AvvocatiAmministrativisti.it

AvvocatiAmministrativisti.it

Struttura > Atto costitutivo e Statuto
 

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

con le modifiche approvate dall’Assemblea del 19 gennaio 2007
(
cliccare qui per il precedente Statuto)

Parte Prima - Costituzione, scopi, patrimonio e soci.

Art. 1 – Costituzione.

1. E' costituita in data 10 luglio 2003 la ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI, associazione apartitica e priva di qualsivoglia scopo di lucro.

2. All'atto costitutivo sono intervenuti gli Avvocati (in ordine alfabetico):

- Armando Argano
- Michelina Tiziana Bianchin
- Mario Carfagna
- Francesco Paolo Cavalcanti
- Gaetano Colletta
- Corrado De Simone
- Francesco Di Ciollo
- Tiziana Di Consolo
- Francesco Di Leginio
- Giuseppe Gallinaro
- Giuseppe Garofalo
- Christian Lombardi
- Giovanni Malinconico
- Cesare Manchisi
- Giacomo Mignano
- Antonella Pisapia
- Giuseppe Polito
- Alfredo Zaza d'Aulisio

3. La Associazione Avvocati Amministrativisti (l'Associazione) ha durata illimitata e sede in Latina, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione di Latina.

4. Il recapito postale coincide con lo studio professionale del Segretario di tempo in tempo in carica, salvo che il C.d.A. non deliberi diversamente.

5. Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e del Regolamento che verrà approvato dagli competenti organi sociali.

6. Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti all'Assemblea.

7. L'Associazione aderisce alla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, con sede in Roma, della quale mutua princìpi e scopi, con i singoli associati.

Art. 2 – Scopi ed attività.

1. L'Associazione Avvocati Amministrativisti si propone di diffondere la cultura del diritto pubblico, del diritto comunitario, del diritto costituzionale, del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa.

2. Nelle suddette materie si propone anche di:
a) contribuire alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli avvocati e degli operatori del diritto;
b) tutelare i diritti dell’avvocatura e vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, con particolare attenzione alla effettività della difesa ed al diritto ad un procedimento equo e di ragionevole durata, sia innanzi alla Giurisdizione che innanzi alle Publiche Amministrazioni;
c) collaborare con le Università, Le Accademie e altre istituzioni pubbliche e private, alla elaborazione dottrinaria e normativa, nonchè allo studio ed alla prospettazione di soluzioni per la effettiva crescita della categoria forense.

3. Per raggiungere tali scopi, l'Associazione:
a) organizza, anche attraverso la costituzione di una fondazione o di altre entità associative, attività scientifiche e culturali;
b) promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali.
 

Art. 3 – Patrimonio.

1. Il patrimonio è costituito dalle quote versate dagli associati, dai contributi devoluti da terzi e dai beni e finanziamenti acquisiti.

Art. 4  - Soci e quote.

1. L’Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari e benemeriti.

2. Sono fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo.

3. Sono soci effettivi quelli che di tempo in tempo si iscrivono secondo le regole fissate al termine di ogni anno per quello successivo.

4. Solo i soci effettivi hanno l’elettorato interno attivo e passivo.

5. I soci effettivi possono essere, in proprio o per il tramite dell'Associazione, iscritti di anno in anno anche alla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.

6. Possono iscriversi come soci effettivi gli avvocati esercenti a tempo pieno, che rilascino che abbiano e dichiarino esperienza prevalente, nello svolgimento della professione forense, in questioni attinenti a campi del diritto indicati nel precedente art. 2, comma 1,  lett. a).

7. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio di Amministrazione della'Associazione Avvocati Amministrativisti, il quale delibera nella prima adunanza utile.

8. L’iscrizione come socio effettivo consegue anche al pagamento di una quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

9. Sono soci d’onore le persone e gli enti che si siano distinti per particolari meriti in favore dell'Associazione ed ai quali tale qualifica è riconosciuta, con apposita delibera, dall'Assemblea dei soci. I soci d’onore non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione.

10. Sono soci benemeriti le persone ed enti che, fattane richiesta all'Associazione ed avutane conforme delibera di accettazione e riconoscimento della qualifica dal parte dell'Assemblea dei Soci, versino all’Associazione una speciale quota annuale di iscrizione.

11. La qualità di socio si perde per dimissione, ovvero per decadenza o per espulsione deliberate dal Consiglio di Amministrazione per comportamento contrario alle norme del presente Statuto o all’etica professionale.

12. La delibera di decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi al Collegio dei Probi Viri nel termine di trenta giorni dalla sua formale conoscenza da parte del destinatario.

Parte Seconda - Organi e funzioni

Art. 5 – Organi.

1. Sono organi dell'Associazione Avvocati Amministrativisti:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Probi Viri.

Art. 6 – L'Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea - Ordinaria, Ordinaria Elettiva e Straordinaria - regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'interezza dei soci e determina l'indirizzo politico-programmatico dell'Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli, approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci effettivi e di essa, tra i presenti, è Presidente il socio più anziano, mentre le funzioni di Segretario vengono assunte dal socio più giovane.

3. Hanno diritto di presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche i soci onorari ed i soci benemeriti.

4. l'Assemblea Ordinaria:
a) si tiene ogni anno, di regola nel mese di novembre;
b) viene convocata su iniziativa del Presidente e per atto del Segretario mediante avviso scritto da comunicarsi almeno quindici giorni prima;
c) in essa ogni socio esprime il proprio singolo voto e può rappresentare, in forza di delega scritta, un solo altro socio;
d) tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

5. L'Assemblea Elettiva:
a) viene indetta per l'elezione del Presidente e degli altri organi dell'Associazione, ogni tre anni ed eventualmente in concomitanza con l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria;
b) deve essere convocata, su iniziativa del Presidente in carica e per atto del Segretario, con avviso scritto almeno venti giorni prima della data fissata e comunque tenuta, al massimo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del mandato del C.d.A.;
c) può essere riunita in convocazione straordinaria nel solo caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente dell'Associazione;
d) l'elezione avviene con le modalità di cui al successivo art. 13.

6. L'Assemblea Straordinaria può essere indetta in ogni momento con le medesime regole dell'Assemblea Ordinaria, su richiesta della maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione oppure da un terzo degli Associati in regola con i propri adempimenti.

Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il C.d.A. attua gli indirizzi programmatici individuati dall'Assemblea, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, mantiene e sviluppa i rapporti con le altre associazioni e le istituzioni forensi  e giudiziarie, con le forze politiche e culturali.

2. Il C.d.A. si compone di cinque componenti eletti dall'Assemblea dei soci:
a) il Presidente dell’Associazione, che lo presiede;
b) il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed un quinto consigliere.

3. In esito all'Assemblea elettiva entrano a far parte del C.d.A. il Presidente e gli altri quattro soci che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

4. Nella riunione di insediamento il C.d.A. assegna tra i propri componenti le cariche il Vicepresidente, Segretario e Tesoriere con votazione a scrutinio segreto.

5. Il C.d.A. è convocato dal Segretario, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del C.d.A. medesimo, con avviso inviato almeno cinque giorni prima, fatta eccezione per i casi di urgenza.

6. Per la validità della seduta occorre la presenza di oltre la metà dei componenti.

7. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

8. In caso di cessazione dalla carica di un componente del C.d.A. le sue funzioni vengono assunte temporaneamente da altro consigliere che si renda disponibile e incontri il gradimento degli altri componenti, salvo la definitiva attribuzione di dette funzioni, entro trenta giorni dalla causa di cessazione, al primo dei soci non eletti nella ultima Assemblea Elettiva.

9. Nel caso in cui cessino dalla carica il Vicepresidente, il Segretario o il Tesoriere, fermi gli adempimenti di cui al comma che precede, il C.d.A. procederà entro trenta giorni alla elezione del consigliere cui attribuire la carica rimasta scoperta.

10. Nel caso in cui vengano a mancare oltre la metà dei componenti del C.d.A., verrà immediatamente indetta nuova assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche rimaste scoperte.

Art. 8 – Il Presidente ed il Vicepresidente.

1. Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

2. Il suo mandato elettivo è triennale, dura fino alla elezione del successivo Presidente ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

3.Per l’elezione del Presidente sono necessari almeno sei voti.

Art. 9 – Il Vicepresidente.

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza, lo sostituisce fino a nuova elezione, che provvederà ad indire entro trenta giorni e dovrà essere tenuta entro i successivi sessanta giorni.

Art. 10 – Il Segretario.

1. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti dal Presidente dell'Associazione, effettua la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo, è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione e sostituisce il Presidente ed il Vicepresidente ove questi siano entrambi temporaneamente impediti allo svolgimento di singole questioni.

Art. 11 – Il Tesoriere.
1. Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e della cassa, tiene la contabilità dell’Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze necessarie per la verifica dei poteri, redige i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 12 – Il Collegio dei Probi Viri.

1. Il Collegio dei Probi Viri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che l'Assemblea elegge fra i soci, con mandato che dura sino alla successiva Assemblea elettiva ed è incompatibile con altre cariche associative.

2. I componenti del Collegio dei Probi Viri eleggono al loro interno il Coordinatore, a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto.

3. Il Collegio è convocato dal Coordinatore quando occorra deliberare in merito a questioni poste dagli organi dell’Associazione o da qualsiasi socio con ricorso motivato, con decisioni adottate a maggioranza assoluta, motivate e non appellabili.

4. Il Collegio, nell’esercitare le funzioni di controllo sul rispetto dello Statuto, in particolare:
a) vigila sull’osservanza delle norme statutarie;
b) dirime eventuali controversie tra i soci e tra questi e gli organi dell’Associazione;
c) giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti di decadenza e di espulsione del socio, nonché sulle impugnazioni dei provvedimenti di ammissione e di non ammissione dell'aspirante socio;
d) convoca l'Assemblea in caso di necessità o di ingiustificata inerzia degli organi competenti.

Art. 13 – Elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Probi Viri.

1. Alle cariche associative possono candidarsi i soli soci effettivi.

2. E’ dichiarato eletto il socio che riporta il maggior numero di voti per la carica alla quale si è candidato.

3. Non dà titolo alla elezione il conseguimento di un solo voto.

4. L'Assemblea Elettiva elegge tutti gli organi sociali in sessione unica e contestuale, prima procedendo alla votazione di norma a scrutinio segreto, salva diversa decisione dei tre quarti dell’Assemblea, ed allo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente dell'Associazione, che pertanto viene ufficialmente dichiarato tale dal Presidente dell'Assemblea, immediatamente dopo procedendo alla votazione ed allo spoglio delle schede per tutti gli altri organi, dei quali pure viene data ufficiale comunicazione con le medesime formalità.

Art. 14 – Incompatibilità.

1. Tutte le cariche previste da questo statuto sono incompatibili con le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina o di altre Associazioni forensi che abbiano sede nel territorio della Provincia di Latina.

Art. 15 – Norma transitoria.

1. L'Assemblea costitutiva dell'Associazione Avvocati Amministrativisti Latina è ad un tempo Assemblea Elettiva ed è validamente indetta, costituita e tenuta senza l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti articoli 6, 7 comma IV, 12 comma II, 13 commi I - II - IV.

2. l'Assemblea costitutiva determina anche la prima quota associativa da versarsi per il primo anno di vita dell'Associazione, in deroga all'art. 4, comma VIII.

3. Nell'anno della costituzione (2003) i soci che siano già iscritti in proprio alla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti non sono tenuti al versamento della parte di quota associativa che deve essere utilizzata per effettuare detta iscrizione.