La competenza in diritto amministrativo

La competenza amministrativa è l’insieme dei poteri e delle funzioni pubbliche legate ad uno specifico organo della PA  che va quindi a delimitarne compiti e potestà. Ai sensi dell’art. 97 Cost. la competenza amministrativa degli organi è individuata secondo la legge, ci troviamo quindi dinanzi ad una riserva di legge relativa.

La competenza nel diritto amministrativo corrisponde sommariamente al concetto di attribuzione, cioè il momento in cui ci si concentra sulla sfera di poteri e funzioni che costituiscono la competenza amministrativa secondo la legge.

Una parte della dottrina usa tuttavia il termine di competenza per indicare la quota di poteri e funzioni affidati all’amministrazione in virtù di quelli che sono i poteri e le funzioni dei vari organi dell’amministrazione.

La competenza amministrativa e di conseguenza anche l’incompetenza si classifica per materia, per territorio o per grado.

  • La competenza per materia prevede una ripartizione della competenza in base ai singoli compiti. Si formano così vari settori all’interno della p.a., ognuno con un compito specifico;
  • La competenza per territorio presume un’identità di competenza per materia e comporta all’interno di uno stesso ramo dell’amministrazione la divisione delle attribuzioni con inerenza all’ambito territoriale di uno specifico organo;
  • La competenza per grado comporta identità di competenza per materia e per territorio. Si crea all’interno di un medesimo ramo dell’amministrazione.

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L’incompetenza

L’incompetenza prima di distinguerla in assoluta e relativa, come concetto va differenziato dall’ acompetenza. Quest’ultima individua la fattispecie in cui il soggetto che provvede non ha assolutamente potestà e funzioni pubbliche. Tale fattispecie può  riscontrarsi:

  • nel caso in cui l’agente non abbia mai avuto l’investitura;
  • nel caso in cui l’investitura sia nulla, inefficace o sia stata annullata.

L’incompetenza assoluta si ha quando l’organo provvede in quella materia sottratta alla competenza amministrativa perché ha invaso l’ambito della sfera riservata ad altri poteri dello Stato. Essa determina il vizio della nullità del provvedimento ex art. 21 septies della L. n. 241 del 1990. Si può poi verificare anche quando l’organo emette un provvedimento riservato ad un organo appartenente a diverso plesso amministrativo.

L’incompetenza relativa si verifica quando tra i diversi organi esiste una diversa competenza per grado, ( anche se può capitare che sussiste per la materia e per il territorio. Esso integra il vizio d’illegittimità dell’atto amministrativo.

Avocazione e sostituzione

Quando siamo davanti ad ipotesi di avocazione e di sostituzione, l’organo superiore esercita i poteri che sono di competenza amministrativa dell’organo inferiore, ponendo in essere i necessari provvedimenti amministrativi.

Tuttavia la sostituzione al contrario dell’avocazione, presuppone una mancata azione da parte dell’organo inferiore e che lo stesso sia messo in mora in modo formale ( ad esempio si verifica nel pubblico impiego, in favore dei dirigenti generali quando c’è mancato esercizio dei dirigenti sottoposti).

Viceversa l’avocazione non solo implica un rapporto gerarchico ma anche che la competenza amministrativa non venga attribuita esclusivamente per materia all’organo inferiore.

Il potere di avocazione prevede inoltre che l’organo inferiore non possa più esercitare la propria competenza circa quell’affare avocato.

Con la riforma della privatizzazione del pubblico impiego, il Ministro non ha più il potere di sostituzione ed avocazione per gli atti dei dirigenti, potendo esclusivamente sollecitare il dirigente a compiere l’atto del suo ufficio rispettando un termine perentorio. Allo scadere del termine il Ministro può eventualmente nominare un commissario ad acta per il compimento dell’ atto in questione.