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TAR Latina > Giurisprudenza > Sentenza 994/2004
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

composto dai Magistrati

- Dott. Franco BIANCHI – Presidente
- Dott. Elia ORCIUOLO - Consigliere
- Dott. Santino SCUDELLER - Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 896 del 2004, proposto da A.D.F., A.L., E.S., F.B., M.P., S.T. e G.D.F., in proprio e nella qualità di noleggiatori e titolari di convenzione per la utilizzazione e relativa concessione di area sita in zona demaniale marittima nel territorio del Comune di Gaeta, il primo anche quale Presidente del Consorzio “NdG”, tutti difesi e rappresentati dall’avv. C.D.S., domiciliati in Latina, viale dello Statuto, n. 24;

contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal’avv. G.A., domiciliato elettivamente in Latina, alla via Botticelli, n. 12 (studio avv. A.S.);

Regione Lazio, in persona del Governatore - Presidente pro tempore della Giunta Regionale, n.c.;

per l’annullamento

del silenzio illegittimamente formatosi sull’istanza e successivo atto di diffida inoltrati alle intimate Amministrazioni;

per la contestuale nomina

di un commissario ad actus, a norma del secondo comma dell’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Gaeta.
Visti gli atti tutti di causa.
Uditi, nella camera di consiglio del 24.9.2004, il relatore dott. S. Scudeller, l’avv. C.D.S. per i ricorrenti e l’avv. G.A. per il resistente.
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1 - Con atto notificato il 7.7.2004 - depositato il 3.8.2004 -, i ricorrenti esercenti attività connesse con l’uso del demanio marittimo turistico - ricreativo, trasferito alle regioni e, per quanto concerne la Regione Lazio, oggetto di subdelega ai comuni costieri, agiscono per l’annullamento del silenzio rifiuto costituitosi a seguito di atto di diffida e messa in mora notificato il 20/21 e 23.04.2004, diretto ad ottenere l’adozione ed approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.).

2 - Il Comune di Gaeta si è costituito, eccependo l’inammissibilità ed opponendo l’infondatezza; non si è costituita la regione.

3 - Nella camera di consiglio del 24 settembre 2004, il ricorso è stato chiamato e poi ritenuto per la decisione.

DIRITTO

1 - Con atto notificato il 7.7.2004 - depositato il 3.8.2004 - i ricorrenti, esercenti attività connesse al demanio marittimo con destinazione turistico - ricreativa, agiscono per l’annullamento del silenzio - rifiuto costituitosi a seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificato rispettivamente il 20/21 e 23 aprile 2004, diretto ad ottenere l’adozione e l’approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili.

2 - In via preliminare va esaminata l’eccezione di tardività, per essersi la notifica perfezionata “in data 20/07/04, quindi il 61° giorno successivo lo scadere della diffida” (pag. 3 della memoria di costituzione); essa è infondata e va quindi respinta, alla stregua delle evenienze e del principio di diritto di seguito esposti.
Quanto al primo profilo rileva, rispetto alla scadenza del termine fissato nella diffida, la circostanza per la quale l’atto introduttivo del presente giudizio è stato consegnato per la notifica, in data 7.7.2004; per il secondo aspetto, come correttamente rilevato dalla difesa dei ricorrenti nel corso dell’odierna camera di consiglio, assume invece rilievo l’ormai costante orientamento del Giudice delle leggi in base al quale, “Il nuovo principio di distinzione dei due momenti di perfezionamento, per notificante e notificatario, delle notificazioni degli atti processuali si deve considerare presente, secondo un interpretazione sistematica, per ogni genere di notifica, nel senso cioè che per il notificante l’adempimento di ogni onere processuale si deve considerare avverato al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario” (cfr. Corte costituzionale 28 – 23.01.2004; 477 - 26.11.2002).

3 - Il resistente adombra poi un altro profilo di inammissibilità, invero non compiutamente sviluppato, argomentando l’inesistenza di una posizione - connessa all’oggetto del giudizio ex art. 21 bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034 - giuridicamente qualificata e tale da legittimare la proposizione della relativa azione; anche siffatta eccezione, è infondata.
In primo luogo non va sottaciuto che, per affermazione documentata e non contestata gli attuali ricorrenti, individualmente, sono stati destinatari di provvedimenti a contenuto ampliativo, poi oggetto di interventi in autotutela, stante la ravvisata inidoneità giuridica (assentimento in concessione di area demaniale marittima con “atto di anticipata occupazione”, istituto destinato ad operare in diverso ambito).
Il comune ha poi, con atti privi del contenuto proprio di quelli previsti dal codice della navigazione, comunque acconsentito a che gli attuali ricorrenti svolgessero un’attività di rilievo economico (noleggio di attrezzature balneari agli utenti degli arenili destinati alla pubblica fruizione).
Risulta pertanto accertata l’esistenza di una posizione giuridica che legittima gli stessi a contestare il silenzio per conseguire una risposta correlata ad un obbligo organicamente connotato (in ragione della subdelega) e normativamente qualificato (delibera G.R. 1161/2001) quanto a contenuto (adozione del P.U.A.).
Peraltro, a chiusura del richiamato profilo, la dedotta circostanza per la quale il detto strumento di pianificazione sottenda anche valutazioni di carattere politico-amministrativo (pag. 3 dell’atto di costituzione), non può assumere valenza preclusiva della tutela giurisdizionale, ponendo la stessa al più, un problema di limiti dell’intervento giurisdizionale.

4 - Nel merito la domanda è fondata.
Ed invero, la recente attuazione di un impegno legislativo risalente (art. 59 dPR 616 del 1977), si collega ad un quadro normativo, delineato nell’atto introduttivo, che impegna il comune costiero (delibera di G.R. 30 luglio 2001, n. 1161) all’adozione del piano di utilizzazione degli arenili da assoggettare poi all’approvazione del Presidente della Giunta Regionale ex art. 34 D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267.
In tale ambito rileva l’osservazione del resistente, per il quale “non può chiedersi all’adito Giudice di sostituirsi all’Amministrazione per ottenere la regolamentazione del merito di detta materia ma semplicemente si potrà obbligare la medesima a rispondere ad una legittima richiesta, lasciando però indeterminato il contenuto dello specifico obbligo del come provvedere.”.
Sul punto occorre evidenziare che, l’istanza dei ricorrenti, compiutamente illustrata anche nel corso delle difese orali, mira alla declaratoria della illegittimità del silenzio; essa è supportata con argomentazioni in diritto difficilmente confutabili e con riferimento al complesso normativo che invera l’obbligo del comune di adottare il piano.
Ciò posto, il resistente richiama la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (1 - 9.1.2002) per sottolineare i limiti, rilevanti nella fattispecie, dell’intervento giudiziale nel rito ex art. 21 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 posto, come è noto, a tutela di un interesse legittimo e caratterizzato dalla sola possibile declaratoria dell’obbligo di provvedere con determinazione espressa, esclusa ogni eventuale sostituzione dell’amministrazione che rimane l’unica attributaria degli apprezzamenti e delle scelte discrezionali.
Sullo specifico tema, ad avviso del Collegio, non è certo privo di rilievo il profilo con il quale, nel richiamare il principio della separazione dei poteri, il resistente contesta la piena surrogabilità del giudice all’amministrazione inerte; ma tale interessante prospettazione risulta parziale in quanto, accanto alla riserva dell’amministrazione, nel nostro sistema si rinvengono anche i principi di legalità, di tutela giurisdizionale e di effettività della stessa; il che equivale a dire che l’amministrazione deve provvedere e che il mancato esercizio della funzione, legittima un intervento a tutela di posizioni giuridiche (artt. 24 e 113 Cost.) ancor più necessario, ove l’amministrazione perseveri nell’inerzia anche dopo la fase giudiziale.
Riemerge allora il tema dei limiti fissati dalla detta decisione, enucleabili nel caso alla stregua della considerazione per la quale, la struttura e la funzione del giudizio ex art. 21 bis 1034/1971 non esimono e non precludono dall’individuazione della fattispecie per come normativamente oggettivata dalle pertinenti disposizioni, le quali concorrono a far emergere e delineare l’ambito dell’inerzia; in altri termini non è escluso che anche nel giudizio de quo possa pervenirsi alla dichiarazione di un obbligo specificamente qualificato, nella misura in cui anche in siffatto rito il giudice deve individuare la norma del caso concreto. In relazione a tanto, non appare allora fuori luogo, attesa la contiguità strutturale e funzionale, il riferimento alla constante giurisprudenza (da ultimo C.S. IV^ - 738 – 24.02.2004), propria anche della Sezione, che legittima i proprietari delle aree interessate a promuovere il giudizio contro l’inerzia serbata dal comune sulla mancata adozione degli atti tesi a ridisciplinare con proprie norme urbanistiche quelle aree per le quali i vincoli di destinazione sono scaduti.
Analoghe conclusioni devono allora trarsi nel caso nel quale, come evidenziato, il Comune di Gaeta è titolare in subdelega di una funzione gestoria che non può concretamente espletarsi senza l’adozione del P.U.A. presupposto (dopo l’approvazione regionale) per eventuali assentimenti ai quali i ricorrenti possono concorrere.

5 - La domanda va quindi accolta ed in applicazione delle esposte coordinate, va dichiarato l’obbligo del Comune di Gaeta di adottare, in conformità alle disposizioni fissate dalla delibera G.R. 1161/2001 il Piano di utilizzazione degli Arenili.
Peraltro, tenuto conto della complessità dell’iter procedimentale e delle valutazioni da compiersi, viene assegnato il termine di giorni 360, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
In conformità poi all’orientamento del Consiglio di Stato (di cui alla decisione n. 230 del 2002, in tale sede richiamata per relationem a supporto della reiezione della contraria deduzione del resistente), va anche accolta la domanda di contestuale nomina di un commissario ad actus, individuato nella persona del Direttore Generale delle Infrastrutture per la Navigazione Marittima ed Interna (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) o di un suo delegato, il quale avvalendosi del competente ufficio comunale, provvederà, nell’ulteriore termine di 360 giorni previa espressa domanda dei ricorrenti.
Le eventuali spese connesse allo svolgimento dell’attività commissariale, opportunamente documentate e poste sin da ora a carico del resistente, saranno determinate con separato provvedimento; quelle di giudizio vanno poste a carico del Comune di Gaeta secondo l’ammontare in dispositivo liquidato ed invece compensate nei confronti della Regione Lazio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina -, accoglie secondo quanto in motivazione esposto, il ricorso in epigrafe, e per l’effetto, annulla l’impugnato silenzio rifiuto.

Ordina al Comune di Gaeta in persona del Sindaco pro tempore ed al nominato Commissario ad actus, di provvedere secondo i termini e le modalità innanzi fissate.

Condanna il Comune di Gaeta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi 1.000,00 (mille,00) €; compensa le stesse nei confronti della Regione Lazio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 24.9.2004.

Dott. Franco Bianchi Presidente

Dott. Santino Scudeller  Estensore