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TAR Latina > Giurisprudenza > Sentenza 1242/2008
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 616 del 2008, proposto da XYZ s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti V.V. e F.D., elettivamente domiciliata in Latina, via Ulpiano n. 2, presso lo studio dell’avvocato V.Z.;

contro

il Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato A.C. e elettivamente domiciliato in Latina, via Oberdan n. 44 presso lo studio dell’avvocato C.;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto serbato dal comune di Aprilia a seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificato nelle date del 22 febbraio e 1° aprile 2008 sulle istanze di autorizzazione all’installazione inoltrate dalla XYZ al comune stesso tra il 1991 e il 1992.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/07/2008 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente – impresa operante nel settore della publicità – di aver presentato al comune di Aprilia tra il 1991 e il 1992 una serie di domande per l’installazione di 24 impianti pubblicitari nel territorio comunale (in realtà le 24 domande non risalgono tutte agli anni 91-92 perché una di esse risale al 1993 e tre risalgono al 1995).

2. Il comune non ha mai provveduto su alcuna di queste domande sicchè la ricorrente presentava, con note datate 27 dicembre 2006, 16 gennaio 2007 e 25 luglio 2007, documentazione integrativa (cartografia generale in scala 1/5000, stralcio aerofotogrammetrico, documentazione fotografica, relazione tecnica, particolare impianto in scala 1/20, planimetria ubicativa, “autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” e “dichiarazione asseverata”) di ciascuna domanda chiedendo al comune qual fosse l’esito dei relativi procedimenti (dal tenore degli atti pare evincersi che le nuove domande facessero seguito a colloqui intercorsi con personale comunale).

La documentazione integrativa in questione veniva inviata a mezzo di raccomandate a.r. acquisite dal comune nei primi giorni del gennaio 2007 (nella fotocopia dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata il 29 dicembre 2006 la data di ricezione la data è illeggibile), il 22 gennaio 2007 e il 30 luglio 2007.

Sostiene la ricorrente che il comune rimaneva silente nonostante una sollecitazione in data 7 agosto 2007 (non è specificato in quale forma).

3. Da ultimo, stante la assoluta inerzia comunale, la ricorrente notificava rispettivamente nelle date del 22 febbraio 2008 e 1° aprile 2008 un atto di diffida e messa in mora sollecitando il comune – nelle persone del Sindaco (notifica in data 22 febbraio) e del responsabile dell’ufficio urbanistica (notifica del 1° aprile 2008) – a provvedere, evidenziando che, in base al piano generale per gli impianti pubblicitari adottato dal comune con delibera C.C. n. 7 del 1° febbraio 2007 (non allegata al ricorso), il termine per provvedere sulle domande di affissione è di soli 60 giorni.

Data la persistente inerzia comunale, la ricorrente proponeva il ricorso in esame notificato al comune il 19 giugno 2008 e depositato il successivo 26 giugno 2008.

4. Il comune di Aprilia si è costituito in giudizio eccependo che il ricorso è inammissibile e che comunque – con nota del competente organo del 19 maggio 2008 – l’amministrazione ha respinto le istanze proposte anteriormente al 9 marzo 2007 (data di adozione del “piano generale degli impianti pubblicitari”) e richiesto documentazione integrativa per le istanze proposte successivamente.

5. Il ricorso è in parte fondato.

6. Deve anzitutto premettersi che ad avviso del Collegio i procedimenti attivati con le originarie 24 domande presentate tra il 1991 e il 1995 devono intendersi estinti o “perenti”, stante il lunghissimo tempo trascorso dalla presentazione delle domande senza che il comune o la ricorrente adottassero alcun tipo di atto o di iniziativa preordinati alla loro definizione; pur in mancanza di una norma che stabilisca in generale che il procedimento amministrativo sia soggetto a estinzione o perenzione per inattività delle parti protratta per un determinato periodo di tempo, deve tuttavia ritenersi – dato che costituisce principio generale, posto a presidio di fondamentali esigenze di certezza giuridica, che, tendenzialmente e salve le eccezioni previste dalla legge, ogni situazione soggettiva è soggetta a estinzione nel caso di protratta inattività del titolare – che anche il procedimento amministrativo si estingua allorchè né l’amministrazione né l’interessato pongano in essere attività alcuna preordinata alla sua coltivazione entro un termine ragionevole; questo principio può cioè applicarsi anche all’interesse dell’istante alla definizione di un procedimento amministrativo e, correlativamente, all’obbligo dell’amministrazione di definirlo, soprattutto se si tiene presente che l’attività amministrativa è particolarmente “sensibile” alle modifiche della situazione di fatto e giuridica; né tali affermazioni possono essere ritenute in qualche modo lesive di situazioni soggettive dell’amministrato sia perchè la “perenzione” del procedimento è comunque conseguenza di una sua inattività protratta per lungo periodo di tempo (cioè di un suo comportamento volontario che lascia presumere il venir meno di un suo interesse alla definizione del procedimento) sia perché – ove in concreto interesse vi sia (o risorga) – è in generale consentito riproporre l’istanza con gli aggiornamenti resi necessari dai sopravvenuti mutamenti giuridici e di fatto.

A questi principi generali del resto è chiaramente ispirato l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo attualmente vigente, che, sia pure a fini diversi (la reazione del privato alla violazione dell’obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione), stabilisce un termine di decadenza di un anno (dallo spirare del termine per provvedere) per la proposizione del giudizio ex articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1934, facendo comunque salva la possibilità di riproporre l’istanza.

Nella fattispecie dunque le originarie istanze di autorizzazione vanno considerate “perente”; del resto, se anche non venissero considerate tali, esse comunque non sarebbero azionabili con il giudizio sul silenzio, poiché, stante il carattere processuale della disposizione citata dell’articolo 2 della legge n. 241 e stante pertanto la sua applicabilità alle situazioni pendenti alla data della sua entrata in vigore, la ricorrente avrebbe dovuto instaurare il giudizio entro un anno dalla data di entrata in vigore delle ultime modifiche normative all’articolo 2 medesimo.

Deve però ritenersi che le “integrazioni” delle vecchie domande proposte dalla ricorrente nel gennaio 2007 e nel luglio 2007 siano qualificabili come vere e proprie nuove istanze, sulle quali il comune avrebbe dovuto pertanto pronunciarsi nel termine di sessanta giorni stabilito dall’articolo 53 del regolamento di attuazione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Non avendolo fatto si è formato il silenzio rifiuto allo scadere del sessantesimo giorno.

La ricorrente tuttavia avrebbe dovuto instaurare il giudizio nel termine di un anno dalla formazione del silenzio, essendo allo scopo non necessaria la notifica di atto di diffida e non comportando la notifica dello stesso la decorrenza di un nuovo termine annuale (dato che l’articolo 2, comma 5, della legge n. 241 fissa il dies a quo del termine annuale alla scadenza dei termini previsti per la definizione di ciascun procedimento ex commi 2 e 3).

Ciò vuol dire che il ricorso è ammissibile solo relativamente all’ultima delle nuove domande presentate al comune, cioè a quella ricevuta in data 30 luglio 2007; per le altre (cioè per le domande proposte – o meglio riproposte – nel mese di gennaio 2007) il termine per la proposizione del ricorso è infatti spirato al più tardi il 21 maggio 2008. Ed infatti le domande sono state ricevute dal comune il 22 gennaio 2007 (la prima in realtà in data ancora anteriore); di conseguenza in data 23 marzo 2007 è scaduto il termine di 60 giorni per provvedere; il ricorso avrebbe quindi dovuto essere notificato entro un anno dal 23 marzo 2007 ma ciò non è avvenuto perché la notifica si è perfezionata solo il 19 giugno 2008.

Sulla domanda presentata il 30 luglio 2007 sussiste invece l’obbligo di provvedere, non escludendolo la circostanza che il comune il 19 maggio scorso ha dato riscontro all’istanza del 30 luglio 2007 ponendo in essere un’attività istruttoria di tipo peraltro interlocutorio; è chiaro infatti che i termini per provvedere sono ampiamente scaduti e che, pur a fronte di un inizio di attività da parte del comune, deve darsi alla ricorrente garanzia di una conclusione del procedimento sollecita e in tempi certi.

Di conseguenza la sezione non può che dichiarare l’obbligo del comune di Aprilia di provvedere sulla domanda di autorizzazione alla installazione propostagli in data 30 luglio 2007 – e allo scopo fissa il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza – mentre per le restanti domande (quelle proposte nel mese di gennaio 2007) il ricorso è dichiarato inammissibile per le ragioni sopra enunciate, salva la riproposizione dell’istanza ad opera della ricorrente.

La soccombenza solo parziale dell’amministrazione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25/07/2008 con l'intervento dei signori:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario