Antiriciclaggio. La responsabilità e le sanzioni a carico del collegio sindacale.

Quali sono le verifiche a carico del collegio sindacale in ambito di normativa antiriciclaggio?

Nel corso di una verifica della Guardia di finanza nei confronti di una società, può accadere che gli organi accertatori rilevino, a carico della stessa, presunte infrazioni alle norme previste dal d.lgs. 231/2007, come quelle attinenti gli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette.

Questo può accadere in enti che operano in specifici settori che devono osservare la normativa antiriciclaggio, come società compro oro, money transfer, agenzie immobiliari, agenzie di sicurezza privava che si occupano di valori, mercanti d’arte e galleristi, ecc. ecc.

In modo particolare, vengono controllati i seguenti obblighi posti a carico degli imprenditori:

a) acquisire i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore;

b) acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

c) controllare costantemente il rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività.

Durante l’attività di accertamento, può essere rilevata la presenza nella compagine societaria, ai sensi dell’articolo 2477 del Codice Civile, dell’organo di controllo interno (collegio sindacale), incaricato di svolgere essenzialmente due funzioni:

  • il controllo di gestione, che consiste nel vigilare sull’attività dell’organo amministrativo, verificando lo svolgimento della gestione e dell’amministrazione della società nel rispetto della legge e dello statuto sociale (ai sensi dell’articolo 2403 del Codice Civile);
  • la revisione legale dei conti, che consiste nel garantire la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio con le scritture contabili, valutazione del patrimonio societario (ai sensi dell’articolo 2409 bis del Codice Civile).

In tale contesto, il Collegio sindacale, nell’ambito del controllo di legalità dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, ha il compito di:

  • vigilare sull’osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità ed adeguatezza dei controlli antiriciclaggio;
  • valutare l’idoneità delle procedure di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione delle informazioni e di segnalazione delle operazioni sospette;
  • esprimere il proprio parere in merito alla configurazione complessiva dei sistemi di gestione e di controllo dei rischi di riciclaggio;
  • effettuare tempestivamente, ove si verifichino i presupposti, le comunicazioni previste alle Autorità competenti.

I militari procedono in questo caso a visionare la relazione del collegio sindacale; dalla lettura della relazione può non emergere l’esito di iniziative mirate ovvero di procedure destinate a verificare, anche mediante campionamento, il corretto rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 231/2007, né il risultato di confronti con gli amministratori in tema di antiriciclaggio, né

la trasmissione dell’apposita comunicazione prevista dall’articolo 46 comma 1 lettera b) del citato decreto, in merito alle infrazioni al dettato del correlato Titolo II Capo I, sull’adeguata verifica della clientela.

Essendo l’attività di membro del collegio sindacale spesso affidata a professionisti, soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio, sia come dottori commercialisti sia come revisori legali e contabili, appare pacifico e incontrovertibile ritenere che questi debbano essere a conoscenza dei relativi obblighi, soprattutto in tema di adeguata verifica della clientela, nonché delle pertinenti modalità e procedure minime che le società clienti debbano attivare, in modo congruo e completo, in rapporto all’articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela.

I militari ben possono per questi motivi reputare che le omissioni imputabili alla società vigilata, inerenti all’adeguata verifica della clientela ed agli altri precetti di legge, siano perfettamente conoscibili dall’organo di controllo in conformità ai vincoli derivanti dall’incarico e, pertanto, debbano essere oggetto di comunicazione obbligatoria al M.E.F. nel caso di presunte irregolarità rilevate.

Gli accertatori, rilevate le carenze nei controlli, non possono che ritenere che le condotte omissive integrino la violazione della disposizione di cui all’art. 46, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007, in tema di comunicazioni obbligatorie, visto che tale comunicazione alla Autorità doveva essere inoltrata a partire dalla piena conoscenza della fattispecie illecita in violazione del Titolo II Capo I del decreto antiriciclaggio da parte del soggetto obbligato.

L’Organo verbalizzante può contestare pertanto al Sindaco, in qualità di organo di controllo dell’azienda ispezionata in precedenza, la violazione di inosservanza degli obblighi di comunicazione, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera b), avendo omesso di inoltrare la comunicazione alle Autorità competenti delle violazioni della normativa prevista dal D.lgs.231/2007, commesse dall’ente, ed ipotizzare l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 59, comma 1 del vigente d.lgs. n. 231/2007:

SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN € 5.000,00

SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX € 30.000,00

Sarà puoi a discrezione del M.E.F. l’irrogazione della sanzione ritenuta più meritevole, analizzati i documenti trasmessi a cura dell’organo accertatore.

Le sanzioni antiriciclaggio irrogate al collegio sindacale possono assumere così notevole rilevanza, per comportamenti omissivi e spesso dovuti a superficialità; la difesa deve essere tempestiva e ben struttura; sul sito www.avvocatoantiriciclaggio.it sono disponibili esperienze e spunti utili alla difesa.