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TAR Latina > Giurisprudenza > Sentenza 84/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA (SEZIONE PRIMA)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1147 del 2003, proposto da XYZ s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati A.S. e L.S., da intendersi domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;
contro
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege;
nei confronti di
Promozione e sviluppo Latina s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato G.P., presso il cui studio in Latina, via Cairoli n. 10, è elettivamente domiciliata;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
a) quanto al ricorso originario, della nota prot. n. 3531 del 2 settembre 2003 del Presidente del consiglio di amministrazione della Promozione e sviluppo Latina;
b) quanto ai motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2005, della deliberazione 7 gennaio 2005 del c.d.a. di Promozione e Sviluppo Latina e della nota prot. n. 4432 del 12 luglio 2005 a firma del Presidente del c.d.a.;
c) quanto ai motivi aggiunti depositati il 17 gennaio 2006, delle deliberazioni del c.d.a. di Promozione e sviluppo Latina del 5 agosto 2004 e del 7 gennaio 2005;
d) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Lavoro e Politiche Sociali; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Soc. Promozione e Sviluppo Latina Spa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/01/2008 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La società Promozione e sviluppo Latina è il soggetto gestore di un programma denominato “Territorio Produce” ammesso a contributo a carico del Fondo per lo sviluppo istituito dall’articolo 1-ter del d.l. 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sulla base di apposita convenzione stipulata con il ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 20 dicembre 2000.
2. Nel contesto delle iniziative volte all’attuazione del programma, la Promozione e Sviluppo Latina ha indetto una procedura per l’erogazione di contributi a piccole e medie imprese per il sostegno di investimenti.
La società ricorrente presentava domanda per ottenere un contributo per un programma di “ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione” della propria attività di “vendita e riparazione pneumatici”.
L’iniziativa era valutata favorevolmente dal c.d.a. di Promozione e sviluppo Italia che, con delibera del 10 febbraio 2003, approvava il programma della ricorrente; seguiva il 25 marzo 2003 la sottoscrizione da parte di quest’ultima dell’atto di impegno previsto dall’articolo 10 dell’avviso pubblico di indizione della procedura.
3. Con la nota prot. n. 3531 del 2 dicembre 2003 il Presidente del c.d.a. revocava la concessione nel presupposto che, in violazione di quanto prescritto dall’avviso pubblico e dell’obbligo assunto a mezzo dell’atto di impegno del 25 marzo 2003, la ricorrente non aveva presentato polizza fideiussoria conforme allo schema predisposto da Promozione e sviluppo Latina.
Di qui l’originario ricorso con cui la ricorrente deduceva l’illegittimità della revoca per omissione dell’avviso di procedimento, incompetenza e violazione dell’articolo 12 dell’avviso pubblico di indizione della procedura.
Si costituivano in giudizio il ministero del lavoro e la Promozione e sviluppo Latina.
4. Con ordinanza n. 906 del 12 dicembre 2003 la sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare.
5. In data 5 agosto 2004 il c.d.a. di Promozione e sviluppo Latina si determinava a richiedere un supplemento di istruttoria sulla pratica al fine di verificare l’esistenza dei presupposti per la concessione del contributo. Il soggetto incaricato della istruttoria (la Europrogetti & Finanza s.p.a.) concludeva nel senso dell’inesistenza dei presupposti (in particolare si acclarava che – mentre l’avviso pubblico riservava i contributi a imprese operanti nel settore “servizi alle imprese” – la ricorrente opera nel settore del “commercio al dettaglio di accessori autoveicoli e sostituzione di pneumatici” fornendo i propri servizi non esclusivamente a imprese ma anche a persone fisiche).
Nella seduta del 7 gennaio 2005, di conseguenza, il c.d.a. di Promozione e Sviluppo Latina si determinava a revocare il contributo; tale decisione era comunicata con nota del 12 luglio alla ricorrente che proponeva motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2005 con cui impugnava tali atti.
Il 17 gennaio 2006 erano depositati ulteriori motivi aggiunti con cui veniva impugnata anche la precedente determinazione del c.d.a. avente ad oggetto il supplemento di istruttoria.
DIRITTO
1. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Promozione e sviluppo Latina.
1.1. Questa sostiene di essere un soggetto privato e di non esercitare, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, pubbliche potestà; di conseguenza la controversia avrebbe ad oggetto un rapporto di tipo negoziale e la pretesa della ricorrente avrebbe consistenza di un diritto soggettivo, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
1.2. Sostiene invece la ricorrente che Promozione e sviluppo Latina quale soggetto erogatore del Fondo per lo sviluppo di cui all’articolo 1-ter del citato d.l. n. 148 esercita, in forza della convenzione stipulata con il ministero del lavoro, potestà autoritative pubbliche; verrebbe quindi in rilievo un fenomeno di esercizio da parte di soggetto privato di poteri pubblici con conseguente attrazione alla giurisdizione del giudice amministrativo del contenzioso relativo agli atti, da qualificarsi in termini di veri e propri atti amministrativi, con cui tali poteri sono esercitati.
1.3. Il Collegio non condivide la ricostruzione del ruolo di Promozione e Sviluppo Latina prospettata da quest’ultima. Si ritiene infatti che la società – allorchè eroga contributi a imprese utilizzando le risorse assegnatele a valere sul Fondo per lo sviluppo di cui al d.l. n. 148 del 1993 - eserciti potestà pubbliche attribuitegli dalla convenzione stipulata con il ministero del lavoro e dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. 3 novembre 1994, n. 773 (Regolamento recante criteri e modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo, istituito dall'art. 1-ter del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236), che espressamente stabilisce che “le agevolazioni spettanti alle iniziative industriali, ricadenti negli interventi indicati al precedente art. 1, comma 2, lettera a), sono concedibili dal soggetto convenzionato … nella veste di intermediario, previa istruttoria tecnico finanziaria ed in osservanza delle normative applicabili individuate nella convenzione, nel rispetto dei criteri richiamati al comma 4 dell'art. 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236, e della graduazione dei livelli fissati dal paragrafo 4 della delibera CIPI del 22 aprile 1993 ovvero dei livelli diversi, nazionali e comunitari, in essere alla data della domanda presentata al predetto soggetto convenzionato”. Né a questa ricostruzione può opporsi il rilievo che la stessa convenzione specifica che i contributi a fondo perduto costituenti la misura 5 sono attribuiti a mezzo di un contratto, in quanto quest’ultimo accede a una determinazione avente oggettiva natura di concessione secondo il tipico schema del contratto accessivo a un provvedimento.
1.4. Conseguenza di questo discorso è che il riparto della giurisdizione in ordine al contenzioso relativo al contributo in contestazione segue le regole generali secondo cui “in materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell'erogazione. Ne consegue che la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso in cui tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse; di diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione” (T.A.R. Lazio, sez. III, 23 maggio 2007, 4754).
2. In applicazione di questi principi l’originario ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione in applicazione del principio stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2007, dato che a fondamento della revoca del contributo disposta con la nota 2 settembre 2003 del Presidente del c.d.a. della società resistente è stato posto l’inadempimento di impegni che la ricorrente aveva assunto con l’atto d’impegno accessivo alla concessione del contributo.
3. In base ai medesimi principi invece sussiste la giurisdizione in ordine alle determinazioni impugnate a mezzo dei motivi aggiunti dato che esse recano la revoca (o meglio l’annullamento) della concessione del contributo per il riscontro della originaria insussistenza di uno dei presupposti cui era subordinato il suo riconoscimento.
4. Nel merito i motivi aggiunti sono fondati sotto il profilo dei dedotti vizi di violazione delle garanzie procedimentali e di difetto di motivazione.
In sintesi deve essere osservato che non è illegittimo che la Promozione e sviluppo Latina abbia proceduto a un “supplemento istruttorio” – di ciò tra l’altro informando, anche se in modo decisamente generico, la ricorrente (cfr. le note del 25 febbraio e del 24 giugno 2004) – né che, allo scopo, abbia utilizzato i servizi di una società specializzata esterna (tra l’altro avvalendosi di facoltà espressamente prevista dall’articolo 7 della convenzione stipulata con il ministero).
Deve però rilevarsi che i risultati del supplemento di istruttoria avrebbero dovuto essere comunicati alla ricorrente prima di adottare l’atto di riesame in modo da poter acquisire le sue osservazioni; ed infatti il provvedimento che definisce il procedimento di riesame è un atto per sua natura discrezionale, con la conseguenza che, da un lato, nell’istruttoria deve essere coinvolto il destinatario e, dall’altro, che la determinazione da adottare, se di segno sfavorevole per il privato, deve essere specificamente motivata in punto di interesse pubblico alla rimozione dell’atto, con la necessità, non potendosi identificare tale interesse con la mera esigenza di ripristino della legalità, che si compia un puntuale raffronto tra le ragioni del soggetto pubblico e quelle del privato con indicazione delle ragioni di prevalenza delle prime che giustificano il sacrificio di quest’ultime. Né la partecipazione dell’inizio del procedimento e una eventuale partecipazione sarebbero risultate superflue in quanto avrebbero consentito un confronto tra le parti, non inutile dato che la tesi della ricorrente secondo cui la “promiscuità” della sua clientela (privati e imprese e non soltanto queste ultime) non impediva l’accesso alle provvidenze in contestazione non appare incongrua.
5. I motivi aggiunti devono quindi essere accolti con conseguente annullamento della determinazione in data 7 gennaio 2005 del c.d.a. della società resistente di revoca del contributo in contestazione.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, dichiara l’inammissibilità del ricorso originario e, relativamente allo stesso, rimette le parti davanti al giudice ordinario perché dia luogo al giudizio di merito e accoglie i motivi aggiunti, con conseguente annullamento della delibera 7 gennaio 2005 del consiglio di amministrazione della Promozione e sviluppo Latina.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11/01/2008 con l'intervento dei signori:
Santino Scudeller, Presidente FF
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Primo Referendario
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