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TAR Latina > Giurisprudenza > Sentenza 28/2006
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

composto dai Magistrati

- Dott. Franco BIANCHI – Presidente
- Dott. Santino SCUDELLER - Componente
- Dott. Davide SORICELLI - Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 31 dell'anno 2003, proposto da A.A., rappresentato e difeso dagli avv. E.L.F. e M.T.B., domiciliato in Latina, via Monti, n. 13;

CONTRO

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;

nei confronti di

M.P., R.P., A.C., P.T.i, I.P.T., E.T., M.G.T., T.B., F.K., S.S., F.F., M.A.C., M.G., A.M., G.M., R.C., A.L.S., P.M., M.R., G.T., D.T., P.F., A.S., D.T., M.F., M.C., L.B., P.D.i, A.P.B. ed A.L., nn.cc.;

per l'annullamento previa sospensiva

di tutti gli atti della Commissione Giudicatrice relativi al concorso per titoli di servizio e professionali e di cultura, integrato da un colloquio, per l'accesso alla Dirigenza, ruolo Archivisti di Stato, indetto con D.M. 16 giugno 1997, la cui graduatoria è in corso di pubblicazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
Visti gli atti tutti di causa.
Viste le memorie prodotte dalle parti.
Uditi pubblica udienza del 2.12.2005 il relatore dott. Santino Scudeller e l'avv. E.L.F. per il ricorrente.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, per l'accesso alla Dirigenza, ruolo Archivisti di Stato, indetto con D.M. 16 giugno 1997.
Per la valutazione dei titoli, ha proceduto alla prescritta elencazione ed ha fatto riferimento, per quelli relativi al periodo 1979/1993, al fascicolo esistente presso il Ministero.

La Commissione ha considerato non valutabili i titoli di cui il ricorrente aveva richiesto l'invio al fascicolo personale, adducendo: "Generico riferimento al fascicolo personale - manca esatta collocazione".

Agisce quindi per l'annullamento degli atti in epigrafe citati, deducendo: violazione e falsa applicazione art. 4 del bando - eccesso di potere per erroneità nei presupposti, per travisamento dei fatti e carenza di motivazione.

2. Con atto di stile depositato il 22.1.2003, si è costituita l'Avvocatura dello Stato.

3. Con ordinanza n. 83 del 24.1.2003, la Sezione ha rigettato la proposta domanda cautelare.

4. In data 12.3.2004 il ricorrente ha versato ulteriore documentazione; con memoria del successivo 20 ha ribadito le originarie prospettazioni.

5. Con ordinanza n. 286 in data 19.04.2004, la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio e l'acquisizione agli atti di giudizio di: "a -copia dell'istanza di partecipazione del ricorrente e dei primi nove graduati, con tutta la documentazione allegata; b - copia dei verbali e delle schede di valutazione; c - specifica relazione della Divisione II^ - Sezione II^ del Ministero, concernente la fascicolazione dei titoli e le modalità di sottoposizione degli stessi alla valutazione della Commissione di cui al predetto concorso; d - relazione del Presidente della Commissione sui fatti di causa ed in particolare sulle modalità di acquisizione dei titoli conservati nel fascicolo personale dei concorrenti; e - ogni altra documentazione utile ai fini del decidere".

6. Con depositi in data 30.11.2004 e 7/25.1.2005, il ricorrente ha provato l'avvenuta integrazione del contraddittorio; con successiva memoria depositata il 17.1.2005 poi, nel rilevare l'inadempimento all'incombente istruttorio, ha fatto istanza per l'applicazione dell'art. 116 c.p.c. ed in via subordinata per la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della documentazione non prodotta dal resistente.

7. Con altra ordinanza n. 326 del 13.05.2005, la Sezione ha reiterato i già disposti incombenti e nominato, per il caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta per la relativa esecuzione.
L'amministrazione intimata ha prodotto in data 22.06.2005 documentazione alla quale è seguita memoria conclusionale del ricorrente depositata in data 21.11.2005.

8. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2005, il ricorso veniva chiamato ed introdotto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorrente agisce per l'annullamento degli atti in epigrafe citati relativi al concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, per l'accesso alla Dirigenza, ruolo Archivisti di Stato, indetto con D.M. 16 giugno 1997.
Lamenta l'erroneità della posizione acquisita in graduatoria e dipendente dell'illegittima determinazione della commissione che ha ritenuto non valutabili i titoli per i quali aveva chiesto l'invio al fascicolo personale, per "Generico riferimento al fascicolo personale - manca esatta collocazione".

2. Per la definizione della controversia occorre ricostruire le disposizioni fissate nel bando, riscontrare gli adempimenti effettuati dal ricorrente all'atto della compilazione dell'istanza di partecipazione ed infine sondare la legittimità della contestata motivazione anche alla stregua delle indicazioni fornite dal presidente della commissione di concorso.

3. Per il primo aspetto, dal D.M. 16.06.1997 [Concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, a sette posti di dirigente nel ruolo degli archivisti di Stato - artt. 4 e 5] si evince l'obbligo di: a) redigere un elenco dei titoli, per la valutazione dei quali è necessaria la "chiara identificazione" e la "singola individuazione"; b) precisare per quelli "già depositati nel fascicolo personale …, l'esatta collocazione".

Il citato D.M. elenca poi titoli suddivisi in categorie e riconducili agli "incarichi e servizi speciali", ai "lavori originali prodotti nell'interesse del servizio" alle "pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto", alla "frequenza di corsi di qualificazione professionali organizzati dalla P.A.", alle "specializzazioni post-laurea o altri titoli professionali", ai "risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva"; per gli incarichi, i servizi ed i lavori originali prodotti nell'interesse del servizio, richiede il previo affidamento con atto formale e che, "La circostanza che il lavoro del candidato sia stato elaborato nell'esercizio delle proprie attribuzioni o a seguito di speciale incarico conferitogli deve essere formalmente attestata".

Per quanto concerne invece gli adempimenti curati dal ricorrente in sede di redazione della domanda, va evidenziata la predisposizione di un riquadro generale contenente la descrizione alfanumerica dei titoli "depositati al fascicolo personale" e di quelli "allegati alla domanda", nonché di un'elencazione recante l'intestazione del titolo ed il raccordo alfanumerico con specificazione per quelli "depositati al fascicolo personale" (allegato sub 2bis alla domanda).

4. All'originaria motivazione ["Generico riferimento al fascicolo personale - manca esatta collocazione"] si aggiunge, per la ricostruzione degli elementi giustificativi della mancata valutazione dei titoli "depositati al fascicolo personale", quanto rappresentato dal presidente della commissione di concorso con la relazione datata 15.11.2004, dalla quale si trae che: a) la "esatta collocazione" è stata intesa "come indicazione delle date e dei numeri di registrazione di protocollo", elementi questi ritenuti idonei a garantire l'identificazione e l'effettivo deposito nel fascicolo anche in relazione ai tempi imposti dalla procedura; b) gli accorgimenti impiegati dal ricorrente non collimano con le dette finalità e ciò in quanto, la modalità impiegata (elencazione alfanumerica) non garantisce la presenza dei titoli nel fascicolo personale e non è indicativa di una pari e corrispondente sistemazione alfanumerica in esso; il candidato poi non ha curato il possibile e previo accesso al fascicolo personale per accertare l'esatta collocazione dei titoli né ha partecipato l'esistenza della nota con la quale "ha richiesto all'Ufficio concorsi di far inserire nel suo fascicolo personale i titoli presentati in precedente concorso …".

5. Da quanto su riprodotto si desume che il riscontro della legittimità della contestata motivazione, implica l'individuazione del concetto di "esatta collocazione" dei titoli acquisiti al fascicolo personale; una tale indagine deve essere condotta alla stregua delle prescrizioni di bando, le quali sono improntate ad un'evidente esigenza di semplificazione riferibile e al candidato e alla commissione.

Per il primo, infatti, tale esigenza emerge ove si consideri che, accanto all'obbligo di un'esaustiva elencazione di titoli ricondotti o raggruppati in relazione alle indicazioni di cui all'art. 5, si colloca la possibilità di richiamare solo quelli presenti nel proprio fascicolo personale con l'unico limite costituito, dalla "esatta collocazione"; per quanto concerne la commissione invece, una tale esigenza rileva sul piano della celerità delle operazioni, logicamente indotta dall'inerenza del giudizio per titoli omogenei ed indicati da ciascun candidato tramite un'elencazione "per le singole categorie previste dal bando" (art. 4).

I richiamati elementi fanno propendere per una ricostruzione della nozione di "esatta collocazione" dei titoli inseriti nel fascicolo personale, in termini diversi da quelli prospettati nella citata relazione presidenziale nella quale innanzitutto, non trova spazio alcuno il principio per il quale eventuali disposizioni aventi connotazioni preclusive e/o limitative devono essere fissate o comunque ricostruibili dalla lex specialis.

Quest'ultima in particolare, come anticipato, indica come condizione di valutabilità per ogni titolo la corretta specificazione e l'inserimento tra le categorie elencate nell'art. 5; è avviso del Collegio che, in relazione a tali indicazioni, debba essere oggettivato il contenuto da assegnare alla "esatta collocazione".
Ed, infatti, se ai fini della corretta elencazione dei titoli suscettivi di valutazione le norme del bando prescrivono una chiara identificazione che si sostanzia nella singola individuazione del titolo e nella sua sistemazione secondo le categorie di cui all'art. 5, l'obbligo per come riferito a quelli acquisiti al fascicolo personale non può portare alla ricostruzione di un qualcosa di diverso e di gran lunga più oneroso rispetto a quanto prescritto.

Con il che, non può di certo predicarsi l'assenza di contenuto nella locuzione in esame, ma si impone invece una ricostruzione della stessa coerente e per la quale appunto l'esatta collocazione va riferita all'inserimento nel fascicolo del titolo ed all'obbligo per ciascun candidato di un'indicazione rapportata alla singola individuazione ed alla sistemazione per categorie.

Diversamente ove l'obbligo sotteso dovesse essere ricostruibile nei termini rappresentati dal presidente della commissione, si perverrebbe alla fissazione di un ulteriore ed autonoma previsione, non fissata da una chiara ed univoca disposizione del bando, condizionante la valutazione dei titoli per i quali non siano stati indicati le date ed i numeri di regi-strazione di protocollo.

D'altro canto, nessuna altra disposizione del bando induce a possibilità ricostruttive collimanti con quelle poste nella predetta relazione, essendo le ulteriori condizioni di valutabilità riferibili ad elementi estrinseci, dal bando puntualmente indicati (titoli prodotti in copia autentica; trasmissione nei termini di scadenza per la presentazione della domanda; sussistenza di un formale atto di conferimento; ecc.) e che non rilevano nella vicenda, alla quale deve ritenersi estranea anche l'indicata necessità di un possibile controllo sull'esistenza del titolo nel predetto fascicolo, aspetto questo mai emerso ed involgente, ove del caso, accertamenti anche collocabili nella fase di approvazione della graduatoria finale.

6. In definitiva il ricorso deve essere accolto e gli atti impugnati vanno quindi annullati nei limiti in cui risultano pregiudizievoli per la posizione del ricorrente nella relativa graduatoria. Le spese di giudizio seguono come per legge la soccombenza e vanno poste a carico dell'amministrazione per l'ammontare forfettariamente determinato ed indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina -, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla secondo quanto in motivazione esposto gli atti impugnati.

Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.800,00 (duemilaottocento,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 2 dicembre 2005.

dott. Franco Bianchi - Presidente
dott. Santino Scudeller - Estensore