La tutela in via amministrativa

ll ricorso amministrativo rappresenta un’istanza diretta alla pubblica amministrazione per tutelare la propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della P.A. senza ricorrere all’intervento giurisdizionale. Lo scopo del ricorso è l’annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo.

L’ ordinamento italiano prevede 4 tipi di ricorso: il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio, il ricorso in opposizione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il ricorso può essere presentato da tutti i soggetti (persona fisiche o giuridiche) che ne abbiano in quanto si considerano lesi da un provvedimento della P.A. Tale interesse deve risultare personale, in quanto deve far riferimento al soggetto che propone il ricorso; dev’essere attuale, perché il ricorrente deve aver subito una lesione concreta e immediata, e infine dev’essere diretto perché non può agire un soggetto diverso dal titolare della situazione soggettiva coinvolta.

Va rispettato un termine perentorio per proporre ricorso che inizia a decorrere dalla data della notifica dell’atto, o qualora non sia nota, dalla data della sua pubblicazione.

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Il ricorso gerarchico

Il ricorso gerarchico è rimedio generale che cosente di impugnare un provvedimento non definitivo dinanzi all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto. In questo modo si esperiscono sia vizi di legittimità che vizi di merito, per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.

Il ricorso gerarchico si divide in :

  • ricorso proprio, che prevede un rapporto di gerarchia in seno tecnico e cioè di subordinazione;
  • ricorso improprio, rimedio eccezionale in cui di fatto non esiste realmente un rapporto gerarchico.

Dopo aver proposto il ricorso, la P.A. ha l’obbligo giuridico di decidere e trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la P.A. abbia comunicato all’interessato la decisione dello stesso,  il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Il ricorso in opposizione

Il ricorso in opposizione è quel tipo di ricorso atipico utile a tutelare un diritto soggettivo o un interesse legittimo sia per vizi di merito che per vizi di legittimità.

Esso si propone allo stesso organo che ha emanato il provvedimento ammesso che non sia definitivo. I casi in cui usare tale ricorso sono indicati dalla legge, per la sua natura eccezionale. Può essere avviato entro 30 giorni dalla notifica o emanazione dell’atto impugnato.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Questo ricorso straordinario è un rimedio per impugnare un atto amministrativo che presenta il carattere della definitività.

Si propone dinanzi al Presidente della Repubblica sui vizi di legittimità che ledano diritti soggettivi o interessi legittimi.

Esso ha una relazione di alternatività con il ricorso giurisdizionale, quest’ultimo non si esperisce dopo il ricorso straordinario al DpR. Così come il giudizio straordinario non si impugna più dinanzi al T.A.R.

Trascorsi i 120 giorni dalla notificazione, pubblicazione dell’atto, il ricorso straordinario va notificato, a pena di inammissibilità, alla controparte e presentato all’autorità amministrativa che ha emanato l’atto impugnato.

In seguito al ricorso, il Ministro procede all’istruttoria mettendo insieme tutti gli elementi utili alla valutazione del ricorso. Conclusa  l’istruttoria, il Ministro trasmette il ricorso al Consiglio di Stato e in base al suo parere il Ministro propone il decreto al Presidente della Repubblica.