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TAR Latina > Giurisprudenza > Sentenza 41/2008
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA (SEZIONE PRIMA)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 234 del 2007, proposto da P.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato G.M., presso il cui studio in Latina, via Farini n. 4, è elettivamente domiciliata;

contro

il comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato L.L., da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione in Latina, viale Andrea Doria n. 4;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

della delibera G.M. n. 356 del 22 dicembre 2006, della delibera G.M. n. 359 del 29 dicembre 2006 e della delibera C.C. n. 6 del 1° febbraio 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/12/2007 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. - La ricorrente è una società di capitali “mista” (il capitale appartiene nella misura del 55% al comune di Aprilia e nella complessiva misura del 45% a due soci privati), costituita nel 1993 – in esecuzione della delibera C.C. n. 43 del 22 luglio 1992 – con il fine di affidarle la gestione dei servizi pubblici comunali relativi a igiene e bonifica ambientale.

E’ opportuno sin d’ora premettere che sia la scelta del socio privato che il successivo affidamento del servizio non sono avvenuti previo svolgimento di una procedura a evidenza pubblica.
E’ altresì utile premettere che – dopo la scadenza di un primo affidamento – il servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed igiene ambientale fu (nuovamente) affidato alla ricorrente nel 2000 per il periodo di quindici anni (il relativo contratto, sottoscritto il 27 luglio 2000, prevedeva quindi come scadenza la data del 31 dicembre 2015).

2. - Con la prima delibera impugnata, il comune di Aprilia, nel presupposto che all’affidamento del servizio alla ricorrente dovesse applicarsi la previsione dell’articolo 113, comma 15-bis del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, ha disposto la indizione di una gara per l’affidamento del servizio medesimo; alla delibera n. 356 faceva quindi seguito la n. 359 con cui la giunta approvava la “lettera di invito” nonché bando e capitolato di gara dando mandato agli uffici competenti di eseguire i conseguenti adempimenti.

Infine con delibera del 1° febbraio 2007 n. 6 il Consiglio comunale respingeva la proposta – formulata da alcuni consiglieri comunali - di acquisizione della quota di capitale sociale della P.A. appartenente al soggetto privato (così da trasformarla in una società a totale partecipazione pubblica con conseguente ritenuta inapplicabilità alla stessa della disciplina dell’articolo 113, comma 15-bis del d.lg. n. 267).

3. - Con il ricorso all’esame la P.A. impugna i provvedimenti descritti denunciandone la illegittimità sotto vari profili.

4. - Resiste al ricorso il comune di Aprilia.

DIRITTO

1. - Il ricorso è fondato.

2. - Ai fini della migliore comprensione della decisione è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento della controversia.

2.1. - L’articolo 113, comma 5, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che l’erogazione dei servizi pubblici locali sia affidata a: a) società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

Il successivo comma 15-bis aggiunge che “nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. …”.

2.2. - Queste disposizioni contengono la spiegazione dell’operato del comune di Aprilia; quest’ultimo, nel presupposto che la scelta del socio privato della P.A. e l’affidamento del servizio alla medesima erano avvenuti senza gara, ha ritenuto che alla data del 31 dicembre 2006 l’affidamento alla società sarebbe automaticamente cessato “senza necessità di apposita deliberazione”; di conseguenza ha attivato il procedimento volto alla individuazione di un nuovo gestore in conformità alla regola prevista dall’articolo 113, comma 5, lett a).

2.3. - Il comune ha ritenuto altresì che la propria competenza a selezionare un nuovo gestore nel rispetto delle regole della concorrenza cui è ispirato l’articolo 113 non fosse esclusa dalle disposizioni recate dal cd. codice dell’ambiente (cioè dal d.lg. 3 aprile 2006, n. 152); in particolare il comune ha ritenuto che – stante la mancata costituzione da parte della regione Lazio della cd. Autorità d’ambito, cioè dell’organismo incaricato dell’organizzazione, dell’affidamento e del controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti – non potesse trovare applicazione la disposizione dell’articolo 204 secondo cui “in relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’Autorità d’ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta”, in altri termini il comune ha ritenuto che – ferma la automatica cessazione dell’affidamento del servizio alla data del 31 dicembre 2006 e in mancanza dell’Autorità – la competenza a scegliere il nuovo gestore non potesse che appartenere a sé medesimo.

3. - Ciò premesso rileva il Collegio che la questione centrale posta dal ricorso consiste nello stabilire se il comune di Aprilia abbia correttamente interpretato tale complesso normativo, se cioè, effettivamente, l’affidamento disposto a favore della ricorrente nel 2000 venisse automaticamente a cessare alla data del 31 dicembre 2006 in forza del comma 15-bis dell’articolo 113 del d.lg. n. 267 e, in caso di risposta positiva a questo primo quesito, a quale soggetto pubblico competesse la selezione del nuovo gestore.

3.1. - La articolata posizione della ricorrente può essere sintetizzata nel modo seguente.

Essa sostiene la inapplicabilità alla fattispecie della disciplina dell’articolo 113, comma 15-bis, in base al rilievo che quest’ultima fa espressamente salve le disposizioni che prevedano “per i singoli settori” un “congruo periodo di transizione”.
La tesi della ricorrente è che, relativamente al settore dei rifiuti solidi urbani, una specifica disciplina di transizione è prevista negli articoli 198 e 204 del codice dell’ambiente.

In particolare, il secondo periodo del primo comma dell’articolo 198 stabilisce che “sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
A sua volta i primi due commi dell’articolo 204 dispongono che: “i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’ambito” (comma 1); “in relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’Autorità d’ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta” (comma 2).

Da queste norme si desumerebbero – ad avviso della ricorrente – le seguenti regole: a) inapplicabilità al settore dei rifiuti del termine del 31 dicembre 2006 per la cessazione degli affidamenti disposti in violazione delle regole della evidenza pubblica; b) continuazione delle gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della parte IV del codice dell’ambiente e loro cessazione alla data di inizio dell’attività del gestore scelto dall’Autorità d’ambito; c) esclusione di qualsiasi potere d’intervento comunale, dato che il secondo comma dell’articolo 204 prevede la competenza dell’Autorità d’ambito, stabilendo altresì un potere surrogatorio di autorità superiori per ovviare alla eventuale inerzia di quest’ultima.

3.2. - La ricostruzione della normativa proposta dalla ricorrente non appare persuasiva.

Ritiene il Collegio che le disposizioni degli articoli 198 e 204 del codice dell’ambiente non costituiscano una disciplina speciale che, stabilendo un “congruo periodo di transizione”, escluda l’applicazione della scadenza del comma 15-bis citato.
La ricostruzione del sistema operata dal comune di Aprilia risulta quindi in larga misura condivisibile.
In sostanza il punto di arrivo delineato dal codice dell’ambiente è costituito dalla organizzazione del “servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” sulla base di ambiti territoriali ottimali includenti il territorio di una pluralità di enti locali; in tale territorio i poteri inerenti all’organizzazione e gestione del servizio sono attribuiti a “Autorità d’ambito”, cioè a soggetti pubblici di tipo associativo e ad appartenenza necessaria che raggruppano tutti gli enti locali compresi nell’ambito; l’Autorità ha, tra l’altro, il compito di selezionare il soggetto incaricato della gestione del servizio.

La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali è demandata dall’articolo 200 ai piani regionali di gestione dei rifiuti (disciplinati dal precedente articolo 199, che dispone per la loro emanazione un termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della parte IV del decreto, con previsione, in caso di inerzia, di un intervento sostitutivo del ministero dell’ambiente).
La logica del nuovo sistema, come si legge nell’articolo 200, è quella di superare la gestione frammentata del servizio per singoli comuni, organizzandolo sulla base di più adeguate dimensioni gestionali, definite “sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative”.

Nelle more della istituzione di tale sistema - che presuppone la delimitazione territoriale degli ambiti da parte della regione, la istituzione delle Autorità per iniziativa degli enti locali che debbono obbligatoriamente parteciparvi (secondo le norme emanate dalle regioni, come previsto dall’articolo 201) e, infine, la scelta del gestore secondo la disciplina dell’articolo 202 - l’articolo 198, comma 1, del codice dell’ambiente dispone che “sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Come si vede, quindi, la norma dell’articolo 198, comma 1, fa esplicito riferimento a gestioni instaurate nel rispetto delle previsioni del comma 5 dell’articolo 113.
A questa norma si collega il primo comma dell’articolo 204 che conferma la salvezza delle gestioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto; quest’ultima norma però chiaramente si riferisce alle sole gestioni che rispettino le regole del comma 5 dell’articolo 113 perché a quelle che tali previsioni non rispettino si riferisce il successivo comma 2 che, come accennato, letteralmente dispone che “in relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’Autorità d’ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta”.

La disposizione del comma 2 non solo non introduce un “congruo periodo di transizione” in deroga all’articolo 113, comma 15-bis ma, confermando la applicabilità della scadenza dallo stesso prevista, stabilisce che al nuovo affidamento provveda l’Autorità d’ambito, nel presupposto che, una volta che questa sia stata istituita, ogni potere in materia di gestione di rifiuti le sia trasferito con la conseguenza che i comuni - che obbligatoriamente sono associati all’Autorità - perdono i propri poteri in materia di gestione del servizio.

A questo riguardo deve aggiungersi che la disposizione del primo comma dell’articolo 198 è formulata in modo improprio dato che essa letteralmente sembrerebbe mantenere la competenza comunale in materia di gestione dei rifiuti non sino alla istituzione delle Autorità d’ambito ma sino all’inizio della attività del gestore selezionato dalle Autorità; in realtà il momento del passaggio delle competenze deve essere identificato in quello della istituzione delle Autorità d’ambito, come conferma la disposizione del secondo comma dell’articolo 202. In altri termini - una volta istituita in una delle forme previste dalla normazione regionale (da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della parte IV del codice dell’ambiente), l’Autorità d’ambito, che per espressa disposizione dell’articolo 201, comma 2, è “struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti” - i comuni perdono le competenze in materia a favore delle neoistituite Autorità.

Resta da verificare cosa accada nel caso in cui l’Autorità d’ambito ancora non si sia costituita, come avvenuto nella fattispecie all’esame, in cui esiste una gestione affidata secondo modulo non conforme al disposto del più volte citato articolo 113, comma 5 e l’organizzazione integrata del servizio delineata dal codice dell’ambiente è lungi dall’essere stata realizzata, dato che ancora non sono state istituite le Autorità d’ambito; la risposta a questa domanda è tuttavia implicita in quanto si osservava in precedenza in ordine al trasferimento delle competenze a seguito della istituzione delle Autorità, nel senso che, fin quando queste non esisteranno, i comuni conservano i propri poteri, con la conseguenza che essi possono legittimamente (anzi devono) adottare le misure conseguenti alla cessazione delle gestioni prevista dall’articolo 113, comma 15-bis del d.lg. n. 267.

4. - Alla luce della ricostruzione così operata della normativa è ora possibile esaminare i motivi dedotti dalla ricorrente che risultano in parte fondati.

5. - Ed infatti la ricostruzione proposta implica che il comune avesse l’obbligo in previsione della scadenza del 31 dicembre 2006 e dell’operatività della cessazione automatica della gestione della ricorrente ex comma 15-bis di adeguare la gestione del servizio di igiene urbana a una delle formule previste dall’articolo 113, comma 5, del d.lg. n. 267.

Appare però condivisibile la tesi della ricorrente – esposta compiutamente nella memoria depositata il 6 giugno 2007 ma già contenuta in ricorso – secondo cui, anche a ritenere applicabile la scadenza del 31 dicembre 2006 e sussistente la competenza comunale a provvedere, le relative determinazioni conservano un margine di discrezionalità potendo l’ente decidere quale delle forme previste dall’articolo 113, comma 5, del d.lg. n. 267 utilizzare per la gestione. Insomma il comune ha agito come se la scelta del modulo previsto dalla lettera a) del citato quinto comma costituisse un atti interamente vincolato ma così non era perché essa è una soltanto delle tre forme possibili e, se nella fattispecie appare difficile ipotizzare il ricorso al modulo della lettera b) (società parzialmente partecipata con socio privato scelto mediante procedura a evidenza pubblica), non altrettanto può dirsi in relazione alla possibilità di acquisizione alla mano pubblica della partecipazione del socio privato in modo da instaurare un modulo gestionale corrispondente alla lettera c).

6. - Risultano di conseguenza infondati i primi quattro motivi dedotti, che attengono sostanzialmente a vizi formali.

6.1. - Per quanto riguarda il denunciato difetto dei pareri prescritti dall’articolo 49 del d.lg. n. 267, a parte che tali pareri, almeno sulle delibere di giunta, sono stati espressi (come risulta dalle relative premesse), esso non determina la illegittimità delle delibere non trattandosi di requisito di validità delle deliberazioni (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3888).

6.2. - Per quanto concerne la dedotta violazione dell’articolo 6 del d.lg. n. 267 e degli articoli 12 e 13 dello statuto comunale, il relativo motivo è infondato.

Nella fattispecie infatti non viene in rilievo un procedimento preordinato alla emanazione di “atti a contenuto generale che incidano in misura rilevante sull’economia e sull’assetto del territorio” ma l’adozione di atti dovuti in correlazione alla imminente scadenza del termine del 31 dicembre 2006 e alla conseguente verificazione della automatica cessazione della gestione della ricorrente; da questo punto di vista, anzi, potrebbe sostenersi che il comune si è attivato persino in ritardo. Pertanto non sussisteva alcuna necessità di istruttorie pubbliche o di partecipazione popolare.

6.3. - Considerazioni non dissimili valgono per la dedotta violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; nella fattispecie, infatti, la cessazione della gestione della ricorrente è effetto conseguente in via diretta a norma di legge e non a una autonoma determinazione comunale; di conseguenza nessuna necessità sussisteva di partecipare alla ricorrente l’indizione della gara, come del resto dimostra la circostanza che non si vede quale utilità avrebbe avuto l’instaurazione del contraddittorio procedimentale in ordine alla determinazione di porre in essere ciò che costituiva nulla più che un atto dovuto.

6.4. - Per quanto concerne i profili inerenti alla spesa, con deliberazione G.C. n. 116 del 4 maggio 2007, le delibere impugnate sono state integrate prevedendo la “prenotazione” dell’impegno di spesa per l’espletamento della gara e “dando atto” che la spesa per il servizio troverà copertura nel bilancio di previsione dell’anno 2008 (nel presupposto che, dati i tempi della gara, il nuovo affidamento troverà integrale copertura in tale bilancio; ed infatti con delibera n. 65 del 22 marzo 2007 è stata già prorogata per sei mesi e “comunque sino all’affidamento alla nuova ditta aggiudicataria” la gestione della P.A.).
In mancanza di impugnazione della nuova delibera (che è stata depositata dalla stessa ricorrente), il quarto motivo è quindi improcedibile.

7. - Il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo attengono ai profili di carattere sostanziale della controversia.

7.1. - Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 198 e 204, comma 2, del codice dell’ambiente, denuncia cioè l’incompetenza del comune di Aprilia a determinarsi sulla sorte della sua gestione sotto un duplice profilo.

In particolare la ricorrente lamenta che sia stata indetta una gara per l’affidamento del servizio per un periodo di 5 anni, senza alcuna previsione che leghi la durata del contratto alla ultimazione della procedura di affidamento da parte dell’ATO e senza nulla disporre in ordine al subentro del gestore che sarà selezionato dall’Autorità; in più il secondo comma dell’articolo 204 riserva la competenza a provvedere in relazione alla scadenza dell’articolo 113, comma 15-bis all’Autorità d’ambito e non ai comuni.

Il motivo è infondato.
Già si è osservato che, ad avviso del Collegio, fino alla istituzione delle Autorità d’ambito permane la competenza dei comuni a provvedere, anche in relazione alla scadenza del comma 15-bis dell’articolo 113. Quanto poi al profilo del subentro del gestore selezionato dall’Autorità d’ambito, nessuna necessità di prevederlo o disciplinarlo nel bando di gara sussisteva dato che tale subentro è espressamente previsto dalla legge per cui, indipendentemente dalla durata del contratto che sarà stipulato, questo è comunque destinato a risolversi allorchè inizierà l’attività il gestore selezionato dall’Autorità.

7.2. - Fondato è invece il successivo motivo con cui si deduce il vizio di incompetenza della giunta comunale a favore del consiglio.

Come già accennato, l’indizione della gara per la selezione del gestore nel rispetto delle regole di evidenza pubblica non costituiva nella fattispecie un atto sostanzialmente vincolato; in realtà esistendo in astratto la possibilità di organizzare il servizio secondo uno degli altro moduli previsti dal più volte citato comma 5 dell’articolo 113 e non apparendo in particolare irrealistica la possibilità di gestire il servizio con il sistema della lettera c), previa acquisizione della quota del socio privato (possibilità che tra l’altro il comune aveva anche in precedenza considerato come si desume dalla documentazione depositata in allegato alla delibera C.C. n. 6 del 1° febbraio 2007), rientrava nella competenza consiliare adottare una determinazione in merito (eventualmente previa verifica in ordine alla disponibilità alla cessione delle proprie quote da parte dei soci privati); né la riserva di competenza del consiglio può ritenersi rispettata essendosi tale organo pronunciato sulla proposta di acquisizione della quota di minoranza del capitale in data 1° febbraio 2007, dato che quest’ultima delibera – che avrebbe dovuto precedere la decisione di indire la gara – appare comunque fondata sull’errato presupposto che la gestione del servizio secondo il modulo della lettera a) dell’articolo 113 costituisse nella fattispecie un atto interamente vincolato.

7.4. - Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 204 del codice dell’ambiente in combinato disposto con il più volte citato comma 15-bis del d.lg. n. 267 del 2000.

La tesi della ricorrente è che la scadenza del 31 dicembre 2006 non sarebbe applicabile al servizio di smaltimento dei rifiuti perché per esso il codice dell’ambiente prevederebbe una specifica disciplina di transizione; il sistema delineato dal codice dell’ambiente comporterebbe quindi che le gestioni esistenti debbano proseguire e che debbano essere le Autorità d’ambito, nel termine di nove mesi (che la ricorrente qualifica ordinatorio) dalla entrata in vigore della parte quarta del codice dell’ambiente a disporre i nuovi affidamenti in relazione alla scadenza prevista dall’articolo 113, comma 15-bis.

Già si è visto sub 3) che questa ricostruzione non è condivisibile perchè si basa sul non condivisibile presupposto che alla materia in contestazione non si applichi il comma 15-bis citato; in realtà l’espressione usata nell’articolo 203 “in relazione alla scadenza ….” ha l’opposto significato di confermare che tale scadenza si applica anche al settore all’esame attribuendo la competenza a provvedere alle Autorità d’ambito; per le ragioni viste, tuttavia, questa competenza può essere esercitata solo se le Autorità già siano state istituite, mentre, in caso contrario, permane la competenza comunale. Del resto se si accettasse la tesi della ricorrente la previsione dell’articolo 113, comma 15-bis, che è ispirata a principi generali (oltretutto di derivazione comunitaria) sarebbe in larga misura vanificata dai ritardi nella attuazione del codice dell’ambiente.

7.5. - Con i successivi motivi la ricorrente denuncia che – anche ad ammettere la competenza del comune a provvedere in relazione agli effetti della scadenza del termine del 31 dicembre 2006 ex articolo 113, comma 15-bis – in ogni caso le determinazioni assunte sarebbero illegittime.

Anzitutto il comune ha agito come se la opzione per la gestione a mezzo di una società di capitali ex articolo 113, comma 5, lettera a) costituisse un atto dovuto mentre esso avrebbe potuto e dovuto valutare la possibilità di utilizzare uno degli altri moduli previsti nelle successive lettere b) e c); tra l’altro una delle opzioni disponibili sarebbe stata quella di “sanare” l’affidamento alla P.A. rendendosi acquirente della parte privata del suo capitale (e così “trasformandola” in società a capitale interamente pubblico), al riguardo la ricorrente osserva come l’aver ritenuto la soluzione scelta priva di alternative rende illegittima la delibera consiliare con cui è stata respinta la proposta di acquisire la quota di capitale del socio privato.

In ogni caso ulteriore profilo di illegittimità dell’agire del comune è il non aver disciplinato il passaggio del personale, dei beni e degli strumenti della Progetto ambiente al nuovo affidatario, in violazione degli articoli 202, comma 6, e 204, comma 4, del codice dell’ambiente.

Le censure così dedotte sono in parte fondate.
In particolare gli assunti della ricorrente sono persuasivi, come già visto, in ordine al profilo relativo alla possibilità per il comune di scegliere uno dei moduli organizzativi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 113, comma 5; già si è osservato infatti che, nonostante la istituzionale temporaneità della nuova gestione (destinata comunque a cessare una volta che l’Autorità d’ambito abbia selezione il gestore secondo le previsioni del codice dell’ambiente), non può sostenersi che l’unico tipo di gestione utilizzabile consistesse effettivamente nell’affidamento a una società di capitali.

Quanto infine alla mancata previsione del passaggio al nuovo gestore del personale, dei beni e dei mezzi di quello cessante la censura è infondata; premesso che, per quanto attiene al personale della P.A., la stessa ricorrente ammette in ricorso che il suo passaggio alle dipendenze del nuovo gestore è in realtà stato previsto, si rileva che né la disposizione dell’articolo 202, comma 6, né quella dell’articolo 202, comma 4 sono applicabili alla fattispecie all’esame: la prima, perché essa attiene al passaggio di personale al gestore che sarà selezionato dall’Autorità d’ambito, la seconda perché essa si riferisce alla fattispecie del primo comma dell’articolo 204 mentre nel caso all’esame ricorre quella del comma successivo.

8. - Il ricorso deve dunque essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nelle camere di consiglio del 21 dicembre 2007 e 11 gennaio 2008 con l'intervento dei signori:

Santino Scudeller, Presidente FF

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Primo Referendario