È di pochi giorni la notizia della sentenza della Corte Costituzionale circa il suicidio assistito in Italia. L’argomento, assai discusso già in passato, sta smuovendo l’opinione pubblica e soprattutto quella giuridica, con posizioni contrapposte e variegate.
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La decisione della Corte Costituzionale
Il nostro codice penale, all’articolo 580, punisce chi incoraggia o chi rafforza l’intento di suicidio o chi ne agevola l’esecuzione. La pena è la reclusione da 5 a 12 anni.
La sentenza sella Corte Costituzionale ha ribaltato del tutto la portata di questa norma. Secondo i giudici infatti, non può essere punito “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio” di un paziente qualora quest’ultimo soffra di una malattia intollerabile che comporta conseguenze irreversibili.
La decisione ha posto delle condizioni particolari, purché vengano rispettate le norme sul consenso informato , “sentito il parere del comitato etico territorialmente competente”.
L’Italia e il testamento biologico
L’argomento è strettamente correlato al tema dell’eutanasia, e del testamento biologico, entrato in vigore nel nostro ordinamento alla fine 2017.
La legge, che funziona a tutti FyLI effetti dal 31 Gennaio 2018, permette di stabilire in eventuale anticipo se e come sottoporsi a trattamenti sanitari o se dare o meno il consenso agli stessi qualora ci potesse essere una futura incapacità a decidere o a comunicare. Nei trattamenti sanitari sono annoverati pure la nutrizione (e l’idratazione) artificiale, considerati dalla critica giurisprudenziale come atti di sostegno vitale. Il mondo giuridico dunque, i vari avvocati, nonché lo studio legale Moscato, si sono dovuti dunque aggiornare a riguardo, per indirizzare potenziali clienti verso una scelta consapevole.
Il “consenso informato” rappresenta il primo approdo sicuro per il paziente che decide di scrivere le proprie volontà. Il paziente, infatti, ha tutti i diritti di “conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile”. L’informazione si concentra soprattutto in diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli esami medici. Deve sapere anche le possibili conseguenze dei trattamenti proposti, e delle possibili alternative.
Nelle volontà del paziente va indicato anche un possibile “fiduciario” che deve avere il contatto diretto con il medico e con la struttura ospedaliera quando il paziente non sarà più lucido per decidere da solo.
Grazie a questa legge, quindi il paziente dice no alle cure, e può decidere di lasciare che la propria vita faccia il suo decorso naturale. Tuttavia può comunque inserire come postilla di essere sottoposto a terapia sedativa esclusivamente per evitare sofferenze fisiche e psicologiche.
Il suicidio assistito
Nonostante sia stata inserita la legge sul testamento biologico, in Italia è severamente vietato chiedere ad un medico o ad altri soggetti di essere aiutati a commettere il suicidio. In caso contrario infatti, chi favorisce la morte di un altro soggetto, rischia di commettere un reato. La qual cosa significa che nemmeno nel testamento biologico come volontà può essere espressa la richiesta di abbreviare il decorso della vita con iniezioni o farmaci letali.
La questione del suicidio assistito è stata smossa in Italia all’indomani del caso di Dj Fabo – la cui vicenda è alla base della sentenza in oggetto, il quale, essendo cieco e tetraplegico, premendo un tasto aveva chiesto un’iniezione letale ai medici.
Fino ad oggi dunque, questo non era possibile. Tuttavia con l’episodio di DJ Fabo, la Consulta si è espressa, in mancanza di una decisione del Parlamento. I giudici costituzionali, che nel frattempo stanno attendendo un parere parlamentare, hanno stabilito che il paziente “tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli” ha diritto ad essere aiutato a togliersi la vita, senza che il soggetto aiutante incorra in un reato penale.
Verso la legalizzazione dell’eutanasia?
Qualcuno, dopo la sentenza, ha cominciato a parlare di legalizzazione dell’eutanasia. Tuttavia è ancora troppo presto parlare di “dolce morte” (significato della parola greca eutanasia) in quanto il concetto è tuttora complesso e delicato.
Stando all’EPAC, l’associazione europea dei medici specializzata in cure palliative, si parla di “eutanasia” se un medico somministra una sostanza letale previa richiesta del paziente. Mentre è “suicidio assistito” quando il medico aiuta un paziente a suicidarsi, ma l’atto materiale in sé è effettuato dal paziente stesso.
Sulla base di questo assunto, la Corte Costituzionale, in merito al caso di Dj Fabo e al leader radicale Marco Cappato che l’ha aiutato a morire, ha deciso che in Italia sia valido il suicidio assistito e non l’eutanasia.
Il nostro Paese, diventa così il settimo tra gli Stati della Ue (più la Svizzera che fa caso a parte perché neutrale) a consentire la pratica. Gli altri Stati in cui si può effettuare sono Germania, Austria, Finlandia, Olanda, Belgio e Lussemburgo.
Ad oggi dunque gli unici Stati in cui si può parlare di eutanasia, nella Ue sono l’Olanda, il Belgio e il Lussemburgo.