappresentato e difeso dagli avv. L. e A. G., domiciliato in Latina, Segreteria T.a.r.;

contro

Comune di Anagni, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M.C., domiciliato in Latina, alla via Monte Santo, n. 46 (studio avv. P.R.);

nei confronti di

Coop. Edilizia A.S. s.r.l., in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. P.L. ed A. C., domiciliato in Latina, viale Giustiniano, n. 3 (studio avv. G.P.);
A.R., M.R.M., L.R., P.S.i e M.G.R., rappresentati e difesi dagli avv. G.C. e L.T., domiciliati in Latina, via Umberto I°, n. 62 (studio avv. A.P.);

per l'annullamento, previa sospensione

della deliberazione consiliare n. 80 del 17 ottobre 2000, della convenzione urbanistica per Notaio Salvi rep. n. 50735 del 10 luglio 2001 e della concessione edilizia n. 1 dell’8 gennaio 2002, e per la conseguente condanna della Società “A.S. – Cooperativa edilizia a r.l.”, occorrendo anche in solido con il Comune di Anagni e i Sigg. ri A.R., M.R.M., L.R., P.S. e M.G.R., anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno ingiusto subìto, ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Viste le costituzioni in giudizio del Comune di Anagni, della Società “A.S. – Cooperativa edilizia a r.l.”, nonché di A.R., M.R.M., L.R., P.S. e M.G.R..

Visti gli atti tutti di causa.
Viste le memorie prodotte dalle parti.
Uditi pubblica udienza del 9 luglio 2004 il relatore, dott. S. Scudeller nonché gli avv. ti L.G., M.C., A.C., M.L.T. e G.C..

FATTO

1 - Il ricorrente è proprietario in Anagni di un fabbricato assistito (fondo dominante), da una servitus altius non tollendi, che obbligava gli originari contraenti “solidalmente ed indivisibilmente per i loro eventuali eredi e successori a titolo particolare”, in caso di edificazione della residua parte di loro proprietà, “a limitare l’altezza dei fabbricati al primo piano incluso”.
Accortosi della realizzazione (sul fondo servente) di un edificio in violazione della detta servitù, diffidava la Società A.S. – Cooperativa edilizia a r.l. e poi la conveniva innanzi al Tribunale di Frosinone – Sezione Staccata di Anagni, per sentirne dichiarare l’obbligo di osservare la servitù e per la condanna alla demolizione di quanto in eccesso realizzato.
L’adìta Sezione staccata di Anagni, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, dal che il presente ricorso con il quale deduce i seguenti motivi di diritto: violazione art. 35, commi 2 e 11 (anche in relazione all’art. 7, comma 4 della L. 30 aprile 1999, n. 136), della L. 22 ottobre 10971, n. 865 – eccesso di potere per difetto di presupposti – falsità della causa - sviamento – invalidità derivata – violazione dei principi vigenti in materia, nonché delle disposizioni di cui all’art. 35, commi 2, 11 e 123 della L. 865 del 1971 e del diritto di servitus altius non tollendi di cui era titolare il ricorrente – violazione della deliberazione consiliare n. 80 del 2000 – violazione artt. 3 e 5 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 – eccesso di potere per difetto di presupposti – sviamento - contraddittorietà.

2 - Con atto depositato il 7.5.2003, si è costituito il Comune di Anagni il quale, nonostante la precedente sentenza dell’A.G.O., ha eccepito il difetto di giurisdizione ed opposto l’infondatezza.
Con atto depositato in pari data la Società A.S. – Cooperativa edilizia a r.l., ha eccepito l’inammissibilità (per mancata impugnazione del PEEP), l’irricevibilità ed opposto l’infondatezza; la stessa ha poi (18.6.2004) versato perizia giurata.
Analoghe indicazioni sono state prospettate dai sigg.ri A.R., M.R.M., L.R., P.S. e M.G.R., i quali si sono costituti in giudizio con atto depositato il 9.5.2003 ed hanno, con memoria versata il 26.06.2004, ulteriormente illustrato le originarie prospettazioni.

3 - Alla pubblica udienza del 9.7.2004, il ricorso è stato chiamato e poi introdotto per la decisione.

DIRITTO

1 - Il ricorrente impugna la delibera n. 80 del 17.10.2000, la convenzione urbanistica rep. n. 50735 del 10.1.2001 e la concessione edilizia n. 1 dell’8.1.2002; agisce poi per la condanna della Società A.S. – Cooperativa edilizia a r.l., in solido con il Comune di Anagni ed i Sigg. ri A.R., M.R.M., L.R., P.S. e M.G.R., anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, per il risarcimento del danno ingiusto subìto, ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

2 - Come gia evidenziato in fatto, il resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adìta Sezione, richiamando la circostanza per la quale, “A dolersi è il proprietario di un fondo, che ritiene violato da parte del vicino l’obbligo, consacrato in un atto di compravendita, di limitare l’altezza di un erigendo fabbricato, al primo piano incluso.”; da tanto l’assunto per il quale, l’attivata controversia “non ha implicazioni pubblicistiche”.
L’eccezione è infondata.
Dispone l’art. 34 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come modificato dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205 e nella formulazione derivante dalla sentenza n. 204 in data 6 luglio 2004 della Corte costituzionale): “1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.”.

Occorre ora verificare se la questione di cui è causa, sia sussumibile o meno in siffatta previsione; il che implica, di necessità, una ricostruzione della vicenda.
Gli atti impugnati attengono all’edificazione, connessa all’assegnazione un un’area PEEP, di “n. 6 alloggi sociali, conformi alle norme e direttive per l’edilizia residenziale pubblica convenzionata emanate dalla Regione Lazio”.
Oggettivamente quindi essi preludono alla realizzazione di “un’opera di interesse pubblico”, la quale, “ - soddisfa bisogni dei singoli soggetti, sicché il godimento è esclusivo e non collettivo; - persegue il soddisfacimento di bisogni individuali in funzione di un interesse generale, per ragioni sociali o connesse con l’economia generale (p. es. opera di edilizia residenziale pubblica”; C.S. VI^ - 74 – 14.1.2004).
Una tale evidente funzionalizzazione, esalta pertanto la connotazione pubblicistica della vicenda, veicolata da espressioni spiccatamente provvedimentali e, non appare revocabile indubbio che nel caso, “la pubblica amministrazione “ha agito” come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo” (Corte costituzionale 204/2004).

Conclusivamente non può ritenersi sottratta al giudice amministrativo la controversia in esame nella quale, la richiesta tutela di una posizione di diritto, per come configurata in atti di natura privatistica, implica appunto la verifica della legittimità di atti espressione di un potere pubblicistico, comunque connessi ad un’ipotesi – circostanza questa non opportunamente considerata dall'eccipiente - di giurisdizione esclusiva nella quale, per effetto dell’art. 103, comma 3 della Costituzione, “la tutela nei con-fronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi”.

3 - Risolta in tal senso detta eccezione, deve ora essere esaminata quella di irricevibilità, sollevata da tutte le parti e particolarmente argomentata dalla Società A.S. – Cooperativa edilizia a r.l., sia con riferimento alla delibera di assegnazione dell’area che alla concessione edilizia.
L’eccezione è fondata con riguardo a tale ultimo profilo e, una tale evenienza, esclude la necessità di un esame della stessa nei suoi ulteriori aspetti.
In relazione, infatti, all’orientamento richiamato dalla società (C.S. V^ - 806 – 26.6.1996) rilevano, ad av-viso del Collegio, non solo la precedente controversia conclusasi con la sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione Staccata di Anagni – ma anche le indicazioni desumibili dagli allegati nn. 3 e 4 della stessa produzione del ricorrente che, nel loro contenuto sostanziale, evidenziano una chiara ed in equivoca conoscenza delle pregresse vicende amministrative sottese all’edificazione della cui legittimità ora si discute, con particolare riferimento alla situazione giuridica soggettiva della cui lesione si lamenta il ricorrente in tale sede.

In conclusione, e a prescindere da ogni ulteriore analisi dell’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del PEEP, il ricorso notificato rispettivamente il 25.3, il 1°.4 ed il 3.4.2003, risulta quindi introdotto oltre i termini decadenziali dalla conoscenza della concessione edilizia per come desumibile dai citati elementi documentali; lo stesso è pertanto irricevibile.

Si ravvisa la sussistenza di sufficienti ragioni per la com-pensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina -, respinge perché irricevibile, il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 9.7.2004.

dott. Franco Bianchi - Presidente

dott. Santino Scudeller - Estensore

(Depositata in Segreteria il 01 settembre 2004)