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TAR Latina > Giurisprudenza > Sentenza 241/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA
composto dai signori
- Franco BIANCHI – Presidente - Santino SCUDELLER - Componente - Davide SORICELLI - Primo Refendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1303 del 2004 R.G., proposto da C.C., rappresentato e difeso dall'avvocato A.Z., da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria del T.A.R.
contro
il comune di Ventotene, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio
e nei confronti di
Ministero dell'Ambiente, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege U.A., non costituito in giudizio E.A., non costituito in giudizio
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto recante aggiudicazione alla ditta "V.N." di U.A. del servizio di noleggio a lungo termine (triennale) di due mezzi nautici per l'Area marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano" e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.
Visto il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del ministero dell'ambiente; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla udienza pubblica del 24 febbraio 2006 il Primo Referendario Davide Soricelli; udito altresì l'avvocato Z. per il ricorrente.
FATTO
1. Espone il ricorrente di aver partecipato ad una gara indetta con bando del 27 agosto 2004 (e lettera invito del successivo 7 ottobre) dal comune di Ventotene per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine (triennale) di due mezzi nautici per l'Area marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano". Il sistema di aggiudicazione scelto era quello della "offerta economicamente più vantaggiosa". All'esito delle operazioni di gara il ricorrente si collocava al terzo posto della graduatoria dei partecipanti; il servizio era aggiudicato alla ditta V.N. di U.A. mentre al secondo posto si collocava il signor E.A..
2. Con il presente ricorso il ricorrente denuncia che l'aggiudicazione è illegittima e ne chiede pertanto l'annullamento.
3. Resiste al ricorso il Ministero dell'ambiente; non si sono costituiti il comune di Ventotene né i controinteressati.
DIRITTO
1. Preliminarmente ritiene il Collegio di dovere d'ufficio operare una verifica della procedibilità del ricorso sotto il profilo della permanenza dell'interesse alla decisione.
Il ricorrente ha infatti depositato in giudizio il 1° giugno 2005 distinti atti di rinuncia all'aggiudicazione da parte dei controinteressati; nell'imminenza dell'udienza di discussione - e precisamente il 2 febbraio 2006 - ha altresì depositato la istanza con cui il precedente 4 dicembre 2005 ha richiesto al comune di Ponza l'aggiudicazione della gara a proprio favore nel presupposto di tali rinunce.
1.1. Ritiene il Collegio - che nonostante ben due successive ordinanze istruttorie non è riuscito ad acclarare, a causa dell'inottemperanza del comune, quale seguito tali rinunce abbiano avuto - che non sussistano i presupposti per una declaratoria di improcedibilità del ricorso. Ed infatti in linea di principio l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse presuppone l'accertamento di sopravvenienze giuridiche o di fatto che rendano sicuramente improduttiva di qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale, una eventuale pronuncia di merito favorevole. Nella fattispecie non può dirsi che tale situazione si sia verificata; del resto si desume dalla stessa istanza depositata in giudizio dal ricorrente che almeno sino alla data del 4 dicembre 2005 la situazione non si era "sbloccata" in senso a lui favorevole.
2. Deve quindi procedersi all'esame nel merito del ricorso che è fondato e pertanto deve essere accolto.
3. Ai fini della migliore comprensione delle censure del ricorrente e delle ragioni della decisione è opportuno premettere che - ai fini della valutazione dell'offerta più vantaggiosa - il bando di gara prevedeva che la commissione potesse attribuire fino a cento punti così ripartibili: a) 70 punti per l'offerta tecnica così ulteriormente ripartiti: 50 punti per le caratteristiche strutturali del mezzo pilotina semicabinato: dimensioni non inferiori a metri 10, motorizzazione, anno di costruzione, strumentazione, dotazioni di bordo ed altro; 20 punti per le caratteristiche strutturali del mezzo pneumatico motorizzato: dimensioni, motorizzazione, anno di costruzione, strumentazione, dotazioni di bordo e altro; b) 30 punti per l'offerta economica.
Specifica il ricorrente che la delibera G.M. n. 148 del 27 agosto 2004 - cioè l'atto che aveva approvato il bando e nominata la commissione di gara - aveva specificato che il mezzo nautico da utilizzare avrebbe dovuto essere un semicabinato, che sarebbe stato adibito al trasporto di almeno 12 persone ed essere operativo per tutto l'anno e per tutte le esigenze dell'area marina protetta.
3.1. Ciò premesso il ricorrente denuncia che l'aggiudicazione impugnata è illegittima in quanto: 1) la commissione di gara ha omesso - prima dello svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte - di definire preventivamente i criteri cui si sarebbe ispirata nella valutazione dei singoli aspetti tecnici indicati nel bando; 2) la valutazione a mezzo di soli indici numerici delle offerte - come in fatto avvenuto - è illegittima per difetto di motivazione; 3) in ogni caso le valutazioni della commissione sono illogiche in quanto le offerte dei due primi classificati erano palesemente inidonee a garantire la realizzazione degli obiettivi della stazione appaltante così come definiti dalla delibera di indizione della gara e dal bando: in particolare il mezzo semicabinato dell'aggiudicatario - avendo il fondo piatto e munito di grandi vetrate - può navigare solo a breve distanza dalla costa e solo in condizioni di buon tempo assicurato cosicchè è ictu oculi inidoneo a garantire un servizio lungo tutto l'arco dell'anno; il mezzo semicabinato del secondo classificato è invece abilitato al trasporto di sole 10 persone mentre la delibera di indizione della gara specificava che il numero minimo di soggetti trasportabili era fissato in dodici; 4) l'apertura delle buste contenenti le offerte non è avvenuta in seduta pubblica; 5) la commissione era illegittimamente composta in quanto dal verbale di gara risulta che ne faceva parte un soggetto la cui nomina non risulta da alcun atto.
4. Il Collegio ritiene fondati e assorbenti i due primi motivi di gravame che, stante la loro logica connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
4.1. Come accennato, il ricorrente lamenta che la commissione di gara non abbia preventivamente determinato i criteri di valutazione delle offerte tecniche, in concreto i criteri cui si sarebbe attenuta al fine di valutare le singole caratteristiche dei mezzi nautici (dimensioni, motorizzazione etc. …) così come indicato dal bando; nello stesso tempo egli denuncia che l'attribuzione di un punteggio numerico non soddisfa l'onere di motivazione delle scelte eseguite, essendo chiaramente impossibile risalire da un coefficiente numerico alle ragioni concrete della valutazione.
5. Gli assunti del ricorrente sono sostanzialmente fondati.
5.1. Ritiene il Collegio che, ferma restando l'esigenza che l'iter logico seguito dalla commissione per la valutazione delle offerte tecniche sia reso percepibile a fini di trasparenza delle scelte e al fine di consentirne il sindacato, a questo risultato l'amministrazione può giungere in due modi distinti.
In primo luogo (e preferibilmente) il bando può stabilire dei dettagliati criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun elemento da prendere in considerazione, in modo da limitare la discrezionalità della commissione di gara e da rendere palese o comunque agevolmente percepibile - attraverso una operazione di semplice raffronto tra l'indice numerico attribuito e il criterio prestabilito di valutazione - le ragioni delle scelte che saranno compiute.
L'alternativa - in mancanza di dettagliati criteri di attribuzione dei punteggi previsti dal bando - è quella che a tale definizione provveda, nel rispetto del bando, la commissione di gara, ovviamente prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte (Consiglio di Stato, sez. V 25 novembre 2002, n,. 6478, Consiglio di Stato, sez. V, 26 gennaio 2001, n. 264, Consiglio di Stato, sez. IV 21 luglio 1997 n. 737).
5.2. Nella fattispecie, dunque, l'operato della commissione di gara è illegittimo, dato che il bando di gara e la lettera di invito si limitavano alla indicazione dei punteggi globalmente attribuibili alla offerta tecnica, limitandosi a indicare - peraltro in modo esemplificativo, non escludendosi la possibilità di dar rilievo a ulteriori elementi - i parametri da prendere in considerazione ma senza definire in concreto alcun criterio idoneo a "indirizzare" le valutazioni della commissione circoscrivendo così l'ambito della sua discrezionalità; né ad una specificazione dei criteri di valutazione è pervenuta la commissione stessa prima di procedere all'apertura delle buste come anche avrebbe potuto fare. Di conseguenza le valutazioni compiute dalla commissione - che sono comunque prive di specifica motivazione - sono illegittime.
6. Il ricorso deve dunque essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
7. Le spese di giudizio sono poste a carico del comune di Ventotene e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il comune di Ventotene al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro duemila.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina il 24 febbraio 2006.
Franco Bianchi, Presidente
Davide Soricelli, Primo Referendario estensore
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