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TAR Latina > Giurisprudenza > Sentenza 103/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA
nelle persone di
- Franco BIANCHI – Presidente - Davide SORICELLI - Componente - Giuseppe ROTONDO - Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 965 del 2006, proposto dalla C. srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. V.P. con la quale è elettivamente domiciliata in Latina, via Duca del Mare n.24, studio avv. C.L.;
contro
l'Azienda USL di Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. V. ed elettivamente domiciliata in Latina, via P.L. Nervi, Latinafiori, Torre 2G,
e nei confronti di
A----- spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti P. e D. V. e R.I.o e con gli stessi elettivamente domiciliata in Latina, via Sisto V n.19, studio avv. F.;
per l'annullamento
della deliberazione n.670 del 4 luglio 2006 di approvazione verbali della Commissione giudicatrice della gara d'appalto per la fornitura di gas medicali e dei servizi concernenti l'approvvigionamento degli stessi; -di tutti i verbali della commissione giudicatrice; del bando di gara, del capitolato speciale e del regolamento per la presentazione dell'offerta; per l'annullamento ovvero la declaratoria di nullità/inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria;
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il magistrato Giuseppe Rotondo; Per le parti come da verbale d'udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione (determinazione D.G. n. 670 del 4 luglio 2006) disposta in favore della controinteressata della gara di appalto per la fornitura di gas medicinali e dei servizi concernenti l'approvvigionamento degli stessi, indetta dalla Asl di Latina con determinazione n. 1093 del 12/9/2005.
Con il primo motivo di ricorso, l'interessata ha dedotto eccesso di potere e violazione dei principi cardine dell'evidenza pubblica: "… mentre l'apertura dei plichi e addirittura l'esame della documentazione (con al sola eccezione del plico relativo all'offerta economica) sono state effettuate dalla commissione nella prima seduta, la specificazione dei criteri è intervenuta solo successivamente e cioè nella seduta relativa ai verbali nn. 3 e 4".
In sintesi, la ricorrente censura il fatto che la specificazione dei criteri di valutazione è avvenuta dopo l'apertura e, quindi, la conoscenza del rispettivo contenuto, delle buste contenenti le specifiche tecniche delle offerte.
Nel costituirsi in giudizio, sia la controinteressata che l'Azienda USL hanno eccepito la tardività del ricorso per essersi, a loro dire, inverata la piena conoscenza degli atti lesivi sin dal 31 maggio 2006 (data dell'ultimo verbale del seggio di gara).
Ed invero, la partecipazione dei rappresentanti dell'impresa ricorrente alle sedute di gara, peraltro resa attiva dalla presentazione anche di note scritte, onerava la società alla proposizione del ricorso entro i sessanta giorni decorrenti dalla conoscenza immediata del contenuto lesivo dei verbali di gara. A tale proposito, soggiungono le eccipienti, il bando prescriveva che per assistere alle operazioni del seggio di gara occorreva essere rappresentanti legali della società o muniti di mandato ad hoc; pertanto, non avendo la commissione di gara sollevato alcuna contestazione nei confronti dei rappresentanti della C., se ne può inferire che costoro, in mancanza di prova contraria, fossero legittimati a rappresentare la società.
Parte controinteressata eccepisce, altresì la carenza d'interesse al ricorso.
Preliminarmente, occorre trattare le due eccezioni. Entrambe sono infondate.
Sulla tardività (articolata sul presupposto che avendo la ricorrente partecipato alle sedute del seggio di gara a mezzo di propri rappresentanti essa, per ciò stesso, avrebbe conseguito la piena conoscenza degli atti lesivi sin dalla data del 31 maggio 2006), come seguono le considerazioni del Collegio. La Sezione non ravvede motivi per discostarsi dal proprio indirizzo secondo cui la conoscenza degli esiti provvisoriamente definiti dal seggio di gara non obbliga alla contestazione nei termini decadenziali dei relativi verbali ben potendo l'interessato impugnare la sola aggiudicazione definitiva facendo nel contempo valere anche le doglianze più specificamente riferibili alle risultanze dei verbali medesimi; ciò in quanto in tema di appalti della p.a., in difetto di disposizioni legislative che attribuiscano al verbale di gara un effetto definitivo, devono ritenersi applicabili i princìpi che regolano in via generale l'impugnativa delle aggiudicazioni provvisorie e definitive, sicché l'impresa non aggiudicataria non ha l'onere, ma soltanto la facoltà di impugnare immediatamente l'aggiudicazione provvisoria e/o i verbali di gara, che sono autonomamente lesivi, fermo restando che l'aggiudicazione definitiva necessita sempre di autonoma impugnazione, atteso che essa, rispetto alla aggiudicazione provvisoria, non costituisce atto meramente confermativo o esecutivo, ma atto che, anche quando recepisca interamente i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque un'autonoma valutazione (cfr Tar Lazio, Latina, 9/12/2005, 1676).
Deve concludersi, quindi, nel senso che l'interesse ad impugnare gli atti di una gara può essere fatto valere solo mediante l'impugnazione dell'atto conclusivo della procedura medesima da parte dei concorrenti non aggiudicatari, dovendosi, in particolare, escludere che in relazione ai contenuti dei verbali di gara si configurino oneri di impugnazione e conseguenti ipotesi di acquiescenza.
La controinteressata eccepisce, altresì, la carenza d'interesse della ricorrente alla proposizione del ricorso sul presupposto che giammai la sua offerta, in ragione del praticato prezzo più alto, poteva risultare aggiudicataria. Anche questa eccezione è infondata in ragione della natura strumentale del ricorso azionato, il cui eventuale accoglimento, travolgendo tutti gli atti del procedimento di gara, potrebbe anche comportare la rinnovazione dell'intera procedura d'appalto ove risultasse mancante nel bando o nella lettera d'invito una sufficiente articolazione o precisazione dei criteri di attribuzione dei punteggi.
Nel merito, il ricorso è fondato. Come risulta dal verbale n. 1 del 13 febbraio 2006, la commissione ha proceduto, nell'ordine: all'apertura dei plichi contenenti le tre buste (A: documenti amministrativi; B: documenti tecnici; C: offerta economica); all'esame e siglatura della documentazione amministrativa (busta A) e tecnica (busta B) attestandone la conformità rispetto al bando; alla verifica, infine, dell'offerta economica la cui busta (l'unica, expressis verbis) è rimasta chiusa.
Nell'incedere del procedimento non v'è dubbio, dunque, che la commissione, come consta dalla fidefacente verbalizzazione delle singole operazioni, ha dapprima aperto, visto ed esaminato la documentazione tecnica (i.e., offerta tecnica), lasciando chiusa solo la busta contenente l'offerta economica, e soltanto in seguito ( verbali 3 e 4 del 15 e 24 marzo 2006) ha fissato i criteri di valutazione della medesima nonché dell'offerta economica.
Tanto basta, ad avviso del Collegio, a rendere illegittimo il suo operato. Orbene, come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa "In tema di appalti pubblici, va esclusa la possibilità per la commissione di gara di specificare i criteri di assegnazione dei punteggi dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte, poichè tale modus procedendi è contrario alle norme generali vigenti poste a tutela della segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti" (Tar Abruzzo, Pescara, 30 giugno 2006 n. 367).
Ne consegue, assorbito ogni altro profilo di censura a questo punto irrilevante, l'accoglimento del ricorso impugnatorio con l'annullamento degli atti impugnati (determinazione di aggiudicazione e verbali della commissione).
All'annullamento dell'atto di aggiudicazione della gara, siccome disposto per illegittima integrazione dei criteri di valutazione delle offerte dopo l'apertura delle buste che le contengono, segue: 1) la caducazione del contratto stipulato medio tempore con la controinteressata, dovendosi ritenere lo stesso inefficace in via sopravvenuta in forza del rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente sottoscritto (pronuncia di caducazione non preclusa vertendosi in materia di appalto sopra soglia in relazione alla quale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo); 2) la rinnovazione dell'intera procedura d'appalto mancando nel bando o nella lettera d'invito una sufficiente articolazione o precisazione dei criteri di attribuzione dei punteggi. La rinnovazione della gara realizza, altresì, l'interesse strumentale azionato dalla ricorrente reintegrandolo in forma specifica nei sensi auspicati (lucro cessante).
Il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina - accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso n. 965/06 meglio in epigrafe specificato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2007.
Il Presidente Franco BIANCHI
Il Giudice Estensore Giuseppe ROTONDO
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