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TAR Latina > Giurisprudenza > Sentenza 211/2007
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

composto dai Magistrati

- Dott. Franco BIANCHI – Presidente
- Dott. Santino SCUDELLER - Consigliere
- Dott. Davide SORICELLI - Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 410 del 2004, proposto da A.B. e R.B., rappresentati e difesi dagli avvocati A.P., M.L.P. e L.M.P., presso il cui studio in Latina, piazza Mercato n. 11, sono elettivamente domiciliati

contro

il comune di Carpineto Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Athena Lorizio, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria del Tribunale

per ottenere

la condanna del comune intimato alla restituzione di immobile abusivamente detenuto e il risarcimento dei relativi danni.


Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 9 febbraio 2007 il Consigliere Davide Soricelli; udito altresì l'avvocato D. per delega dell'avvocato A.P., per i ricorrenti;

FATTO

1. Con il ricorso all'esame i ricorrenti - nella qualità di proprietari del suolo sito in Carpineto contrassegnato in catasto al foglio n. 43, particelle nn. 342, 610, 353 e 613 - espongono che l'amministrazione comunale di Carpineto, in forza della delibera G.M. n. 13 del 10 gennaio 1998, ha occupato in via d'urgenza il terreno in questione al fine di realizzare un parcheggio pubblico, il cui progetto definitivo era stato approvato con delibera G.M. n. 209 del 21 giugno 1997.
In particolare, il provvedimento autorizzava l'occupazione d'urgenza per il periodo massimo di tre anni dalla immissione in possesso (in concreto verificatasi il 18 marzo 1998).
Evidenziano i ricorrenti che tale periodo è abbondantemente decorso ma, nonostante l'ultimazione dei lavori in data 11 maggio 1999, mai è stato emanato il decreto di espropriazione.

2. Essi pertanto chiedono, nel presupposto della sopravvenuta abusività della occupazione del suolo in questione, che la sezione ne ordini al comune la restituzione e lo condanni al risarcimento dei danni subiti per l'occupazione senza titolo e per la trasformazione del bene.

3. Il comune di Carpineto si è costituito in giudizio deducendo che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e comunque infondato.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

La domanda di risarcimento dei danni derivanti da occupazione divenuta illegittima perché protrattasi oltre il termine di legge senza che ad essa abbia fatto seguito il tempestivo decreto di esproprio - che poteva rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto riconducibile alle previsioni contenute nel comma 1 dell'art. 34 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80, a norma del quale erano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia - esula infatti da essa per effetto della nota sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha escluso dall'ambito di tale giurisdizione esclusiva i comportamenti dell'amministrazione pubblica non collegati all'esercizio di un potere autoritativo, quali, appunto, in tema di occupazione c.d. appropriativa, le fattispecie di occupazione usurpativa in cui alla procedura di occupazione d'urgenza dell'immobile non abbia fatto séguito la (il perfezionamento della) procedura di espropriazione nel termine di validità del decreto di occupazione d'urgenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3191).

2. Al riguardo è opportuno puntualizzare che alla affermazione di tale principio non osta quanto di recente affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 191 del 2006 in punto di parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 53 del d.lg. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); in particolare la Corte - chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità del citato articolo che devolve "alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico" - ha statuito che tale articolo è illegittimo "nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere" con la conseguenza che essa ha invece riconosciuto la costituzionalità della attribuzione della giurisdizione (esclusiva) al g.a. nelle "ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione".
L'articolo 53 infatti non è applicabile al caso all'esame, essendo quest'ultimo relativo a fattispecie verificatasi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, laddove il citato articolo 53 si riferisce - come accennato - a controversie "conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico".

3. Di conseguenza - e indipendentemente dalla definizione di quale, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale citata, sia l'esatto confine tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa in ordine alle controversie relative alla applicazione delle disposizioni del d.lg. n. 427 del 2001 - la questione della sussistenza o meno della giurisdizione sul ricorso all'esame deve risolversi esclusivamente in base a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 204 e 281 del 2004 nelle quali è stato affermato che la disposizione dell'articolo 34 del d.lg. n. 80 citato - che prevedeva una "giurisdizione esclusiva" del giudice amministrativa nelle materia della "edilizia e dell'urbanistica" estesa a "atti, provvedimenti e comportamenti" - è incostituzionale nella parte in cui: a) "prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziché "gli atti e i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia", con conseguente "espunzione" dalla disposizione di ogni riferimento ai "comportamenti"; b) "istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno".

4. Alla luce di quanto precede - poiché nella fattispecie all'esame- non si controverte della legittimità di atti e/o provvedimenti amministrativi ma si propone una domanda risarcitoria fondata sulla (sopravvenuta) inefficacia del provvedimento autorizzativo dell'occupazione d'urgenza - deve escludersi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

5. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase processuale.

P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina il 9 febbraio 2007.

Franco Bianchi, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere estensore

DEPOSITATA IL 27-3-2007