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TAR Latina > Giurisprudenza > Sentenza 1034/2007
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 661 del 2007, proposto dalla L.T. di F. V. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. A.P., rappresentato e difeso dall’avvocato A.C., domiciliata elettivamente in Latina, via Cairoli n. 2/G (studio legale associato T. - V.);

contro

Asl 112 - Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 777 - 2006 del 25.09.2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/10/2007 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Espone la ricorrente che il Tribunale di Frosinone: a] con decreto n. 777 - 2006 del 25.09.2006, ha ingiunto “all’A.S.L. di Frosinone … di pagare entro 40 giorni dalla notifica …, la somma di € 30.210,00, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi nella misura di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, nonché, le spese del presente procedimento monitorio, liquidate in € 178,00 per spese, € 490,00 per diritti ed € 355,00 per onorari, oltre quelle successive occorrende e rimborso spese generali del 12,50 % su diritti ed onorari ex art. 14 T.P. …”; b] detto decreto notificato in data 10.10.2006, dichiarato definitivo per mancata opposizione in data 23.3.2007 e munito di relativa formula il 13.4.2007, è stato ulteriormente notificato in forma esecutiva il 21.6.2007; c] inadempiente l’azienda, con atto notificato il 5.6.2007, ha diffidato e messo in mora la stessa preannunciando, nel caso di ulteriore inadempimento, l’attivazione del giudizio di ottemperanza.

2. Verificatasi tale evenienza, con atto depositato il 12.07.2007, la ricorrente ha prodotto ricorso per conseguire l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul menzionato decreto ingiuntivo.
La Segreteria, ha effettuato la comunicazione ex art. 91 R.D. 17 agosto 1907, n. 642. L’azienda non si è costituita e non ha prodotto documentazione.

3. Alla camera di consiglio del 12.10.2007 il ricorso è stato chiamato e poi introdotto per la decisione.

DIRITTO

1. La ricorrente, con atto depositato il 12 luglio 2007, agisce per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 777 - 2006 del 25.09.2006 emesso dal Tribunale di Frosinone, notificato il precedente 21 giugno.
In relazione a tali adempimenti la stessa argomenta l’ammissibilità della proposta azione escludendo l’applicazione dell’art. 14 D.L. n. 669/96 “al giudizio di ottemperanza che si svolge davanti al Giudice Amministrativo.”.

La tesi non può essere condivisa.

2. L’art. 14 del decreto - legge n. 669 del 1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall’art. 147 della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 44 del decreto legge n. 269 del 2003 come convertito in legge n. 326 del 2003, dispone: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.”.

In relazione a tali articolato normativo e con riguardo al profilo in esame, la Sezione ha già evidenziato che “… (è) infatti da osservare che, nonostante indubbie peculiarità (quanto al procedimento e quanto ai poteri del giudice) del giudizio di ottemperanza rispetto al processo esecutivo ordinario, resta comunque fermo che entrambe le procedure rientrano nel genus dell’esecuzione forzata nei confronti dell’Amministrazione. Cosicché non si evidenzia ragione per ritenere applicabile l’art. 14 in discussione in una soltanto delle predette procedure (e cioè nel processo esecutivo ordinario), escludendo applicazione siffatta nell’ambito del giudizio di ottemperanza.” (T.a.r. Lazio Latina, 18 ottobre 2004, n. 995).

Concordano sul punto anche altre decisioni (T.a.r. Campania Salerno, sez. II, 21 dicembre 2005, n. 2956) e, in ipotesi simile a quella trattata si è statuito che: “L’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. l. con mod., dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30, e mod. dall’art. 147 l. 23 dicembre 2000 n. 388, secondo cui “le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”, e, prima di tale termine, “il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi”, è applicabile anche nel caso in cui il creditore dell’amministrazione proponga il giudizio di ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo, con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto prima che sia maturato il suddetto termine di 120 giorni, non potendo l'Amministrazione dirsi inadempiente rispetto alla sentenza che la condanna al pagamento di somme di denaro.” (T.a.r. Veneto Venezia, sez. I, 12 giugno 2003, n. 3302).

3. Alla stregua delle su esposte indicazioni, il ricorso è pertanto inammissibile. Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione del comune.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Staccata di Latina-, dichiara inammissibile il ricorso n. 661 dell’anno 2007.

Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12/10/2007 con l'intervento dei signori:

Franco Bianchi, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Davide Soricelli, Consigliere