Pratica forense : tutto quello che c’è da sapere

Sono tanti i giovani che conseguono la laurea magistrale in Giurisprudenza, e dopo si domandano che strada intraprendere. Se le intenzioni sono quelle di imparare la libera professione allora bisogna realmente capire quali siano i dovuti passi da fare per diventare “Avvocati”.

Dopo aver conseguito la laurea il passo da fare è quello del tirocinio legale, gergalmente detto praticantato. Esso non è altro che una pratica, da fare per causa di forza maggiore in uno studio di un avvocato ( che a sua volta deve essere regolarmente iscritto all’albo da almeno 5 anni).

Per i più dubbiosi il primo mito da sfatare è che esistano tirocini diversi a seconda del settore che si predilige. Assolutamente falso: il tirocinio è uguale sia per chi mira a fare il civilista sia per chi mira a fare il penalista.

Il tirocinio ha una durata di almeno 18 mesi. Qualora poi si frequenti ( e si completi)  con successo una delle scuole di specializzazione  il tirocinio può durare anche 6 mesi.

Colui che svolge la pratica forense deve partecipare ad almeno 20 udienze per semestre. La sua presenza sarà verbalizzata dal cancelliere o dall’avvocato stesso e sarà pin seguito premura del giudice verificare che il tirocinante sia davvero presente in aula.

Si può fare il tirocinio da due avvocati, previo consenso del Consiglio dell’Ordine dell’area in cui si svolge la pratica forense. Normalmente la possibilità viene data senza troppe difficoltà.

Inoltre, durante la fase del praticantato bisogna seguire i corsi di aggiornamento e di formazione professionale che sono imposti dall’ordine dei professionisti. Tali corsi vengono tenuti da vari soggetti, tipo  le associazioni che fanno capo all’ordine, ma anche gli stessi ordini.

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L’abilitazione al patrocinio e i corsi di aggiornamento

Allo scadere del primo anno di pratica, il tirocinante ha la possibilità di conseguire l’ abilitazione al patrocinio che gli consente di curare cause di competenza del giudice di pace e alcune cause dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Il praticante avvocato abilitato al patrocinio svolge l’attività giudiziaria nei limiti dati dalla c.d. “Legge Carotti” del 16/12/99 n. 479

La remunerazione del praticante avvocato

La cosa che preme sapere ai tirocinantiè se per legge speta loro la remunerazione. Assolutamente no, non si ha diritto a percepire uno stipendio e non spetta alcun tipo di retribuzione durante la fase di tirocinio. Sarebbe però dovuto il rimborso spese effettuate per svolgere il lavoro per conto del dominus.

Non è nemmeno vero che dopo  i primi 6 mesi scatta un diritto a ricevere qualcosa per la prestazione svolta. Tuttavia a discrezione dello studio legale che si frequenta, potrebbe essere riconosciuta dal dominus una piccola retribuzione, commisurata al lavoro che si svolge all’interno dello studio.

Inoltre, in seguito alla riforma del 2016, è stata introdotta una novità particolare, inerente allo svolgimento della pratica professionale parallelamente all’attività di lavoro, sia pubblico che privato. Al Consiglio dell’Ordine competente spetta l’accertamento di un eventuale conflitto di interesse, il quale comporterà la eventuale cancellazione dal registro dei praticanti, qualora l’impiego sia avvenuto in concomitanza con il tirocinio.

Il tirocinio prima del conseguimento della laurea e tirocinio estero

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 70, pubblicato sulla G.U. del 19 maggio 2016, ha dato la possibilità ai praticanti avvocati di anticipare  un semestre di tirocinio all’ultimo anno accademico e, in più di svolgere un altro semestre presso un altro Stato UE.

I presupposti per poter godere di questa anticipazione del primo semestre di tirocinio sono:

  • essere in regola con gli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza (quindi non vivere il cosiddetto fuoricorso);
  • avere conseguito alcuni esami del piano di studi quali diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto amministrativo, diritto penale, diritto dell’Unione europea, diritto processuale penale.

L’altra novità ha poi riguardato la possibilità per il tirocinante di svolgere un semestre di pratica forense in un qualsiasi Stato che fa parte dell’Unione europea, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Questa comunicazione dovrà contenere l’ indicazione dei riferimenti del professionista presso cui si eserciterà il tirocinio, e in più l’equivalenza della qualifica del legale straniero ospitante al titolo di avvocato.