Omicidio stradale cos’è e come funziona

Negli ultimi anni ne abbiamo sentito parlare spesso: l’omicidio stradale è entrato a far parte del nostro ordinamento dopo una lunga disamina del lungo elenco di morti avvenute per incuria di conducenti di veicoli. E infatti con “omicidio stradale” si intende una particolare forma di omicidio colposo che si manifesta quando avviene la morte di un soggetto a causa di una o più violazioni delle norme contenute nel Codice della Strada. Ovviamente, come vedremo anche più avanti, omicidio stradale non vuol dire semplice omicidio avvenuto a bordo di un mezzo. C’è dietro molto di più: andiamo pertanto a sviscerare tutto quello che c’è da sapere.

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L’omicidio colposo

Innanzitutto, partiamo dalla norma che nel nostro ordinamento disciplina l’omicidio colposo. L’articolo 589 del nostro Codice penale suddivide l’omicidio colposo in tre categorie, a seconda delle pene e delle sanzioni previste. L’articolo 589 bis sanziona un qualunque soggetto che provoca la morte di una persona violando le norme per la circolazione stradale. Si prevede in tal senso una pena alla reclusione dai 2 ai 7 anni. Se poi chi compie l’atto lesivo versa in stato di ebbrezza, laddove il tasso di alcol nel sangue sia maggiore dell’1,5 g/l, la pena sale dagli 8 ai 12 anni. Se invece il tasso di alcol nel sangue è compreso tra lo 0,8 e l’1,5, allora si avrà una pena alla reclusione tra i 5 e 10 anni.

L’omicidio stradale nello specifico

Per quanto attiene alle sanzioni previste in caso di omicidio stradale, sulla falsariga di quelle poc’anzi viste, troviamo anche molteplici situazioni che possano comportare il reato in esame. Un esempio è quello della morte provocata dal conducente di un veicolo che si trova nel pieno centro urbano e che marcia a velocità doppia rispetto al limite massimo consentito (tale velocità deve essere di almeno 50 km orari superiore al limite previsto). Altra tipologia di situazione che si può manifestare si ha quando la morte della vittima sia stata provocata da un conducente che circola contromano o che non ha rispettato il semaforo rosso. Stesso discorso si fa qualora la morte sia dovuta da una manovra di inversione realizzata in punti ostici della strada (ad esempio vicino ad incroci, in prossimità di dossi, di curve e similari, o sulle strisce pedonali).

Un’attenzione ancora più rigida viene posta nei riguardi di quei conducenti che si trovano in strada alla guida di un veicolo per lavoro. In tal caso, infatti, anche se il tasso alcolemico nel sangue è basso, la pena berrà considerata aggravata, e varrà quindi la reclusione tra gli 8 e i 12 anni.

Le ipotesi delle aggravanti

Delle situazioni che abbiamo appena elencato, si devono considerare anche delle aggravanti comuni, fortemente volute quando è stato inserito nel nostro ordinamento l’omicidio stradale. Esse vengono definite come “aggravanti a efficacia comune”. Una delle aggravanti che rientra in questo novero prevede che il conducente non abbia la patente (anche se gli è è revocata vale la stessa regola) o che l’auto non sia dotata di polizza assicurativa. Una seconda aggravante, che si riscontra spesso nei casi di omicidio stradali, concerne l’omissione di soccorso. Per tutti questi ed altri casi rientranti nelle aggravanti ad efficacia comune, è prevista una pena maggiorata da un terzo a due terzi. Il che significa pena mai inferiore a cinque anni.

L’ipotesi del concorso di colpa

Così come ci sono le aggravanti, sono previste anche le attenuanti. Si può quindi verificare il caso del concorso di colpa della vittima. La pena può essere dimezzata qualora anche il comportamento della vittima, un atteggiamento o una sua distrazione possano aver causato l’incidente e quindi la morte.

In materia di omicidio stradale, qualificata assistenza legale è fornita dallo Studio Legale Penale a Roma dell’Avv. Walter Marrocco.