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TAR Latina > Giurisprudenza > Sentenza 136/2007
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

composto dai Magistrati

- Dott. Santino Scudeller - Presidente
- Dott. Davide Soricelli - Componente
- Dott. Giuseppe Rotondo - Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 483/06, proposto dalla Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C.D., presso il cui studio in Latina, viale dello Statuto n. 24, è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti C.B. e L.F., presso il cui studio in Latina, via Priverno, 24 è elettivamente domiciliato;

Comune di Spigno Saturnia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

e nei confronti di

Garante del servizio idrico integrato della regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio

Acqualatina s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F.P., A.A. e T.F. ed elettivamente domiciliata in Latina, via Ulpiano n. 2 presso lo studio legale A.& P.;

con l'intervento ad adiuvandum

del Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C.D., presso il cui studio in Latina, viale dello Statuto n. 24, è elettivamente domiciliato;

del Comune di Cisterna di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F.A., presso il cui studio in Latina, via Armellini n. 7, è elettivamente domiciliato

del Comune di Minturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C.D., presso il cui studio in Latina, viale dello Statuto n. 24, è elettivamente domiciliato;

del Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C.D., presso il cui studio in Latina, viale dello Statuto n. 24, è elettivamente domiciliato;

con l'intervento ad opponendum

del Comune di Bassiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A.P. ed elettivamente domiciliato in Latina, via Cicerone 44, presso l'avv. M.T.;

di: B.S., F.G., F.F., G.F., B.G., I.A., C.D., C.D., rappresentati e difesi dagli avv.ti C.B. e L.F., presso il cui studio in Latina, via Priverno, 24 sono elettivamente domiciliati;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

- della delibera C.C. Aprilia datata 24 febbraio 2006  n. 2;
- della deliberazione C.C. Aprilia datata 27 settembre 2005, n. 13

Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata, di Acqualatina s.p.a. e dei Comuni intervenienti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 1° dicembre 2006 il magistrato Giuseppe Rotondo;
Uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale d'udienza;

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati il Consiglio comunale del comune di Aprilia ha deliberato:
a) di non approvare le modifiche alla convenzione di cooperazione approvate dalla Conferenza dei sindaci dell'ATO 4 con l'atto del 3/12/2003;
b) di non approvare la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, stipulata il 2/8/2002;
c) di non approvare l'atto n. 5 del 28/9/2005 della Conferenza dei sindaci.

2. Contro tale delibera la provincia di Latina ha quindi proposto il ricorso all'esame deducendo che essa è illegittima sotto vari profili e chiedendone pertanto l'annullamento.
Questi i motivi di gravame:
a) violazione e falsa applicazione della regola iuris del giusto procedimento - violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 - carenza d'istruttoria;
b) vizio d'incompetenza - violazione e falsa applicazione della legge n. 36/1994 e della l.r. n. 6 del 1996 - violazione della convenzione di cooperazione - eccesso di potere sotto vari profili - contrasto con precedenti formali determinazioni - violazione delle regole e dei principii democratici e di espressine degli organi pubblici collegiali (in riferimento agli atti dell'ATO nn. 3 e 4 del 2003);
c) stesso vizio di cui alla precedente lettera ma questa volta con riferimento alla determinazione dell'ATO (n. 4/2003) ad oggetto l'articolazione tariffaria relativa all'esercizio finanziario 2004;
d) stesso vizio di cui alla precedente lettera b) ma questa volta con riferimento alla determinazione dell'ATO (n. 5/2005) ad oggetto l'articolazione tariffaria relativa all'esercizio finanziario 2005;
e) stesso vizio di cui alla precedente lettera b) ma questa volta con riferimento alla mancata approvazione della convenzione di gestione;
f) eccesso di potere sotto altri, molteplici profili.

3. Si sono costituti in giudizio il comune di Aprilia ed il gestore del servizio idrico integrato, cioè la società Acqualatina; sono, altresì, intervenuti in giudizio, ad adiuvandum, i comuni di Cisterna di Latina, Sperlonga, Minturno e Fondi nella loro qualità di enti locali compresi nell'ATO 4; sono invece intervenuti ad opponendum il Comune di Bassiano nonché i signori Basco Salvatore, Francalucci Giovanni, Fasano Filippo, Gravina Fratesco, Buccarelli Gianluigi; Iovino Antonio, Cappello Dino, Ciorciaro Domenico.

La società Acqualatina eccepisce l'inammissibilità degli interventi ad opponendum per non esserle stati notificati i relativi atti.

Parte resistente ed interventori ad opponendum chiedono, oltre al rigetto del ricorso, la sua inammissibilità. Eccepiscono, in particolare, carenza di interesse legittimo nonché a ricorrere della Provincia di Latina.

All'udienza del 1 dicembre 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

A) Preliminarmente, occorre trattare le eccezioni di inammissibilità del ricorso.

A.1) Sulla legittimazione e l'interesse a ricorrere della Provincia di Latina: l'eccezione è infondata. L'amministrazione provinciale, nel dedurre in giudizio fatti e motivi (causa petendi) a sostegno del ricorso, ha incardinato l'interesse sostanziale azionato nell'ambito delle relazioni, competenze e responsabilità imputabili all'ente nell'esercizio dei suoi poteri di coordinamento all'interno dell'ATO.
E nella qualità di ente di coordinamento - e non di soggetto componente della compagine - non può essere negata alla Provincia - soggetto esponenziale degli interessi infraprovinciali dell'ATO e degli stessi comuni appartenenti al territorio, una posizione legittimante alla proposizione del ricorso avverso gli atti pregiudizievoli del proprio status; così come non può esserle negato, proprio in ragione del ruolo normativamente assegnatole dalla legge regionale n. 6 del 1996, l'interesse processuale all'impugnativa di quegli atti che potrebbero astrattamente ledere il corretto ed efficace svolgimento del servizio in ambito sovracomunale.

A.2) Sulla legittimazione dei Comuni e dei singoli cittadini ad intervenire ad opponendum.
La società Acqualatina eccepisce innanzitutto l'inammissibilità degli interventi ad opponendum per non esserle stati notificati i relativi atti.
L'eccezione è fondata.
La società Acqualatina s'è costituita in giudizio (come interveniente ad adiuvandum) con atto depositato il 31 maggio 2006.
Gli interventi ad opponendum recano tutti una data successiva (comune di Bassiano: 22 giugno 2006; Basco ed altri: 23 giugno 2006); orbene, ai sensi dell'art. 22, L. n. 1034/1971 l'atto di intervento deve essere notificato a tutte le parti costituite in giudizio; nella fattispecie, gli interventori non hanno adempiuto correttamente all'onere processuale omettendo la notifica dell'atto nei confronti della società Acqualatina (già costituitasi a quelle date); ne consegue, per quanto sopra, l'inammissibilità degli atti di intervento ad opponendum.

2. Nel merito del ricorso, queste le considerazioni del Collegio.
Ai fini di migliore comprensione della decisione è opportuna una sintetica premessa.

2.1. La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) ha previsto la gestione dei servizi idrici sulla base di "ambiti territoriali ottimali", la cui definizione - o meglio delimitazione - è stata rimessa alle regioni.

2.2. La materia è stata disciplinata nella regione Lazio dalla legge 22 gennaio 1996, n. 6.
Questa legge ha anzitutto delimitato gli ambiti territoriali ottimali, istituendo in particolare l'ambito territoriale ottimale n. 4 (che comprende le province di Latina, Roma e Frosinone, i comuni della provincia di Latina, ad eccezione di Campodimele, i comuni di Anzio e Nettuno, situati in provincia di Roma, e i comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Vallecorsa e Villa S Stefano, in provincia di Frosinone).
La legge regionale n. 6 disciplina inoltre le modalità di cooperazione tra gli enti rientranti negli ambiti, stabilendo all'articolo 4 che essi possano costituire un consorzio ovvero stipulare una "convenzione di cooperazione", secondo lo schema allegato alla legge (la forma di cooperazione prescelta prende la denominazione di "Autorità d'ambito", secondo quanto previsto dal comma 4-bis).
E' opportuno precisare che l'articolo 148 del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, in cui sono confluite le norme della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e il cui articolo 175 ha disposto la abrogazione di quest'ultima, ad eccezione dell'articolo 22, comma 6) ha espressamente previsto che "l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche …".

2.3. Gli enti locali rientranti nell'ATO 4) hanno scelto come forma di cooperazione la convenzione ex articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 6 individuando come "ente locale responsabile del coordinamento" la provincia di Latina (dato che la maggior parte dei comuni costituenti l'ambito rientrano nel suo territorio).
In concreto - e per quanto qui interessa - il comune di Aprilia, con delibera C.C. 16 febbraio 1998, n. 2, approvava lo schema di convenzione di cooperazione predisposto dalla provincia di Latina e autorizzava il proprio sindaco a provvedere alla relativa stipulazione, che avveniva il 22 settembre 1998.
La convenzione prevede come "forma di consultazione" degli enti partecipanti la "conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province" disciplinandone il funzionamento.

2.4. E' opportuno sin d'ora sottolineare che l'articolo 17 della convenzione, in conformità alle previsioni dello "schema" di convenzione allegato alla legge n. 6, espressamente prevede: "attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 6 gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare.
La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lazio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996.
Gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la "convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996"; il successivo articolo 18 prevede poi che alla stipulazione della convenzione per la gestione provveda - in rappresentanza ("in nome e per conto") degli enti convenzionati - il Presidente della provincia di Latina.
Quest'ultimo provvedeva alla stipulazione della convenzione con il rappresentante di Acqualatina s.p.a. il 2 agosto 2002.
Con la delibera impugnata il consiglio comunale di Aprilia si è determinato, tra l'altro:
a) di non approvare le modifiche alla convenzione di cooperazione approvate dalla Conferenza dei sindaci dell'ATO 4 con l'atto del 3/12/2003;
b) di non approvare la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, stipulata il 2/8/2002;
c) di non approvare l'atto n. 5 del 28/9/2005 della Conferenza dei sindaci.

3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che le censure di incompetenza (articolate nel secondo e terzo motivo di ricorso) abbiano priorità logica - e il suo (eventuale) accoglimento carattere assorbente - rispetto agli altri e che pertanto debba essere esaminato per primo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di incompetenza, o meglio, deduce l'inesistenza in capo al Consiglio comunale di Aprilia di un potere di approvazione della convenzione di gestione del servizio idrico integrato.
E' quindi chiaro che l'accoglimento di tale motivo assorbirebbe gli altri, dato che un "problema" di individuazione della natura del potere di approvazione della convenzione, dei suoi limiti e/o presupposti e del procedimento occorrente presuppone la (positiva) verifica della esistenza di tale potere.

La tesi della provincia di Latina è che, una volta costituita a mezzo della convenzione di cooperazione l'Autorità d'ambito, l'organo consiliare degli enti partecipanti non può "legittimamente assumere determinazioni di segno diverso o addirittura contrario rispetto a quelle formalmente e democraticamente assunte dalla Conferenza dei sindaci e dei Presidenti" (cui esso partecipa a mezzo del proprio rappresentante). In altri termini deve escludersi che il singolo ente abbia una sorta di potere di veto potendo lo stesso - ove dissenta dalla decisioni assunte o da assumere - semplicemente esternare tale dissenso nella conferenza attraverso il proprio rappresentante.
In definitiva - osserva la ricorrente - l'unico organo di ambito dotato di poteri deliberativi è la conferenza dei sindaci e dei presidenti cui partecipa il legale rappresentante dell'amministrazione come mandatario dell'ente; organo che si determina a maggioranza e adotta deliberazioni che sono vincolanti per tutti gli enti partecipanti.

4. Queste argomentazioni della ricorrente non sono fondate.
Occorre muovere dal rilievo che la forma di cooperazione scelta dagli enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale n. 4 - cioè la convenzione di cooperazione - implica la istituzione di un vero e proprio organo sovracomunale e sovraprovinciale cui sono trasferiti i compiti e poteri in materia di servizio idrico spettanti agli enti locali convenzionati; questo organo opera secondo il principio di maggioranza in base alle previsioni all'uopo contenute nella convenzione di cooperazione. Le sue delibere sono immediatamente efficaci, nel senso che - salvo diversa previsione di legge - non sono soggette ad approvazione da parte degli organi consiliari degli enti convenzionati.

Ciò trova puntuale riscontro nelle previsioni dell'articolo 6, comma 3-ter della legge regionale n. 6 secondo cui "le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, con le maggioranze previste dalle convenzioni di cooperazione, per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative. Resta ferma, comunque, la successiva approvazione da parte dei consigli degli Enti locali convenzionati, ove espressamente prevista dalla presente legge".

A sua volta il successivo articolo 9 chiaramente attribuisce alla Conferenza il potere di definire il contenuto della convenzione di gestione da stipulare con il soggetto incaricato della concreta erogazione del servizio; specificamente il secondo comma dell'articolo 9 prevede che "nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) (cioè la convenzione di cooperazione in alternativa al consorzio), attraverso le forme di consultazione previste dall'articolo 6 (cioè attraverso la conferenza dei sindaci e dei presidenti di provincia) e con il coordinamento della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito, sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4 (cioè della provincia di Latina), gli enti locali definiscono ed approvano la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo.

Dispone, altresì, l'art. 5 della legge regionale in commento che "I Comuni e le Province appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di consultazione definite nell'articolo 6, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire ed approvare, nei rispettivi consigli, la "Convenzione di cooperazione" di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), dando mandato al rappresentante legale per la stipula della Convenzione stessa, oppure a costituire il Consorzio previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b)".

La disciplina va completata con l'art. 17 della convenzione di cooperazione secondo cui "attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 6 gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare. La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lazio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la "convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996".

Alla luce della previsione degli artt. 5, l.r. n. 6/1996 e 17 della convenzione di cooperazione - riproducente, quest'ultimo, una previsione recata dallo schema allegato alla legge regionale n. 6 - risulta, dunque, l'attribuzione agli organi consiliari del potere di approvazione delle convenzioni di cooperazione e gestione.
Ciò potrebbe anche apparire una anomalia alla luce della qualificazione della Conferenza dei sindaci e dei presidenti come organo sovracomunale e sovraprovinciale, centro di riferimento soggettivo dei poteri relativi al "governo" delle risorse idriche, nel senso che la ratio della organizzazione del sistema idrico integrato per ambiti che trascendono il territorio dei singoli comuni consiste in parte proprio nella esigenza di una più razionale utilizzazione di tali risorse attribuendo la relativa responsabilità a una "istanza" che superi i particolarismi locali (come dimostra la previsione del funzionamento a maggioranza della Conferenza); tuttavia la previsione di questo potere di approvazione degli organi consiliari degli enti facenti parte dell'ambito ottimale è un dato di fatto giuridico dal quale non è possibile prescindere; il potere di approvazione degli organi consiliari è infatti espressamente previsto dalla legge regionale (art. 5) e dalla convenzione di cooperazione (art. 17, c. 3), quest'ultima, a sua volta, riproduttiva, si ripete, di una norma che, ancorchè non contenuta nell'articolato della legge regionale n. 6, è pur sempre prevista dallo schema di convenzione allegato alla legge, di cui costituisce parte integrante e con la quale condivide la fonte di produzione.

Né appare persuasiva l'interpretazione "riduttiva" di tali previsioni secondo cui esse avrebbero il significato della assunzione da parte dei soggetti pubblici costituenti l'ATO di un vero e proprio impegno ad approvare la convenzione; in questo modo, l'approvazione sarebbe un "atto dovuto" diventando però un atto sostanzialmente inutile, che nulla aggiungerebbe alle convenzioni, peraltro già efficaci per espressa disposizione di legge, e che finirebbe per privare di contenuto precettivo le relative norme.

E' più corretto ritenere invece che, in forza delle citate clausole, agli organi consiliari degli enti costituenti l'ATO sia attribuito un vero e proprio potere di approvazione della convenzione (di cooperazione e/o di gestione e delle relative modifiche) stipulata sulla base dello schema predisposto e approvato dagli enti convenzionati attraverso la conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle province.
Una volta ammesso che un potere di approvazione della convenzione di gestione in capo ai consigli degli enti locali costituenti l'ATO esiste, perché normativamente riconosciuto, è giocoforza ammettere che esso implichi anche un potere di "disapprovazione" della convenzione. Il potere di approvare infatti logicamente include quello di non approvare; e del resto, se i consigli fossero necessariamente obbligati ad approvare, tale atto - lo si ripete - non avrebbe alcuna concreta rilevanza e le relative clausole normative sarebbero passibili di un'interpretazione contraria alla costituzione perché svuotate di significato e portata precettiva.
Di conseguenza le censure di incompetenza sono infondate.

5. Si può quindi passare all'esame degli altri motivi coi quali la Provincia di Latina - in via logicamente subordinata - deduce che la delibera impugnata è illegittima per la omissione dell'avviso di procedimento e per eccesso di potere (terzo motivo).

6. Entrambi i motivi sono fondati.

6.1. Per quanto concerne il profilo relativo all'avviso di procedimento, potrebbe sostenersi che - appartenendo l'approvazione al complessivo procedimento avente ad oggetto la definizione e stipulazione della convenzione di gestione - esso non sarebbe necessario; potrebbe cioè sostenersi che l'approvazione costituisca una fase o un subprocedimento del procedimento che conduce alla stipulazione della convenzione di gestione.
Questa impostazione, in linea di principio corretta, nel senso che non potrebbe pretendersi, pena un inutile appesantimento dell'attività amministrativa che si potrebbe in contrasto con lo stesso principio di economicità ed efficienza, un avviso per ciascuna fase del procedimento, non è però applicabile alla fattispecie all'esame in cui il comune di Aprilia - dopo essere rimasto inerte per vari anni (le modifiche alla convenzione di cooperazione sono state apportate nel 2003 mentre la convenzione di gestione del servizio tra Aqualatina e l'Autorità d'Ambito è stata stipulata il 2 agosto 2002) - ha deciso di esercitare il potere di (non) approvazione sia della convenzione di gestione (art. 17, terzo comma, della convenzione di cooperazione) che delle modifiche apportate dalla conferenza dei sindaci alla convenzione di cooperazione (delibere ATO nn. 3 e 4 del 2003); in questa situazione, elementari esigenze di correttezza, oltre che il principio di leale collaborazione tra enti, implicavano, pertanto, la necessità di instaurare il contraddittorio almeno nei confronti della Provincia, ente responsabile del coordinamento dell'ATO.

Ancor più se si considera che il Comune di Aprilia, in data 1 luglio 2004 - quindi, nelle more tra gli atti adottati dalla conferenza dei sindaci e la deliberazione impugnata - aveva proceduto anche alla consegna degli impianti di sua proprietà alla società Acqualatina s.p.a. manifestando, in tal modo, una volontà inequivoca, per facta concludentia, di valenza assentiva e di condivisione implicita dei contenuti deliberativi invece successivamente non approvati.
E' vero che nella deliberazione n. 2/2006 il consiglio comunale evidenzia che "la consegna degli impianti di proprietà di questo comune è avvenuta non in conformità con quanto disposto dalla convenzione di cooperazione"; sennonché, tale affermazione appare apodittica e priva di motivazione; e comunque, fosse stata anche vera la circostanza addotta dal consiglio comunale, non per questo sarebbe venuto meno l'obbligo comunicativo siccome funzionale proprio al superamento ed alla migliore comprensione delle paventate difformità nella consegna degli impianti.

6.2. La delibera impugnata risulta altresì chiaramente inficiata da eccesso di potere.
Ammessa, infatti, l'esistenza del potere di approvazione sia della convenzione di cooperazione (e, logicamente, delle modifiche ad essa apportate) che di gestione, in quanto normativamente previsto, è chiaro che la "disapprovazione", soprattutto se avviene a distanza di anni dalla stipulazione come nella fattispecie all'esame, non può che fondarsi su ragioni intrinseche alla convenzione e non può costituire uno strumento per "contestare" le (o "sottrarsi" alle) decisioni legittimamente assunte a maggioranza dalla conferenza del sindaci e dei presidenti delle province.

Sul punto deve osservarsi che - se il merito delle decisioni inerenti alla gestione del servizio idrico integrato è riservato dalla legge Galli e dalla legge regionale n. 6 del 1996 alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle province (o agli organi del consorzio allo scopo istituito), ne deriva di conseguenza che la disapprovazione può ammettersi solo in presenza di vizi di legittimità della convenzione; ove infatti si consentisse la disapprovazione per ragioni di merito, si attribuirebbe a ogni organo consiliare un potere di veto sulle determinazioni assunte a maggioranza dalla Conferenza, così dandosi ingresso a una sorta di parziale cogestione del sistema idrico che - dato il numero degli enti costituenti gli ambiti e la mutevolezza delle maggioranze politiche che li governano - renderebbe di fatto impossibile la gestione unitaria e in ambito sovracomunale e sovraprovinciale delle risorse idriche così vanificando gli obiettivi della legge.

Nella fattispecie, risulta che il comune di Aprilia "non ha approvato" le modifiche alla convenzione di cooperazione né la convenzione di gestione per presunte difficoltà operative del contratto di gestione; segnatamente, perché: "a 3 anni dal decollo della gestione del servizio idrico integrato gli obiettivi di miglioramento nella gestione del servizio idrico integrato sono rimasti sostanzialmente inevasi"; la campagna per il recupero delle dispersioni e delle perdite amministrative è stata un fallimento; nessuna politica di risparmio idrico è stata avviata, anzi la società lamenta che il consumo medio per utente, nel 2004, ha portato a fatturare 32 milioni di mc contro i 38,6 milioni di mc previsti; il rendimento tecnico della rete (volumi erogati diviso volumi immessi in rete), secondo i dati del rapporto informativo del 2004 di Acqualatina s.p.a. corrisponde al 37%; secondo i dati riportati nel consuntivo 2004 di Acqualatina s.p.a. distribuito ai sindaci per la discussione sulla articolazione tariffaria 2005 tale rendimento corrisponde a circa il 28%; nel piano preliminare d'ambito, prima della gestione di Acqualatina s.p.a., era stimato un rendimento del 35,3;nel 2004, nel ripianare lo sbilancio della società la conferenza dei sindaci ha dovuto rinunciare ad esigere i canoni di concessione dovuti da Acqualatina per gli anni 2003-2004-2005; l'ufficio di Acqualatina s.p.a. nel Comune di Aprilia è aperto al pubblico per non più di 6 ore settimanali suddivise in due soli giorni a settimana, con evidente e tangibile disagio per i cittadini; le differenze tra la convenzione per la gestione stipulata il 2/8/2002 e la convenzione tipo definita dalla delibera G.R. n. 6924 del 4/11/1997 dono sostanziali e tali da introdurre elementi che sbilanciano a favore del socio privato (socio di maggioranza) i rapporti tra i soggetti costituenti l'ente gestore, in danno dei comuni convenzionati; la deliberazione della conferenza dei sindaci del 28/9/2005, atto n. 5, poiché esclude il socio privato dalla partecipazione alla copertura del predetto debito, rappresenta una decisione iniqua a danno dei comuni stessi.

Come si evince, le ragioni della disapprovazione solo in minima parte attengono al contenuto della convenzione mentre per il resto esprimono sostanzialmente il dissenso - di merito e di natura parapolitica - del comune di Aprilia da decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti di Provincia relative alla gestione dei rapporti tra l'ATO e il gestore privato; si tratta, però, di decisioni che sono state assunte dall'organo competente e che sono vincolanti per tutti gli enti costituenti (peraltro obbligatoriamente) l'ATO, anche se assunte con il loro formale dissenso (operando la conferenza secondo il principio maggioritario); sussiste dunque il denunciato vizio di eccesso di potere.

Per quanto concerne, invece, le ragioni della disapprovazione attinenti al contenuto delle convenzioni, queste le considerazioni del Collegio a motivo della loro illegittimità.

Riguardo alla decisione della conferenza dei sindaci di escludere il socio privato dalla partecipazione alle coperture del debito accumulato negli anni 2003-2004-2005, mediante compensazione con i canoni concessori che Acqualatina dovrebbe corrispondere all'autorità d'ambito fino a corrispondenza dell'importo, la conferenza ha motivato la decisione con l'esigenza di carattere pubblico di evitare inasprimenti della tariffa idrica.
Coglie nel segno pertanto, la censura del difetto di motivazione, in parte qua, dell'impugnata deliberazione con la quale il consiglio comunale di Aprilia si è limitato a prospettare, genericamente e senza alcuna allegazione a comprova, un presunto danno derivante ai comuni convenzionati.

Anche in ordine alla articolazione delle tariffe relative all'esercizio 2004, il deliberato di Aprilia appare illegittimo laddove sviatamene orientato ad incidere retroattivamente sulla articolazione tariffaria i cui effetti si erano esauriti con la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento; piuttosto, tale deliberazione, proprio per la sua intempestività, appare atteggiarsi come una mera manifestazione di dissenso politico-amministrativo da cui possono derivare, del caso, le conseguenze disciplinate nell'art. 6, c. 3 bis. L.r. n. 6/2006.

Medesime considerazioni di illegittimità si possono fare in ordine alla consegna degli impianti che il comune di Aprilia assume sia avvenuta in difformità a quanto previsto in convenzione; ed invero, ove mai l'amministrazione avesse ritenuto sussistente una "non conformità" avrebbe dovuto adottare - rispetto alla deliberazione di consegna impianti - un contrarius actus" evidenziando, in punto di fatto, le asserite difformità nonché allegando profili di interesse pubblico concreto ed attuale, anziché limitarsi ad affermazioni tautologiche ed apodittiche.

Ad ogni modo, va considerato che l'affidamento in concessione al Gestore del servizio idrico integrato delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni di proprietà degli enti locali opera giuridicamente in forza dall'art. 12, l. 5 gennaio 1994 n. 36 e consegue all'affidamento del servizio stesso regolato, sul punto, dalla convenzione.
Pertanto gli enti territoriali aderenti alla convenzione di cooperazione, ovvero facenti parte dell'ambito territoriale ottimale, una volta avvenuto l'affidamento del servizio, non hanno più poteri diretti sugli impianti di loro proprietà: ne consegue che il Comune non poteva esercitare alcun potere di autotutela in proposito; da cui, l'illegittimità della impugnata deliberazione n. 2 nella parte in cui revoca, implicitamente, l'atto di consegna degli impianti.

Con riguardo, infine, alla articolazione delle tariffe 2005, il Collegio ritiene che il dissenso all'uopo manifestato, in assenza di evidenziati profili di illegittimità, sia sviatamene orientato a sottrarsi alle decisioni legittimamente assunte a maggioranza dalla conferenza del sindaci e dei presidenti delle province compromettendo, di fatto, la gestione unitaria in ambito sovracomunale e sovraprovinciale delle risorse idriche, così vanificando gli obiettivi di efficacia ed economicità della legge.
Non esclude, il Collegio, che il Comune di Aprilia ben potesse manifestare la propria volontà volta a sollecitare una verifica, da parte del consiglio regionale, dei comuni appartenenti all'Ambito e, dunque, una modifica degli ambiti territoriali; così interpretata la volontà dell'ente, la deliberazione impugnata apparirebbe, però, piuttosto un atto di impulso procedimentale in vista degli adempimenti contemplati dall'art. 6 della l.r. n. 6 del 1996.

Resta da valutare - sotto un profilo distinto da quello della mancata comunicazione di avvio del procedimento - la legittimità dei provvedimenti in esame per quanto concerne la non approvazione della delibera ATO n. 3 del 23 aprile 2003 ad oggetto "Ufficio di Presidenza. Approvazione regolamento e costituzione". E' fondata, in proposito, la censura del difetto di motivazione.
Ed invero, né in parte motiva né in parte dispositiva il consiglio comunale ha speso una sola parola per spiegare o illustrare l'iter logico argomentativo sotteso alla manifestata volontà di non approvare la decisione dell'ATO.
A contrario, l'istituzione di un ufficio di presidenza con funzioni consultive, propositive e di supporto del presidente della Provincia coordinatrice d'Ambito e della Conferenza dei sindaci riempie un vuoto organizzativo nell'istituzione d'Ambito costituendo un organismo di raccordo utile tra l'apparato politico-amministrativo e quello più prettamente gestionale rappresentato dalla segreteria tecnico-operativa; un organismo, dunque, funzionalmente distinto e non sovrapponibile, quanto alle competenze esercitate, a quello tecnico-operativo costituito dalla Segreteria (art. 9 della convenzione di cooperazione) cui sono demandati, invece, compiti di vigilanza e di controllo sulla gestione del servizio.
Tanto basta, dunque, per annullare, sotto questo profilo, i provvedimenti gravati.

In conclusione, il Collegio ritiene che le deliberazioni impugnate, al di là della forma, obliterano sostanzialmente, con il loro contenuto, il modello organizzativo della cooperazione obbligatoria (secondo la ratio della legge L. 5 gennaio 1994 n. 36, segnatamente gli artt. 8 e 9, comma 4, e della l.r. Lazio 22 gennaio 1996, n. 6, art. 12, nonché i modelli delineati nella l.r. Lazio n. 6/1996), ed ove portate ad esecuzione esse pregiudicherebbero la stessa realizzazione del servizio idrico integrato all'interno dell'ATO e soprattutto l'organizzazione della gestione unitaria del servizio medesimo; da cui, la loro illegittimità.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso deve essere accolto e gli atti impugnati annullati.

Sussistono, tuttavia, in ragione della complessità della questione trattata, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina - accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso n. 483/06 meglio in epigrafe specificato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Latina nelle Camere di Consiglio del 1 dicembre 2006 - 20 dicembre 2006 - 9 febbraio 2007.

Il Presidente
Santino SCUDELLER

Il Giudice Estensore
Giuseppe ROTONDO