Il DURC (documento unico correntezza contributiva) certifica la regolarità dei versamenti dovuti agli enti previdenziali; ha assunto negli ultimi anni un ruolo di protagonista della vita quotidiana di chi esercita un’attività di impresa, dei professionisti, di chi vuole partecipare a una gara d’appalto. Il suo mancato rilascio è causa di notevole preoccupazione per gli operatori economici infatti, senza di esso, anche a fronte di lavorazioni regolarmente compiute o servizi puntualmente resi, si rischia concretamente il blocco dei relativi pagamenti.
Inoltre le vicende afferenti il durc, dal 01/11/2021, hanno subito un sostanziale ulteriore aggravio burocratico, in quanto tutti i lavori edili con committente privato, ove l’opera abbia un valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, e tutti quelli con committente pubblico, di qualsiasi importo, sono soggetti a verifica di congruità con il rilascio del relativo DURC di congruità.
Tale verifica, finalizzata ad appurare se la manodopera dichiarata occupata in cantiere sia conforme agli standard dei lavori effettuati, ha l’evidente intento di dissuadere l’impiego del così detto “lavoro grigio”, ossia di operai per i quali non vengono dichiarate tutte le ore effettivamente prestate. Inoltre la finalità è quella di contrastare eventi di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti differenti da quello dell’edilizia, arrecando un danno alla corretta concorrenza tra le imprese.
L’esito della verifica, condotta dalla competente cassa edile, conduce all’ottenimento o al diniego del nuovo “DURC di congruità” che non fa riferimento all’azienda, come l’ormai noto documento unico di regolarità contributiva (DURC tradizionale, valido quattro mesi), ma al singolo cantiere per il quale l’impresa risulta appaltatrice diretta.
Per condurre le necessarie verifiche, le casse edili si avvalgono di un nuovo portale, denominato Edilconnect, con il quale si interfacciano a livello nazionale.
Occorre considerare che, per quanto attiene l’opera prestata, la norma ha previsto alcune particolarità che devono essere attentamente valutate:
1.La manodopera dei lavoratori autonomi deve essere valorizzata in conformità alla retribuzione oraria dell’operaio di III livello (operaio specializzato) del CCNL Artigianato Edile, per un massimo di 173 ore mensili;
2.La manodopera dei titolari/soci di Impresa artigiana deve essere valorizzata secondo la retribuzione oraria dell’operaio di V livello del CCNL Artigianato Edile, per un massimo di 173 ore mensili;
3. La manodopera del Lavoratore autonomo e del Titolare/Socio di Impresa artigiana senza dipendenti deve essere inserita nel cantiere attraverso il sistema Edilconnect, mediante il “caricamento” della relativa fattura emessa, che deve esplicitare il valore della manodopera prestata riferita al singolo mese e il cantiere di riferimento.
Come avviene di regola per le pratiche di richiesta del DURC, nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile a cui è rivolta la richiesta, segnala all’impresa le divergenze constatate, invitando la stessa a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento alla Cassa dell’importo che corrisponde alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita di congruità. Nel caso di mancata osservanza della richiesta entro il termine indicato, la Cassa Edile notifica l’esito negativo della verifica di congruità all’impresa che ha inoltrato la domanda, con l’indicazione degli importi a debito, delle cause dell’irregolarità e procederà all’iscrizione dell’impresa nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI).
Solamente nel caso in cui lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti di importo pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa rilascerà lo stesso l’attestazione di congruità subordinatamente alla dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa che non risulta congrua, potrà altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera producendo documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa.
Risultare non congrui rispetto al controllo concernente la manodopera impiegata e relative retribuzioni, oltre a compromettere il rilascio del documento in oggetto, espone l’impresa al rischio di tutte le attività necessarie al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza.
Le tematiche relative al rilascio del DURC sono alquanto varie e ogni caso necessitano di adeguata verifica dei presupposti che possono comportarne il mancato ottenimento.
Un professionista che si occupa della materia sarà nella competenza di fornire:
– assistenza e consulenza affinché l’impresa possa ottenere, o perlomeno tentare di conseguire, il DURC (documento unico di regolarità contributiva) in qualsiasi settore essa operi e ove sia essenziale tale documento.
– assistenza e consulenza quando l’impresa sia afflitta da debiti tali da compromettere il rilascio del DURC, impedendole quindi di poter svolgere regolarmente la propria attività.
Il Durc costituisce una sorta di “bollino di garanzia”, uno status che ciascuno degli operatori attivi porta con sé; la particolarità consiste nel fatto che non è l’impresa a “dichiararlo”, ma la verifica viene eseguita da terzi.