Nuove disposizione in merito al comportamento dei condomini verso l’amministratore di condominio che viene revocato. Pare infatti che a quest’ultimo non spetti alcun tipo di compenso extra per il periodo successivo alla cessazione dell’incarico.
Non esiste quindi la prorogatio dei poteri, fino all’insediamento del nuovo amministratore, qualora ci fosse la volontà contraria da parte dell’assemblea condominiale.
Contenuto
Amministratore di condominio: la decisione della corte di cassazione
La novità sul compenso dell’amministratore di condominio revocato arriva direttamente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.12120 dello scorso 17 maggio 2018. Bisogna al tal proposito provare a capire meglio di cosa si tratta. Ecco che cosa ci ha spiegato Giuseppe Bassi, amministratore di condomini a Milano :
La vicenda passata al vaglio dalla Suprema Corte trae spunto dal decreto ingiuntivo presentato da un amministratore di condominio uscente, per ricevere il pagamento del compenso, che dal suo punto di vista era dovuto, in attesa dell’incarico del nuovo amministratore.
Dopo svariati giudizi, il caso è arrivato davanti alla Corte di Cassazione, che esaminando nel dettaglio le ragioni dei condomini, ha respinto le pretese avanzate dall’amministratore ricorrente.
Amministratore di condominio: tutela dei condomini
Premesso che l’incarico dell’amministratore relativo alla gestione delle parti comuni di uno stabile può avere cessazione alla scadenza del mandato, per revoca da parte dell’assemblea o anche per dimissioni, è importante mettere in chiaro come debba avvenire la gestione del periodo antecedente all’avvio della gestione da parte dell’amministratore subentrante, affinché possa occuparsi della salvaguardia nell’interesse del condominio.
Può tuttavia succedere che, per una serie di motivi, un nuovo amministratore non sia nominato subito e che il condominio resti per un periodo senza controllo.
Poiché lo scopo da perseguire è quello di evitare vuoti di potere a discapito dei condomini, i giudici hanno deciso di dar vita alla cosiddetta prorogatio dei poteri che viene applicata ogni qualvolta un amministratore non si occupa dei suoi compiti. Il titolare del potere è legittimato a farne esercizio fino all’insediamento del nuovo amministratore. La figura cessata dalla carica continuerà dunque ad esercitare i poteri di cui all’articolo 1130 del codice civile fino all’arrivo definitivo del nuovo.
Amministratore di condominio: in caso di revoca niente prorogatio
In base al principio della prorogatio l’amministratore del caso portato davanti la corte di cassazione aveva la pretesa di una somma a titolo di compenso. Secondo i giudici di legittimità, un principio simile sussiste nell’interesse e in conformità alla volontà dei condomini. In caso di volontà contraria non ci sarà applicazione.
In tale situazione, se è stato nominato un nuovo amministratore e stabilito un termine per il suo ingresso nella gestione condominiale, il periodo che parte dalla data della delibera di nomina del nuovo amministratore e l’inizio del nuovo incarico è un periodo di passaggio di consegne che non porta ad ulteriori compensi verso l’amministratore uscente. A maggior ragione una situazione simile si avrà se l’inizio della nuova gestione viene vie ritardato dalla mancata consegna della documentazione condominiale a causa del precedente amministratore.